Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 05-08-2011, n. 31176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lodi in data 6.9.2010 con la quale M.S. veniva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 582 e 612 bis cod. pen., commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) schiaffeggiando e strattonando la moglie separata C. D., in modo da cagionarle contrattura al rachide cervicale e dorsale, molestandola e minacciandola con insistenti telefonate nelle quali la ingiuriava con epiteti come "madre di merda, puttana", minacciava di uccidere lei e i suoi familiari e di fuggire all’estero con il figli, presentandosi frequentemente presso l’abitazione della Casagrande, anche in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa applicata nei suoi confronti con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lodi in data 7.5.2009, e gridando all’indirizzo della donna per farsi consegnare il figlio, così cagionando alla C. uno stato di ansia e di timore per la di lei incolumità fisica.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., osservando che la Corte territoriale escludeva in motivazione il carattere persecutorio della condotta per la maggior parte dei fatti contestati per poi riconoscerlo contraddittoriamente in relazione a due episodi del marzo e del novembre del 2009, e rilevando l’erroneità dell’argomentazione della Corte sulla sufficienza di detti due episodi ad integrare l’offensività del reato;

2.2. mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis è infondato.

Infondata è in particolare l’affermazione del ricorrente per la quale la Corte territoriale avrebbe parzialmente accolto la tesi difensiva escludendo il carattere persecutorio della condotta per i fatti in ordine ai quali la persona offesa avrebbe mostrato un atteggiamento reattivo. La sentenza impugnata, in realtà, si limitava a rilevare la sufficienza, per la configurabilità del reato, dei due episodi nei quali la parte offesa era stata vittima di atti di violenza materiale, in ciò aderendo ai principi giurisprudenziali sulla ravvisabilità del reato in presenza, per l’appunto, di anche solo due fatti, sussumibili nella nozione di reiterazione prevista dalla norma Incriminatrice (Sez. 5, n. 6417 del 21.1.2010, imp. Oliviero, Rv.245881), purchè idonei a produrre l’evento del reato; circostanza, quest’ultima, che il ricorrente non pone in discussione. Ma la stessa sentenza escludeva in altra parte della motivazione la sussistenza di atteggiamenti aggressivi della persona offesa tali da neutralizzare la condotta del M., ritenuta nel suo complesso come insistente, ossessiva e tale da indurre ansia e timore nella vittima; in ciò argomentando coerentemente e senza alcuna contraddizione sulla ravvisabilità di una prolungata reiterazione di atti molesti oltre che violenti e minacciosi, rispetto alla quale, peraltro, la reazione della vittima non esclude la sussistenza del reato ove comunque risulti accertato l’evento in danno della stessa (Sez. 5, n. 17698 del 5.2.2010, imp. Marchino, Rv. 247226).

Quanto sopra esclude evidentemente il lamentato vizio motivazionale anche con riferimento alle considerazioni oggi spese dal difensore dell’imputato in merito alla distanza temporale fra i due fatti violenti; ed inconferenti sono gli ulteriori accenni dello stesso difensore al tema della procedibilità del reato, che non costituisce oggetto del motivi del ricorso.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena, sulla quale la sentenza impugnata dava congrua motivazione nel riferimento alla gravità dei fatti, alla quale nessuna specifica argomentazione contraria è addotta dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, sedendone la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali ed alla rifusione delle sperse sostenute in questo grado dalla parte civile, che avuto riguardo all’impegno processuale si liquidano in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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