Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 05-08-2011, n. 31386

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 26 novembre 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di L. D. in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafiosa.

2. – Nell’interesse del L. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, il quale deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, assumendo che le dichiarazioni dei due collaboratori siano del tutto generiche e non consentono neppure di attribuire all’indagato un ruolo all’interno dell’associazione per delinquere. In particolare, vengono sottoposte a critica le accuse di D.N. e di C., che non indicano nè il ruolo, nè i tempi dell’affiliazione e che non riconoscono L.D. in fotografia.

Inoltre, viene eccepito il ne bis in idem, in quanto l’imputato risulterebbe essere stato condannato con sentenza definitiva emessa dalla Corte d’appello di Bari per associazione a delinquere e si tratterebbe degli stessi fatti per i quali è indagato nel presente procedimento. Peraltro, si rileva che di tale condanna non vi è alcun riferimento nell’ordinanza impugnata, sebbene l’eccezione risulta puntualmente dedotta in sede di riesame.

3. – Il ricorso è fondato in relazione alla eccezione di giudicato, motivo che deve essere esaminato preliminarmente e che assorbe le altre doglianze.

Risulta dagli atti allegati al ricorso che la difesa dell’indagato aveva, con l’istanza di riesame, eccepito il giudicato facendo riferimento alla sentenza della Corte d’appello di Bari del 23 maggio 2008 e sostenendo che quella decisione, ormai irrevocabile, aveva avuto ad oggetto gli stessi fatti per i quali era sottoposto al presente procedimento.

Rispetto a tale eccezione il Tribunale di Catanzaro ha evitato ogni esame e valutazione, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione, vizio che giustifica l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, per consentire al giudice del riesame di accertare l’eventuale sussistenza dell’eccezione di giudicato.

Si tratta di un accertamento di fatto, che resta tendenzialmente estraneo al giudizio di legittimità, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, davanti al quale la parte può anche produrre documenti concernenti elementi fattuali a dimostrazione della violazione del divieto di cui all’art. 649 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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