Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 05-08-2011, n. 31168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.P. è stato condannato alla pena della multa di Euro 35 dal GdP di Frosinone perchè riconosciuto colpevole di minaccia in danno della moglie P.C. ("ti rovino la vita a te e ai tuoi familiari, conosco amici influenti e zingari di Frosinone").

Ricorre per cassazione il difensore e deduce mancata assunzione di prova decisiva, in quanto il giudicante ha impedito esame e controesame dell’imputato e produzione documentale (relativa al procedimento di separazione tra i coniugi), limitazione del diritto della difesa per i motivi appena specificati, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudicante premette che trattasi di reato consumato entro le mura domestiche e che quindi unica teste è la PO, ma poi omette di vagliarne la credibilità anche sulla scorta dell’esame dell’imputato (come premesso, non consentito in giudizio). Con espressione tautologica, il GdP sostiene la credibilità della P. e sulla base delle stessa, giunge a sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento della somma di Euro 1000 (che stimasi adeguata) alla Cassa ammende.

Dal verbale di udienza risulta invero che il GdP, non sempre correttamente, ha impedito al difensore dell’imputato di porre alcune domande nel corso dell’esame del V., ma il ricorrente non chiarisce quale sarebbe stata la rilevanza delle risposte che non ha potuto ottenere.

Il ricorrente, infatti, si duole essenzialmente di due circostanze:

1) la mancata acquisizione della documentazione relativa alla procedura di separazione coniugale, 2) il fatto, appunto, che non sia stato adeguato spazio all’esame e controesame dell’imputato.

La prima circostanza avrebbe negativamente inciso sulla vantazione di credibilità della P., la seconda non avrebbe fatto emergere il comportamento scorretto della donna in costanza di matrimonio.

E tuttavia: pacifico essendo che la coppia stava per separarsi, il ricorrente non chiarisce perchè tale circostanza avrebbe dovuto indurre la donna a calunniare il marito, a meno che non voglia sostenersi (ma l’assunto non è nemmeno enunziato) che l’eventuale stato di animosità avrebbe spinto la P. ad accusare ingiustamente il marito. Ma, se così fosse, si tratterebbe di una mera ipotesi congetturale che il ricorrente non "aggancia" ad alcun dato fattuale.

Quanto alla seconda circostanza, è lo stesso ricorrente che ricorda (foll. 4-5) come la P. abbia ammesso di aver invitato un uomo (del quale in ricorso non vengono indicate le generalità) a casa sua. Tale persona sarebbe stata notata dal marito, al suo rientro nella abitazione coniugale, e sarebbe stata allontanata. Se dunque questa era la circostanza che si sarebbe voluta provare attraverso l’esame e il controesame del V., essa, per stessa ammissione del ricorrente (e dall’esame del verbale di esame della P.), risulta già acquista in atti; ma lo stesso ricorrente non spiega come l’accadimento possa avere influenza sul giudizio di credibilità della moglie, atteso oltretutto che, in quanto noto al GdP (perchè ammesso dalla stessa P.), esso è stato certamente tenuto presente dal giudicante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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