Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere, perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, nei confronti di S.S. accusata di aver consumato il furto di un barattolo di crema e di un deodorante, sottrraendoli dagli scaffali del supermercato " (OMISSIS). Il giudicante osservava che: 1) nella concreta fattispecie – secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il giudicante stesso affermava di aderire – doveva ritenersi insussistente l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede contestata dal P.M., trattandosi di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di dispositivo antitaccheggio (nella sentenza veniva in particolare richiamata la decisione n. 38716/09 della Seconda sezione penale di questa Corte); 2) si verteva pertanto in ipotesi di furto semplice perseguibile a querela; 3) mancava la presentazione di valida querela non potendo ritenersi tale quella presentata da tale Z.G. qualificatosi come responsabile del supermercato "(OMISSIS)", senza allegare nè semplicemente affermare la qualifica di legale rappresentante del supermercato stesso: al riguardo, il giudicante richiamava la decisione n. 15370/05 di questa stessa Quarta Sezione secondo cui nel caso di furto in danno di un esercizio commerciale, il legale rappresentante della società deve indicare nel verbale di denunzia alla Polizia Giudiziaria la propria specifica qualità, non essendo sufficiente, affinchè la richiesta di procedere penalmente abbia valore di querela, che egli si definisca direttore dell’esercizio commerciale.
Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, chiedendone l’annullamento.
Rileva il ricorrente quanto segue: a) a fronte della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio di S.S. e S.D. per i reati agli stessi contestati, il GUP ha deciso di separare la posizione della prima avendo ritenuto il reato alla stessa ascritto improcedibile per mancanza di querela, una volta ritenuta insussistente l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede; b) in realtà, come rilevabile dalla lettura delle imputazioni elevate ai prevenuti, il fatto riferito alla S. sarebbe stato male inquadrato nella stessa richiesta di rinvio a giudizio, posto che dalla descrizione dei fatti emergerebbe una condotta concorsuale tra i due soggetti, palesandosi l’intervento del S. – giunto sul posto, nell’immediatezza del furto consumato dalla S., a bordo di un’auto, rivolgendosi quindi contro il personale del supermercato con frasi minacciose -finalizzato ad offrire una via di fuga alla S., come peraltro evidenziato dallo stesso GUP; c) una condotta dei correi priva di ogni connessione – quale descritta dal P.M. -non coglierebbe l’evidente nesso unitario esistente tra i comportamenti dei prevenuti evidentemente diretti, con divisione dei compiti, alla sottrazione di beni in danno del supermercato " (OMISSIS)"; d) in presenza di un’erronea contestazione da parte del P.M., non sanata neppure ai sensi dell’art. 423 c.p.p., il GUP, una volta preso atto della diversità del fatto contestato, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti per un loro più completo riesame e per una conseguente rivalutazione degli elementi di correità.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
In primis mette conto sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è da attribuire al GUP la decisione di separare la posizione di S.S. da quella di S. D., posto che è stato il P.M. ad esercitare l’azione penale formulando il capo di imputazione così come riportato nell’epigrafe dell’impugnata sentenza. Di tal che, la separazione delle due posizioni, con l’attribuzione delle diverse imputazioni contestate rispettivamente agli imputati è stata frutto di una Delib. opzione del P.M. quale titolare dell’azione penale cui il GUP ha ritenuto di attenersi. Nè la formulazione del capo di imputazione quale risultante da detta opzione – vale a dire la contestazione del furto alla S.S. e della rapina impropria al S.D. – si presenta di per sè contraddittoria o illogica tenuto conto del dinamico svolgimento dei fatti (l’intervento del S. risulta avvenuto successivamente alla consumazione del furto). La prospettazione del ricorrente richiederebbe un apprezzamento di merito, quale conseguenza della valutazione delle circostanze fattuali della vicenda, non consentito in questa sede di legittimità, ed addirittura in sostituzione dei poteri del P.M. nel concreto esercizio dell’azione penale. In buona sostanza, nella concreta fattispecie, ove si volesse seguire il ragionamento del P.G. ricorrente, il GUP non avrebbe dovuto limitarsi ad una (mera) diversa qualificazione giuridica di un fatto già cristallizzato in tutti i suoi elementi e tale da rimanere immutato nel capo di imputazione come articolato dal P.M. (diversa qualificazione giuridica che ben rientra nei poteri del Giudice dell’udienza preliminare: così, "ex plurimis", Sez 3, n. 1803 del 01/12/2010 Ud. – dep. 20/01/2011 – Rv.
249334); ma avrebbe dovuto addirittura modificare l’imputazione, così dando vita ad un provvedimento abnorme, trattandosi di una facoltà che rientra invece nell’esclusivo potere del P.M. ai sensi dell’art. 423 c.p.p., comma 1, (Sez. 4, n. 22632 del 07/04/2005 Cc. – dep. 16/06/2005 – Rv. 231790), potere che nel caso in esame il P.M. ha evidentemente ritenuto di non dover esercitare: "Il decreto che dispone il giudizio, con il quale il giudice modifica l’imputazione aggiungendo altri fatti criminosi, è abnorme e dunque impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione, perchè si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale in ragione dell’atipicità e stranezza del suo contenuto. La modifica dell’imputazione è, infatti, atto di esercizio dell’azione penale, che è un potere- dovere attribuito esclusivamente al P.M." (in termini, Sez. 4, 22632 del 07/04/2005 Cc. – dep. 16/06/2005 – Rv. 231790).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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