Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 952 allievi finanzieri della Guardia di finanza indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – IV serie speciale – n. 48 del 18 giugno 2010;
Tenuto conto che il ricorrente è stato escluso in ragione di un esito a lui sfavorevole all’accertamento attitudinale, all’esito del quale la sottocommissione di concorso lo dichiarava non idoneo non avendo "dimostrato di possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso" (così nell’atto impugnato);
Considerato che nel provvedimento di esclusione, a sostegno dello sfavorevole esito dell’accertamento, esplicitamente la sottocommissione si è limitata ad indicare la seguente motivazione: "nonostante l’esperienza di vita militare maturata, attraverso le risposte date agli stimoli ricevuti nei colloqui con i periti selettori ed il consulente psicologo, non ha dimostrato di possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso. NON IDONEO";
Verificato che la motivazione dell’atto di esclusione è limitata al contenuto di quanto testé riportato, senza ulteriori esplicitazioni o precisi riferimenti relazionali ad altri atti per come richiesto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Rilevato che il test è stato eseguito da "periti selettori" e dal "consulente psicologo", senza che emerga nell’atto impugnato il riferimento ad alcun momento di necessaria valutazione collegiale, pur se limitata alla mera ratifica, da parte dei componenti della sottocommissione, con riferimento all’esito dell’operato dei periti che, in quanto estranei all’organo al quale è attribuito il potere di scrutinare i candidati, non possono considerarsi legittimati ad assumere decisioni direttamente incidenti sulla posizione di ciascun concorrente del concorso, spettando tale compito esclusivamente alla commissione;
Sottolineato che, per quanto riguarda espressamente il punto centrale del qui esaminando contenzioso, analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;
Ritenuto che anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nel su richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;
Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato., non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente e che quindi non può nella specie trovare applicazione la regola di correzione processuale delle patologie che affliggono i provvedimenti amministrativi, per i profili prettamente formali e procedurali, recata dall’art. 21octies, comma 2, secondo periodo, della ridetta legge n. 241 del 1990;
Precisato per completezza che il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale costante dei giudici amministrativi, in special modo di seconde cure, volto a sostenere la sostanziale imperscrutabilità dell’accertamento dei requisiti psicoattitudinali, ai fini del reclutamento nell’Esercito, nella Guardia di finanza, nei Carabinieri nonché nella Polizia di Stato, in quanto esso costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, che attiene al merito dell’azione amministrativa, con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione, ovvero per illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., tra le molte, Cons. stato, Sez. IV, 17 dicembre 2007 n. 4849, Sez. VI, 11 settembre 2006 n. 5232 e Sez. IV, 9 maggio 2006 n. 2565);
Ribadito tuttavia che va affermata con forza – e da tale elementare principio di civiltà giuridica (nonché di applicazione dei principi costituzionali che reggono il sistema di valutazione dell’attività delle Pubbliche amministrazioni dinanzi agli organi del potere giurisdizionale, scolpito nelle previsioni di cui agli artt. 24, 103, 113 e 97 cost.) non si allontana neppure l’orientamento sopra richiamato – l’esigenza di osservanza dell’obbligo imposto alle Amministrazioni procedenti di mantenere un comportamento effettivamente improntato al rigoroso rispetto dei canoni costituzionali surrichiamati, nonostante la peculiare incisività del potere esercitato, di talché, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte, circostanza che può realizzarsi solo se il provvedimento (soprattutto se pregiudizievole per l’interessato) sia accompagnato da una adeguata ed esplicita motivazione, escludendosi che esso possa esserne privo o limitato ad affermazioni puramente descrittive se non addirittura apodittiche (come è avvenuto nel caso in esame);
Ritenuto infine che, verificata la fondatezza del motivo principale dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;
Stimato di dover imputare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26 c.p.a. ed in applicazione del principio della soccombenza, a carico del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, Signor D.C., che liquida in complessivi Euro 2.00,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.