Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La ricorrente, società attiva nel settore delle comunicazioni promozionali, ha ottenuto in data 6.7.2007 l’autorizzazione n. 172/2007, di durata triennale, relativa all’installazione di una preinsegna da esporre lungo Via Volta, su palina già esistente.
Con delibera n. 112 del 1.7.2008 il Comune ha disposto di affidare ad un soggetto esterno, da individuarsi con gara pubblica "il censimento degli impianti pubblicitari, la redazione del piano generale degli impianti, la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di segnaletica direzionale privata ed elementi di arredo urbano pubblicitario". Le condizioni di gara prevedevano, tra l’altro, la corresponsione al Comune di un importo, che avrebbe dovuto essere offerto dai concorrenti, in relazione ad un certo numero di insegne, individuate nello stesso capitolato (v. art. 1 c.s.a.).
Con delibera n. 20 del 10.12.2008 il predetto servizio è stato aggiudicato alla società controinteressata AVIP.
In data 10.5.2010 la ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo della predetta autorizzazione, che tuttavia è stata respinta, con nota prot. n. 21252 del 23.11.2010.
Il diniego del Comune è stato motivato in quanto il capitolato speciale relativo al servizio affidato alla società AVIP (art. 1 lett. a) "si riferisce ad un numero massimo di impianti da installare su tutto il territorio", individuato in 100, conseguentemente "nessun altra installazione può essere apposta né dalla società AVIP né da nessuna altra ditta".
Onde contestare il predetto diniego la ricorrente ha dedotto la formazione di un silenzio assenso sulla propria istanza, l’illegittimità degli atti di affidamento della concessione in esclusiva per la gestione delle preinsegne alla società AVIP, e comunque l’insussistenza, nei predetti atti, di qualunque limite massimo di impianti da installare sul territorio comunale, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato.
Si costituiva il Comune resistente, insistendo per la reiezione del ricorso, in via pregiudiziale e nel merito.
Con ordinanza n. 482/2011 il Collegio accoglieva la domanda cautelare.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo, poiché in nessun atto del Comune è contenuta l’indicazione di un numero massimo di impianti da installare sul territorio, né tale prescrizione può desumersi in via interpretativa.
Deve conseguentemente prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente, per mancata impugnazione degli atti di affidamento del servizio alla società AVIP.
L’eccezione presuppone infatti che il ricorrente si dolga della legittimità di tali atti, laddove invece con la predetta censura si contesta la loro interpretazione da parte dall’Amministrazione, dandone con ciò per acquisita la loro conformità a legge.
Nel merito, la difesa del Comune sostiene che la mancanza nel capitolato speciale della precisazione espressa secondo cui il numero di cento rappresenta il massimo dei portali da installare, non consentirebbe di ritenere che tale limite non possa considerarsi insuperabile. Quanto precede sarebbe desumibile da un’interpretazione sistematica dello stesso capitolato speciale (art. 7) e del contratto (art. 1), da cui si ricaverebbe come la ratio sottesa all’affidamento del predetto appalto di "fornitura, installazione, gestione e manutenzione di segnaletica direzionale privata" fosse quella di limitare la diffusione delle installazioni nel territorio comunale.
L’esame della documentazione smentisce tuttavia l’interpretazione propugnata dalla resistente, non emergendo in alcun modo, neppure implicitamente, la volontà comunale di limitare a 100 il numero degli impianti pubblicitari presenti sul territorio, come invece erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato.
Nella delibera n. 148 del 21.10.2008 il Comune enuncia preliminarmente di voler raggiungere l’obiettivo "di ottimizzare il decoro cittadino e gestire in maniera unitaria e coordinata la segnaletica pubblicitaria", affermando che intende perseguire tali finalità "mediante applicazione del principio di standardizzazione delle preinsegne quanto a dimensioni, colorazione, tipologia di realizzo", non invece limitando ad un certo numero quelle collocabili, come sostenuto dalla resistente.
Parimenti, in sede di approvazione del nuovo Piano degli Insediamenti Pubblicitari (delibera n. 27 del 29.7.2010), il Comune evidenzia espressamente i risultati attesi dall’imminente attuazione dello stesso, in particolare quanto alla possibilità di "determinare metodologie e standard distributivi per le future installazioni", senza invece prescrivere una loro riduzione. Il dettaglio con cui la detta delibera n. 27/2010 enuncia gli obiettivi attesi dall’attuazione del Piano porta ad escludere che una misura di rilevante impatto quale la drastica limitazione del numero delle installazioni, venisse omessa dalla predetta elencazione.
In contrario a quanto sopra evidenziato non depone neppure la lettura del capitolato speciale.
Il più volte citato art. 1, si limita infatti a regolare i rapporti "tra il Comune e la ditta aggiudicataria", e ciò, coerentemente, rispetto ai soli manufatti indicati nello stesso articolo; a sua volta l’art. 7 prevede che il "piano delle installazioni" dovrà indicare le caratteristiche tecniche dei soli manufatti "offerti in sede di gara", dimostrando così l’ovvio legame tra l’appalto de quo e gli impianti in esso menzionati, con esclusione di ogni intento limitativo in ordine a strutture estranee allo stesso.
Il ricorso va pertanto accolto, fermo restando che, in sede di rideterminazione da parte del Comune, sarà data applicazione al piano generale degli impianti di cui alla delibera consiliare 21.10.2008, n. 148 nei termini di cui alla motivazione che precede.
La resistente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, salva la detrazione delle spese disposte con ordinanza cautelare n. 482/2011, se già pagate, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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