Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.G. con atto notificato il 23.03.1998 evocava in giudizio avanti il Tribunale di Verona la snc Reprochimica di Dorigato Antonio e & C. e premesso che con atto notarile del 7.7.87 di divisione di lotti di terreno in comproprietà era stata costituita una servitù di passaggio sulle porzioni di fondo di cui ai mappali n. 388/7 (in proprietà della convenuta) e n. 388/8 "in favore del capannone" di cui al mappale n. 387/8 ( ora di proprietà dell’attore, ma all’epoca della divisione, di proprietà dell’Impresa di Costruzione Edilbon), rilevava che la convenuta ostacolava il passaggio su tale striscia di terreno su cui doveva essere esercitata tale diritto di servitù, per cui chiedeva la condanna della medesima all’eliminazione di tutti gli ostacoli (costituiti dalla presenza di alcuni muretti) che ne impedivano l’esercizio di fatto della servitù stessa, " autorizzando in difetto esso attore ad eliminare gli ostacoli in questione con spese a totale carico della stessa convenuta".
La snc Reprochimica di Dorigato Antonio e & C. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice siccome totalmente infondata, sostenendo che la situazione dei luoghi era rimasta del tutto invariata fin dall’epoca della costituzione della servitù ed era ben nota alle parti e che il contratto da cui la stessa servitù scaturiva, non aveva previsto alcuna obbligazione aggiuntiva per il proprietario del fondo servente, per cui la servitù di passo doveva ritenersi costituita sul mappale 388/7 così come lo stesso era fisicamente preesistente. Tale configurazione dei luoghi del resto non ostacolava il passaggio sul mappale in questione al mapp. 388/7 dal quale solo si accedeva sulla pubblica via.
L’adito tribunale di Verona, disposta la CTU ed escussi i testi, con sentenza del 10.2.03 rigettava la domanda attrice, condannando il G. alla rifusione delle spese processuali. Riteneva che il muretto in questione che si trovava sul mappale, preesistesse al momento della costituzione della servitù e che il relativo titolo costitutivo non prevedeva a carico del proprietario del fondo servente l’obbligo di eseguire le opere per rendere possibile lì esercizio della servitù stessa, in omaggio del principio romanistico servitus in facendo consistere nequit.
Avverso la stessa sentenza preponeva appello il G. a cui resisteva l’appellata.
L’adita Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1977/05 depositata il 20.12.2055, rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizio. Ribadiva che il contenuto passivo della servitù non può costituire un facere e che dal titolo del diritto reale in questione non era previsto alcun onere specifico a carico del proprietario del fondo dominante.
Per la cassazione della sentenza ricorreva in cassazione il G. e la FIMAC spa ( quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. avendo acquistato dal G. il fondo dominante) sulla base di una censura. Resiste con controricorso la snc. Reprochimica depositando inoltre memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo le esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1030, 1058, 1074 e 1362 c.c., nonchè la motivazione illogica e contraddittoria. Essi sottopongono a critica l’interpretazione della Corte distrettuale del titolo della servitù convenzionalmente stabilita al fine di delinearne il suo contenuto; a tale fine sostengono che in primo luogo dev’essere accertata l’intenzione delle parti, fondandosi in primis sulle espressioni letterali usate e solo nel caso in cui permanessero dubbi sul criterio utilizzato, si deve fare ricorso alle residue regole ermeneutiche disciplinanti l’interpretazione dei contratti, oltre ai principi dettati in materia di servitù. Osservano inoltre i ricorrenti, con riferimento alla concreta fattispecie, che ove il libero passaggio su una striscia di terreno ben individuata (pari a 5 mt. di larghezza sul mappale n. 388/7 di proprietà della convenuta) fosse impedito o ostacolato dalla presenza di opere sul fondo servente, la servitù stessa, anche in mancanza della inserzione nel titolo costitutivo dell’obbligo del proprietario di rimuovere tali opere, debba intendersi costituita nell’ampiezza prevista dal titolo stesso e non nei limiti in cui ne è di fatto possibile l’esercizio.
La doglianza appare fondata.
Invero nella fattispecie si discute, se in relazione ad una servitù convenzionalmente costituita, il proprietario del fondo servente abbia o meno l’obbligo di rimuovere le opere e comunque gli ostacoli che ne impedissero il concreto esercizio della servitù stessa, anche in mancanza di una espressa previsione contenuta in tal senso nel titolo (v. art. 1030 c.c.).
Invero non appare pertinente il richiamo del giudice di merito ai principio romanistico servitus in facendo consistere nequit, intanto perchè nella fattispecie l’obbligo di un tacere può dirsi implicito nell’atto costitutivo della servitù stessa, che prevede il libero passaggio su un’area ben determinata dei fondo servente. In secondo luogo il proprietario del fondo servente ha l’obbligo di rendere esercitarle in modo compiuto tale diritto di passaggio sul suo fondo ed in tal senso può configurarsi a suo carico, un’obbligazione positiva di natura accessoria finalizzata al mantenimento delle condizioni minime per l’esercizio della servitù stessa.
In altre parole nella fattispecie ci si duole in particolare del fatto che la rimozione del piccolo manufatto costituirebbe un tacere, una prestazione positiva, che non costituisce parte integrante del contenuto della servitù, in cui al proprietario del fondo servente viene imposto un peso consistente in un pati o comunque un non tacere e mai in un tacere. Invero come ha statuito questa S.C., la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l’obbligo di un tacere, purchè esso costituisca una obbigazione accessoria che non esaurisca l’intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il compiuto esercizio (Cass. n. 14622 del 17/06/2010;
Cass. 29.8.1998, n. 8610); va ulteriormente specificato che questa Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù l’obbligo di rimuovere o potare alberi che ostacolassero l’esercizio della servitù (Cass. n. 14622 del 17/06/2010 ; Cass. 29.8.1998, n. 8610). Conclusivamente si ritiene di dover accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.