Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Va in fatto ricordato, ai fini di una più agevole comprensione della fattispecie, che, con bando del 26 luglio 2001 l’Agenzia delle Entrate indiceva un corsoconcorso per il passaggio di personale dall’area B (B1, B2, B3) all’area C (posizione C1) per un totale di 2055 posti per l’anno 2000 e di 1665 posti per il 2001, relativi al profilo professionale amministrativo tributario.
Va ulteriormente chiarito, per quel che qui interessa, che il bando suddetto, il quale prevede una ripartizione per regioni dei posti complessivamente messi a concorso, ne riserva al Veneto 156, salva la previsione, limitata peraltro alla semplice ammissione al percorso formativo previsto (ammissione da disporsi mezzo di una graduatoria formata esclusivamente da titoli di servizio, quali anzianità, titolo studio, partecipazione ad attività formative, idoneità in prove selettive, valutazione del dirigente) di un esubero dapprima calcolato nel 20% dei posti assegnati, e cioè nella specie 31, ed in seguito incrementato ulteriormente su disposizione della direzione centrale del personale per ragioni varie che non interessa qui indagare, per raggiungere infine, ed è questo solo che qui interessa, il numero di 208.
Sempre in punto di fatto, e venendo alla fattispecie in esame, occorre ulteriormente precisare che in una prima stesura della graduatoria di merito per titoli utile alla ammissione alla procedura formativa sopra delineata, approvata con provvedimento 17 marzo 2005, impugnata con l’atto introduttivo del presente ricorso, l’odierna ricorrente si era collocata al 313° posto con p. 29, 63, mentre in seguito, a conclusione di una travagliata vicenda che vedeva un ulteriore provvedimento di modifica del precedente (17 ottobre 2005, impugnato con ulteriori motivi aggiunti del mese successivo), risaliva, con la definitiva approvazione della graduatoria disposta con provvedimento dell’8 marzo 2006, al posto n. 301°, comunque non utile ai fini voluti, tenuto conto del sopra ricordato limite di 208 ammessi alla seconda fase della procedura, invariato rimanendo il punteggio all’origine assegnatole di 29,63.
Ed è proprio da tale ultimo provvedimento, e cioè più propriamente dai motivi aggiunti che lo investono, che occorre prender le mosse, visto che i due precedenti provvedimenti, oggetto dell’atto introduttivo e dei primi motivi aggiunti, risultano espressamente annullati in quanto ora dichiaratamente ed integralmente sostituiti, con conseguente corrispondente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in partibus quibus.
Con l’ulteriore precisazione che mentre nell’atto introduttivo si affermava come spettante il punteggio complessivo pari a p. 39,60 (in luogo, si ripete, dei p. 29,63 attribuiti) nei motivi aggiunti del maggio 2006, gli unici sui quali il Collegio è chiamato a giudicare, per le ragioni viste, la pretesa appare sensibilmente ridotta, essendo venuta meno, tra i quattro capi di domanda azionati, quello numericamente più consistente (sette punti).
In altre parole, mentre nell’atto introduttivo si pretendono come dovuti, a), la valutazione per intero di un periodo di servizio svolto part time); b), la valutazione per intero del periodi anzianità di servizio, ivi compreso il servizio non di ruolo; c), la valutazione della partecipazione a corsi formativi, e, infine, d) si pretendono ulteriori 7 punti per la voce "idoneità a prove selettive", nei motivi aggiunti da ultimo dedotti avverso il provvedimento conclusivo della prima parte della procedura posta in essere (così come, del resto, nei precedenti motivi aggiunti avverso il provvedimento 17 ottobre 2005) si azionano soltanto le pretese di cui ai punti a), b), e c) sopraccennati, risultando per contro inequivocabilmente abbandonata, pur se non espressamente accompagnata da dichiarazione di rinuncia sul punto, la pretesa ai 7 punti relativi alla idoneità in prove selettive, come si può agevolmente desumere, oltre che dalla mancata riproduzione della censura, come ovviamente sarebbe stato dovuto, trattandosi di provvedimento nuovo in quanto dichiaratamente previsto come integralmente sostitutivo dei precedenti, dall’enunciazione del punteggio invocato da ultimo come dovuto, pari a 32,60 in luogo dei 39,60 in origine richiesti.
Pretesa che d’altra parte sarebbe comunque priva di pregio, posto che, alla luce della previsione di bando (idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per la quale si concorre o superiore, vale a dire, come rigorosamente e correttamente specificato dalla commissione centrale istituita ai sensi dell’ art. 4 del bando al fine specifico di garantire l’uniformità di valutazione dei titoli nelle diverse sedi regionali, conseguimento di idoneità risultanti da graduatorie di merito debitamente approvate), non si vede come possa essere in alcun modo considerato utile il superamento di un corso presso un centro di formazione professionale quale risulta essere l’Istituto Berna di Mestre.
Tanto premesso, resta comunque che il punteggio di 32,60, e ciò va detto a riprova dell’interesse al ricorso, varrebbe comunque, ove riconosciuto, a far rientrare la ricorrente (in via definitiva, dopo l’ammissione con riserva disposta a suo tempo) tra i candidati da ammettere alla seconda fase della procedura, dato che la medesima si collocherebbe al 191° posto su 208 candidati ammessi (oltre a 28 soprannumerari che qui non rilevano).
Può dunque a questo punto passarsi all’esame nel merito di tre capi di domanda residui.
Si duole innanzi tutto la ricorrente della mancata valutazione per intero di un periodo di servizio svolto part time (p. 3, 33 per una durata di circa 4 anni, anziché p. 4).
Premesso che non può essere seguita la P.A. ove afferma la tardività della contestazione della clausola ad hoc contenuta nel bando, non essendone prevedibile a monte la determinabilità o meno ai fini del conseguimento del punteggio utile alla ammissione alla seconda fase della procedura), la pretesa è comunque priva di fondamento.
Il principio di non discriminazione invocato infatti dalla ricorrente con richiamo all’art. 4 del D.L.vo n. 61/00 impone che i lavoratori a tempo parziale abbiano sì, come appare ovvio (comma 2, lett. a) pari diritti con i lavoratori ad orario normale, con riguardo ad es. alla durata del periodo di prova e delle ferie, al trattamento di maternità, all’applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, all’accesso a corsi di formazione professionale, ecc.; ma non arriva certamente a consentire che la modalità del servizio svolto sia insensibile alla durata dell’orario ridotto di fatto prestato, come dimostra chiaramente il fatto che nel comma 2, lett. b), si ha cura di precisare che il trattamento del lavoratore a tempo parziale va "riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa": il che appare ugualmente ovvio, in caso contrario venendosi a verificare una palese discriminazione in danno dei lavoratori a tempo pieno, così come si verifichebbe altresì analogamente, se si ammettesse la valutazione della anzianità di servizio della ricorrente senza tenere in alcun conto l’orario ridotto dalla medesima prestato per il periodo di riferimento.
Venendo poi alla mancata (rectius, ridotta) valutazione del servizio svolto non di ruolo, va ricordato che il bando di concorso, nell’art. 3, lett. a), alla voce di valutazione "esperienza professionale maturata nel Ministero delle Finanze, nelle qualifiche che danno diritto a concorrere", prevede l’attribuzione di punti uno per ciascun anno o periodo superiore al semestre maturato in B2 e B1 ovvero di punti uno mezzo per gli stessi periodi maturati in B3; per contro la successiva lett. b) prevede, sotto la voce "anzianità di servizio" l’attribuzione di punti 0,25 "per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato nella P.A.".
Ciò premesso, risulta che alla ricorrente sono stati attribuiti punti 16 in ragione dell’anzianità di servizio di ruolo pari a 15 anni e 7 mesi (in quanto B2), e cioè dal 1 giugno 1985 al 1 gennaio 2001, mentre per il periodo dal 1 aprile 1983 al 31 maggio 1985, durante il quale la ricorrente era in servizio come dipendente non di ruolo, ovvero in qualità diurnista di quarto livello, sempre presso il Ministero delle Finanze, Ufficio del Registro di Treviso, le sono stati attribuiti soltanto punti 0,50 (0,25 per anno, in applicazione della voce residuale di cui alla ricordata lett. b)), per un totale, quindi, di p. 16,50.
Sostiene per contro la ricorrente che le sarebbero spettati un punto per anno anche per il periodo di servizio non di ruolo, dato che l’incarico affidato prima e dopo l’immissione in ruolo era il medesimo, né vi era stata soluzione di continuità tra il servizio non di ruolo e quello di ruolo.
L’assunto del ricorrente non può essere condiviso, essendo inequivoca la previsione di bando nell’individuare i destinatari della attribuzione di un punto per anno nei soggetti appartenenti alle "qualifiche che danno diritto a concorrere", e cioè alle posizioni di ruolo B1, B2, B3, per contro confinando il servizio non di ruolo all’ambito residuale di valutazione previsto dalla lett. b).
Soluzione sul piano logico ineccepibile, posto che la differenza di punteggio previsto fra le due categorie poggia sull’ evidente maggior affidamento di esperienza e professionalità che viene assicurato da coloro che sono stati immessi in ruolo, previa cioè selezione ovvero verifica di professionalità necessariamente più rigorosa di quella eventualmente richiesta illo tempore per l’accesso al rapporto di impiego precario: tanto è vero che l’art. 8 del RDL n. 100/37, cui rinvia l’art. 4 della L. n. 165/82, in applicazione della quale la ricorrente era stata a suo tempo inquadrata come diurnista, specifica che il servizio non di ruolo non conferisce di per sé alcun diritto a stabile collocamento, seppur si debba ammetterne la valenza come prolungato periodo di prova utile alla necessaria verifica di professionalità.
Non vale in contrario opporre che in altro concorso successivamente bandito l’Amministrazione avrebbe concesso anche al servizio non di ruolo, purchè, come nella specie, in continuità con l’immissione in ruolo, il riconoscimento di anzianità piena ora invocato.
E’ agevole ribattere in primo luogo che ciascun bando di concorso può stabilire come meglio crede, s’intende nei limiti della normativa di rango superiore, le regole di gara, senza che naturalmente sia possibile applicare all’uno le regole dell’altro, in forza della autonomia che a ciascuno deve riconoscersi come lex specialis del concorso; ne deriva che resta ineludibile, nel nostro caso, il fatto che, come visto, il bando è inequivoco nell’individuare i soli soggetti in ruolo come destinatari del voluto punteggio; in secondo luogo, poi, è determinante osservare che il documento invocato da parte ricorrente si riferisce ad una procedura per il passaggio entro le aree, e cioè di mutamento di status semplicemente economico, mentre nel caso in esame si tratta di passaggio dall’area B all’area C, vale a dire di mutamento di status anche giuridico in quanto vero e proprio avanzamento in carriera a posizione funzionale più alta, a seguito di una vera e propria procedura concorsuale (tanto è vero, com’è notissimo, che sul punto le SS.UU della Cassazione hanno riconosciuto la giurisprudenza del g.a., limitando la competenza del g.o. agli avanzamenti interni alle aree: cfr..da ultimo, l’arresto n. 15844/09): e si spiega quindi il minor rigore richiesto nel primo caso rispetto al secondo..
Infine, neppure varrebbe richiamare l’art. 1, comma 4 del bando ove si afferma che possono partecipare alla selezione i dipendenti, assegnati alla Agenzia delle Entrate, anche se collocati fuori ruolo o comandati, ovvero l’art. 2, comma 2, ove si specifica che ai fini del computo delle anzianità si terrà conto anche del servizio maturato nella corrispondente qualifica funzionale prevista nel precedente ordinamento, posto che, tali disposizioni, contrariamente a quanto si vorrebbe, confermano quanto già si è detto, e cioè che il riconoscimento dell’esperienza professionale come titolo valutabile nella misura invocata presuppone necessariamente lo status proprio dei dipendenti di ruolo, dato che, se da un lato solo nei confronti dei dipendenti di ruolo sono previsti gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo (artt. 56 e 58 del T.U. n. 3/57), analogamente, da un altro lato, appare indubbio che il riferimento alle qualifiche funzionali possedute nel vecchio ordinamento inequivocabilmente presuppone sin da allora lo status di dipendente di ruolo.
Da ultimo, neppure la pretesa relativa alla mancata attribuzione di punti in forza della partecipazione ad attività formative appare utile ai fini voluti, in forza della cosiddetta prova di resistenza.
Infatti appare determinante osservare che, in considerazione della reiezione dei capi di domanda sin qui esaminati, viene meno l’interesse alla doglianza, dato che anche ottenendo i p. 0,80 che si asseriscono spettanti, a seguito della frequenza di due corsi di inglese e uno di dattilografia, la ricorrente, il cui punteggio, come sopraricordato, ammonta a 29,63, arriverebbe a 30,43, rimanendo comunque esclusa dalla graduatoria degli ammessi, che si arresta a p. 31,50.
Accertata così l’infondatezza (ed irrilevanza, per quanto riguarda l’ultima di queste), delle doglianze si qui esaminate con riguardo alla posizione della ricorrente nella graduatoria per titoli, ne segue, inevitabilmente, l’improcedibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti avverso la graduatoria conclusiva della procedura approvata con provvedimento 22 gennaio 2007 nella parte in cui nella graduatoria stessa sono ricompresi ai primi posti tra i 156 vincitori i titolari di posizione B3 con precedenza rispetto a tutti gli altri candidati a prescindere dal punteggio conseguito, in quanto ritenuti meritevoli, per ragioni che non occorre qui indagare e sulle quali si rimanda alla pronuncia di questa sezione n. 4740 del 14/09/2010, di essere anteposti ai colleghi provenienti dalle posizioni B2 e B1.
Improcedibilità che deriva ovviamente dal fatto che la ricorrente, in quanto legittimamente esclusa dal numero dei candidati ricompresi nella graduatoria iniziale per titoli da ammettere alla successiva fase della procedura, non ha titolo a contestare gli eventi che tale seconda fase esclusivamente riguardano, non potendo trarre alcuna utilità da un eventuale fondatezza della censura mossa.
In definitiva il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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