Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31688 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza 26.1/9.2.2011 la Corte di Cassazione – sesta Sezione penale- annullava con rinvio l’ordinanza 25.10 2010 del tribunale di Roma che,in sede di appello ex art. 310, confermava l’ordinanza, datata 13.7.2010, del gip presso lo stesso tribunale di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare in carcere nei confronti di V.W. indagato dei delitti p. e. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80.

-2- Il V. era stato ritenuto responsabile per aver ricevuto, nella sua qualità di soggetto addetto al deposito della documentazione per lo sdoganamento di bauli provenienti dal Sud- America, carichi di cocaina e, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, addetto anche al ritiro della merce ed al trasporto dello stupefacente, tramite un terzo auto – trasportatore tale P. R., anch’ egli indagato. La Corte di Cassazione aveva annullato la predetta ordinanza rilevando che il giudice di merito non aveva per nulla risposto ai rilievi difensivi, sintetizzabili come di seguito: a) l’indizio costituito dai collegamenti del prevenuto con il coindagato P.R. si era depotenziato una volta annullata l’ordinanza cautelare a carico di quest’ ultimo per il delitto di cui all’art. 74 Legge Stupefacenti, per la non gravità degli indizi; b) il V. non aveva alcuna autorizzazione al ritiro dei colli, ma solo aveva provveduto in tre occasioni al deposito della documentazione necessaria per il ritiro della merce senza aver potuto controllare il contenuto dei bauli; c) sempre il V. non aveva avuto cognizione della falsità dei documenti di identità dei destinatari della merce.

-3- In seguito all’annullamento con rinvio il tribunale di Roma, con ordinanza 18/30.5.2011, ribadiva il pregresso provvedimento del gip, datato 13.7.2010, rilevando che nelle tre occasioni in cui l’imputato ha prestato la sua attività per il ritiro della merce – il 9.6, l’8- 9 e il 7.12.2009- si era presentato, allegati alla delega per il ritiro dei bauli, con falsi documenti relativi ai destinatari della merce, tali F.F., per conto della società Disco Rosso", per le prime due spedizioni, e tale C., apponendo per conto di quest’ ultimo la sua firma per il ritiro della merce, F. e C. risultanti persone inesistenti. Ed ancora i giudici del rinvio sottolineavano la forza indiziante della circostanza relativa al versamento da parte dell’imputato della somma significativa di 625 Euro, operato per il ritardato ritiro di una spedizione precedente a quella del 9.6.2009. Ancora i giudici di merito rimarcavano il fatto della ostinata negazione del prevenuto sulla identità dei reali destinatari della merce, in specie con riferimento alle persone responsabili della società Disco Rosso. A fronte di tali risultanze i giudici del rinvio non hanno ritenuto rilevante il fatto che il coindagato P.R. fosse stato scarcerato per insufficienza di indizi, pur rilevando il suo collegamento con altri sodali della associazione e pur rimarcando il fatto della sua attività di trasportatore.

-4- Ricorre l’imputato avverso l’ordinanza 18/30.5.2011 denunciando l’omessa considerazione e motivazione sui punti già sottolineati dalla sentenza di rinvio, rimarcando il fatto che egli non aveva avuto alcun incarico per il ritiro delle merci, ma solo incarico a depositare la documentazione necessaria per l’effettivo ritiro da parte di altri, che non poteva rappresentarsi la falsità dei documenti presentati e relativi alle persone destinatane delle merci, la cui non conoscenza era giustificata dal fatto che egli effettuava mensilmente circa 300-400 operazioni per cui non poteva tenere a mente l’identità di coloro che lo incaricavano della presentazione dei documenti per lo sdoganamento delle merci provenienti dall’estero.

-5- Il ricorso va rigettato, tenuto conto che le carenze motivazionali avvertite dal giudice di legittimità sono state affrontate, bene o male sul piano delle valutazioni proprie dei giudici del fatto, ma comunque in modo tale da sfuggire alle critiche, peraltro non certo rivolte con i motivi di ricorso, di manifesta illogicità della motivazione giudiziale. Così la scarcerazione del coindagato P.R. non ha inciso più di tanto sulla coerenza e congruità del discorso giustificativo giudiziale a fronte della sottolineatura recisa di ulteriori circostanze per nulla considerate dai motivi di ricorso: il pervicace silenzio in merito agli effettivi destinatari dei bauli pieno zeppi di cocaina, la ignoranza della cui identità per ben tre spedizioni difficilmente è prospettabile a fronte poi del versamento della somma di Euro 625 – circostanza per nulla considerata nei motivi di ricorso – per consentire il ritiro ritardato della merce, la firma per conto del sedicente Ca., previa ancora una volta la esibizione di un documento fasullo, per il ritiro effettivo della merce. Un silenzio su circostanze così rilevanti ha un significato indiziario, sul piano del valore della probabilità, che deve trovare solo nel prosieguo del processo verifiche che valgano a sminuirne la serietà e gravità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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