Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31683 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale dei minorenni della stessa città, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, che dichiarava non luogo a provvedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti F.M., minorenne, rispettivamente quindicenne e diciassettenne, all’epoca dei quattro delitti di delitto di rapina aggravata, e reati connessi, per i quali era stato rinviato a giudizio, deducendo omessa motivazione,e conseguente violazione di legge, sulla pre – condizioni del beneficio concesso: la in concreto inflizione di una pena nei limiti compatibili con la concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Invero dalla stringatissima motivazione del provvedimento impugnato non è possibile trarre,nemmeno per deduzione implicita, mancando qualsiasi segno grafico in proposito, la considerazione giudiziale in merito alla pena che il giudice ha divisato di infliggere al prevenuto per le quattro rapine aggravate in agenzie bancarie e reati connessi, necessariamente prodromica e condizionante, una volta che il giudice sia pervenuto a determinate e motivate conclusioni in merito ai limiti sanzionatori da infliggere, alla finale valutazione in merito alla meritevolezza del beneficio come concesso.

Tali carenze di giudizio, prima che di motivazione, dovranno essere colmate dalle valutazioni del giudice del rinvio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata dispone trasmettersi atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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