Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno depositata il 12-1-2007 che. in riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale della stessa città n. 4631/2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con D.R. G. per il periodo 26-6-1999/31-8-1999. per "esigenze eccezionali.." ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre accessori.
Il D.R. ha resistito con controricorso.
In ultimo la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 29-1-2009.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
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