Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 562 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto all’annullamento e alla riforma della sentenza del TAR di Palermo n. 751/2008, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n. 14279 del 22/6/2006, notificato il 7/7/2006, del Comune di Pantelleria, settore VII, con il quale veniva parzialmente rigettata la richiesta di concessione edilizia per il recupero di un fabbricato esistente; nonché della nota del Comune di Pantelleria n. 11287 del 17/5/2006 e di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso e, ove occorra, anche dell’art. 5 della NTA del Comune di Pantelleria e del P.R.G. del Comune di Pantelleria.

La vicenda trae origine da una istanza di concessione edilizia per un intervento di risanamento conservativo, relativo ad un fabbricato rurale sito in Pantelleria, località Dietro Isola, composto di due piccoli vani (descritti negli atti di causa con i nn. 2 e 3) e di un ulteriore ambiente (descritto come n. 1) non figurante in catasto (ma censito successivamente dalla società Blue srl., in seguito all’intervenuto acquisto del fondo cui il fabbricato rurale è annesso, avvenuto nel 2001). Il Comune non ha infatti assentito alla richiesta concessione in ordine al vano (n. 1) da destinare a cucina, secondo gli elaborati progettuali presentati dalla società, la quale ha perciò proposto ricorso per l’annullamento di detto provvedimento parzialmente negativo. Sosteneva la Società interessata che la ritenuta non assentibilità della concessione per detto vano, in ragione della mancanza di prova dell’effettiva preesistenza di esso come parte integrante di un corpo edilizio antecedente al 1967, fosse in contrasto con la situazione di fatto, come per altro riconosciuta anche dall’Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia nel provvedimento di competenza, emanato in data 18 gennaio 2006, nel cui preambolo si legge: "considerato che per i vani in cui la copertura risulta crollata è comunque distinguibile il punto d’imposta originario delle volte; considerato che lo stato delle strutture esistenti fanno desumere, in maniera sufficientemente fedele, altezze e profili originari del fabbricato, come riportato negli elaborati allegati", con evidente riferimento, a giudizio della Società appellante, anche al vano da adibire a cucina, non accatastato fino al 2004. Ha ritenuto invece il Giudice di prime cure come fosse invece da ritenere corretta la valutazione del Comune che – a conclusione di una istruttoria ritenuta dal medesimo Giudice "articolata e condotta in contraddittorio con la ditta interessata" – ha comunicato l’assentibilità del recupero edilizio limitatamente ai vani già catastati, specificando che "da un approfondito esame delle fotografie prodotte per il vano cucina non catastato non si rileva alcun accenno di volta come invece si rileva per i vani catastati identificati in planimetria con i numeri 2 e 3".

Ciò, per il Giudice, anche in considerazione del fatto che il Comune (nota prot. n. 19327 del 1 settembre 2006), ha dato conto di un approfondito esame della documentazione fotografica acquisita all’istruttoria e di un sopralluogo effettuato, congiuntamente alla parte interessata, per la verifica diretta dello stato dei luoghi, all’esito del quale "si è riscontrata la sola presenza di una recinzione che, a conferma di quanto alle precedenti valutazioni, non comprova la preesistenza di una struttura coperta".

Contro tale sentenza propone appello la società BLUE s.r.l., chiedendone l’annullamento e la riforma per avere il Giudice: a) omesso la considerazione di tutti gli elementi documentali e cognitivi acquisiti (che proverebbero la esistenza della copertura del vano 1, quello per il quale non è stata appunto assentita la concessione); b) omesso di considerare gli ulteriori documenti prodotti (in particolare la CTU resa in un giudizio civile nel quale era stata convenuta la società appellante); c) motivato il proprio convincimento con valutazioni contraddittorie (da un lato: affermata assenza di collegamento del vano in questione con gli altri accatastati, quale elemento indiziario utilizzato per negare la plausibilità di una sua originaria copertura; dall’altro: identica assenza di collegamento tra i vani per i quali invece è stata assentito il recupero edilizio richiesto) e accogliendo la erronea interpretazione del disposto dell’art. 5 delle n. T.A. del Comune di Pantelleria sostenuta dall’Amministrazione; d) non valutato la censura relativa alla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del decr. leg.vo 267/2000.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Tutte le doglianze proposte appaiono infatti sorrette da plausibili argomenti.

Intanto, il quadro degli elementi fattuali osservabili appare pienamente compatibile con l’assunto del ricorrente. Dei tre vani in questione nessuno appare comunicante con gli altri (circostanza che non può dunque consentire di considerarne per questo una loro eventuale distinta destinazione originaria) e nessuno conserva la copertura originaria (che dunque potrebbe essere stata esistente per tutti e non solo per alcuni di essi). E se è vero che di essi solo due erano stati accatastati, è vero anche che esistevano in atti sia dichiarazioni testimoniali che ne attestavano l’esistenza anteriormente al 1967, sia – soprattutto – una valutazione degli elementi materiali, a seguito di sopralluogo effettuato e dunque di diretta osservazione dei luoghi (spessore dei muri, tipologia dei materiali esistenti nell’area di sedime, esistenza di un accesso di circa un metro anche per il vano 1), compiuta dall’Assessorato agricoltura e foreste (quale ente preposto alla tutela dei vincoli della "zona parco") ed esitata in un parere favorevole. Non vi erano dunque elementi assolutamente univoci, ma esistevano pur sempre una serie di elementi indiziari che andavano nella direzione asserita dalla società ricorrente piuttosto che nell’opposta. A ciò si aggiunga il fatto che una CTU, resa in un giudizio civile diverso (intervenuto tra altro soggetto e la società Blue s.r.l.), ma non per questo priva, per consolidata giurisprudenza, di valore indiziario anche per questo procedimento (cfr.: Cass. Civ. 2904/2009; 8585/1999; 2839/1997; 6749/1981; 840/1973) aveva anch’essa valutato il fabbricato rurale come una unità complessiva composta di tre vani, senza fare differenza alcuna tra gli stessi ed esprimendo dunque anch’essa un implicito avviso tecnico conforme a quello sostenuto dalla ricorrente odierna appellante. Non può nemmeno trascurasi la censura di illogicità avanzata dall’appellante nei confronti del procedere argomentativo del Giudice. Questo da una parte ha ritenuto rilevante il dato della comunicazione interna (mancante, in effetti, in relazione al vano 1), ma dall’altro ha trascurato che essa non esiste nemmeno tra i vani 2 e 3.

Sicché non si vede come possa rivestire il rilevante valore che le è stato attribuito. E ancora: ha ritenuto irrilevante la constatata "fedeltà" degli elaborati progettuali alle risultanze materiali osservata dai tecnici dell’Assessorato (a fondamento della relazione che ne ha giustificato il parere favorevole) ed ha invece assegnato un considerevole valore all’approfondito "esame delle fotografie prodotte" (ad un dato dunque mediato e condizionato dalle tecnologie utilizzate) per desumere la inesistenza di tracce di alcun accenno di volta per il vano 1, rispetto ai vani identificati in planimetria con i numeri 2 e 3.

Anche la interpretazione – proposta dal Comune e fatta propria dal Giudice – del disposto dell’art. 5 delle n. T.A. appare non conforme al dettato di questo e alla ratio che lo ispira.

A tenore di esso, il recupero di ruderi è invero consentito a condizione che il fabbricato sia "accatastato" o che, ove non lo sia, esso contenga "murature e parti di copertura originaria risalente a data certa, da cui rilevare gli spessori e le altezze e dalle cui fondazioni si possa rilevare la definizione della pianta originale" e purché, nella riedificazione, i muri perimetrali interni vengano realizzati con "spessore non inferiore a 70 cm.". Esso dunque appare, con evidenza, orientato a garantire due cose: la sicura risalenza del rudere (quale desumibile da elementi formali o almeno da elementi materiali univocamente indiziari) e la conformità del manufatto "recuperato" alle caratteristiche tipologiche (quelli dei "dammusi") che giustificano l’intervento. A giudizio dell’Amministrazione (e del Giudice di prime cure) la condizione dell’accatastamento deve essere interpretata nel senso che esso deve essersi verificato all’epoca di realizzazione del rudere e non al momento del recupero (poiché, diversamente, la disposizione risulterebbe inutiliter data, potendo sempre procedersi ad accatastamento di unità non censite in prossimità di istanze concessorie). Sul che può convenirsi solo in parte, per quanto attiene cioè alla necessaria preesistenza dell’accatastamento rispetto al tempo del recupero, ma non anche quanto alla necessità che il fabbricato in questione sia stato anche immediatamente accatastato "per intero" nel tempo della sua costruzione, circostanza, questa, che sarebbe per altro di difficilissimo accertamento. La ratio della disposizione è che il rudere abbia le "caratteristiche tipologiche" richieste (sia un "dammuso") e che esso abbia perciò una congrua vetustà come tale, alla cui certificazione gli elementi formali (accatastamento) concorrono senza essere tuttavia esclusivi e determinanti. All’accertamento della risalenza del rudere può bene essere perciò sufficiente (come nel caso) anche un eventuale suo accatastamento originario solo parziale. E tanto ciò è vero che la stessa norma prevede che – ove l’accatastamento manchi (addirittura per l’intero) – il rudere sia nondimeno recuperabile, se gli elementi materiali indiziari permettano comunque di riportarne la tipologia a data certa (compatibile con la funzione di recupero "conservativo" da assentire). Le disposizioni dunque dell’art. 5 della n. T.A. complessivamente considerate non solo non sono di ostacolo al recupero del rudere, ma ne possono giustificare – in presenza degli elementi materiali previsti come presupposto (accatastamento risalente del rudere, tipologia complessiva delle sue strutture superstiti compatibili con le tecniche utilizzate per i "dammusi") – l’intervento richiesto.

Il provvedimento negato si appalesa dunque illegittimo, sotto il profilo della sua coerenza con i presupposti giustificativi.

Per le esposte ragioni, l’appello va dunque accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. In considerazione dell’esito del giudizio di primo grado, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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