T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 15-09-2011, n. 4454 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, M.A. impugnava, chiedendone l’annullamento: – il decreto del sindaco del Comune di Cellole n. 128 dell’11 dicembre 2000; – il parere della commissione edilizia integrata del Comune di Cellole n. 136 del 22 febbraio 2000; – ogni altro atto preordinato e consequenziale.

2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, la vicenda dedotta nel presente giudizio è la seguente.

2.1. Il M. aveva abusivamente installato in Cellole, località Bocca di Pantano, un container adibito a civile abitazione.

2.2. In data 17 febbraio 1995 aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994.

2.3. Ai fini dell’invocata sanatoria dell’illecito edilizio commesso, aveva, altresì, richiesto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. n. 490/1999. Autorizzazione che gli era stata denegata con l’impugnato decreto sindacale n. 128 dell’11 dicembre 2000 sulla base del parere sfavorevole n. 136 del 22 febbraio 2000, reso al riguardo dalla commissione edilizia integrata.

In particolare, a tenore del citato parere sfavorevole, l’opera abusiva non si sarebbe inserita "nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo".

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotti vizi di violazione di legge, di erronea applicazione dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e di eccesso di potere.

4. L’amministrazione comunale intimata non si costituiva in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo ora al merito del ricorso, si rivela fondato l’ordine di doglianze in base al quale il decreto sindacale impugnato sarebbe carente di congrua motivazione, in quanto incentrato sul mero rilievo – recepito dal parere sfavorevole della commissione edilizia integrata – che l’opera abusiva "non si inserisce nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo".

In proposito, giova rammentare che il provvedimento declinatorio del richiesto titolo abilitativo, preordinato al conseguimento del condono edilizio, comportando una contrazione del ius aedificandi, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto delle opere realizzate con precise norme ambientali, sia al fine di consentire all’istante di tutelarsi efficacemente avverso l’eventuale illegittimità del provvedimento, sia al fine di adattare dette opere alle esigenze paesaggistiche salvaguardate, sia al fine di evitare di trasformare il vincolo ambientale in un vincolo di inedificabilità tout court (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 giugno 2007, n. 1201; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 19 febbraio 2009, n. 453; TAR Basilicata, Potenza, 9 aprile 2010, n. 180; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 luglio 2010, n. 1585; TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 2011, n. 228)

L’amministrazione non può, quindi, limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma deve adeguatamente esternare le specifiche ragioni per cui ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso la concreta e analitica indicazione degli elementi di contrasto con i valori paesaggistici, nonché attraverso la puntuale descrizione delle caratteristiche dell’intervento preso in esame (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 novembre 2006, n. 1274; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1212; 8 ottobre 2008, n. 8829; TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 settembre 2009, n. 4978; Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751). Affermare, invece, soltanto che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata, senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187).

In considerazione di ciò, è da reputarsi illegittimo, per carenza di motivazione, il diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica che – come, appunto, nella specie – risulti fondato esclusivamente sull’assunto secondo cui l’intervento eseguito "non si inserisce nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo", riproponendo pedissequamente l’omologa conclusione della commissione edilizia integrata, senza approfondirne la motivazione in relazione ai valori paesaggistici ritenuti compromessi e alle specifiche caratteristiche del predetto intervento (TAR Piemonte, Torino, sez. I, 7 novembre 2008, n. 2774).

7. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, il tutto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

8. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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