Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15.4.2011, il Tribunale della Libertà di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da T.E. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Tivoli per il reato di ricettazione.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato sul rilievo che la misura cautelare sarebbe stata disposta in assenza di qualunque concreto indizio di reità.

L’imputato era appisolato sul letto al momento in cui i verbalizzanti perquisirono l’appartamento della sua fidanzata, peraltro denunciata a piede libero, e si trovava sul posto solo per il suo legame sentimentale con la donna.

Egli avrebbe mostrato la sua estraneità ai fatti anche fornendo indicazioni sugli autori del furto dei beni, due ragazzi che occupavano un’altra stanza dello stesso appartamento. Le censure difensive appaiono generiche, assertive e in un certa misura persino contraddittorie.

I beni di provenienza furtiva furono rinvenuti sotto il letto sul quale l’imputato riposava al momento dell’ingresso dei verbalizzanti nell’abitazione della sua fidanzata; che l’imputato si trovasse sul posto in ragione del suo legame sentimentale con la donna non rileva in alcun modo, contando piuttosto che egli non vi fosse ospitato provvisoriamente; le indicazioni sugli autori del furto aggraverebbero, semmai, la posizione dell’imputato, perchè dimostrerebbero la sua piena consapevolezza della provenienza furtiva dei beni, che non si comprende perchè sarebbero stati collocati nella sua stanza, e non in quella occupata dai due ragazzi accusati del furto. Del tutto irrilevante, infine, è che la fidanzata dell’imputata sia stata denunciata a piede libero.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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