Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’imputato propone ricorso per la cassazione della sentenza resa in data 17 novembre 2010 dalla Corte d’appello di Trento che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha lo condannato ha assolto da uno dei reati contestati (capo C: truffa) confermando la condanna per il resto e riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa per i reati di ricettazione e falso aventi ad oggetto un assegno bancario apocrifo provento di furto.
Col primo motivo di gravame, l’imputato censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere (rimasto inadempiuto) del B. indicare le generalità di chi gli aveva consegnato l’assegno di provenienza delittuosa, cosi accollandogli la responsabilità della ricettazione.
In particolare, l’imputato addita tale individuo in un "ragazzone" di origine tunisina o marocchina di cui non ricorda il nome e fa presente, comunque, di non essere stato mai interrogato al riguardo nel corso delle indagini.
Il secondo motivo di ricorso attiene, invece, all’inesistenza dell’elemento soggettivo del reato (falsa applicazione della legge penale).
In particolare, egli assume che non vi è prova alcuna che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno, con particolare riferimento al reato presupposto.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, benchè prospettato come un’ipotesi di erronea applicazione della legge penale, si risolve invece in una contestazione della motivazione della sentenza, effettuata prospettando in punto di fatto una soluzione ipotetica ed alternativa.
Ed infatti, il B. si duole – in ultima istanza – della circostanza che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile la generica indicazione da lui fornita circa il soggetto da cui avrebbe ricevuto l’assegno.
In quanto tale, si tratta di un argomento inammissibile in sede di legittimità.
Analoghe considerazioni valgono per la seconda doglianza.
Nella sostanza, nelle censure mosse dal ricorrente non si individua alcuna violazione di una norma penale, ma – ancora una volta – la semplice non condivisione del percorso decisionale che ha condotto il giudice di merito a ritenere che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa del titolo di credito.
Anche per questo profilo, quindi, il ricorso risulta inammissibile.
Ravvisandosi profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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