… o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario
di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati
o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta
(rifusione);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a
recepire la direttiva 2011/95/UE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per
l’integrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria, nonche’ norme sul contenuto degli status
riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale nonche’ norme sul contenuto
dello status riconosciuto";
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: "a-bis)
‘beneficiario di protezione internazionale’: cittadino straniero cui
e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);";
2) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: "i) ‘domanda di
protezione internazionale’: la domanda di protezione presentata
secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria;";
3) dopo la lettera i) e’ inserita la seguente: "i-bis)
‘richiedente’: lo straniero che ha presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non e’ ancora stata adottata
una decisione definitiva;";
4) alla lettera l), il punto b), e’ sostituito dal seguente:
"b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal
matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";
5) alla lettera l), dopo il punto b) e’ aggiunto il seguente:
"b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi
degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore
beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria;";
c) all’articolo 3, comma 5, lettera e), e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel valutare l’attendibilita’ del minore, si tiene
conto anche del suo grado di maturita’ e di sviluppo personale.";
d) all’articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", a condizione che abbiano la volonta’ e la capacita’ di
offrire protezione conformemente al comma 2.";
2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui al comma
1" sono inserite le seguenti: "e’ effettiva e non temporanea e";
e) all’articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e’ inserita la
seguente:
"e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare
per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza
etnica o nazionale;";
f) all’articolo 8:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "gli atti di
persecuzione di cui all’articolo 7" sono inserite le seguenti: "o la
mancanza di protezione contro tali atti";
2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della
legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della
determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o
dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si
tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa
l’identita’ di genere;";
g) all’articolo 9, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non
si applicano quando il rifugiato puo’ addurre motivi imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
h) all’articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "prima del
rilascio del permesso di soggiorno in qualita’ di rifugiato," sono
sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in qualita’ di
richiedente,";
i) all’articolo 15, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
titolare di protezione sussidiaria puo’ addurre motivi imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";
l) all’articolo 16, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "nel territorio nazionale o
all’estero" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del
territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita’ di
richiedente";
2) alla lettera d), le parole: "o per l’ordine e la sicurezza
pubblica" sono soppresse;
3) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
"d-bis) costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i
reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.";
m) all’articolo 19:
1) al comma 2, dopo le parole: "genitori singoli con figli
minori" sono inserite le seguenti: "i minori non accompagnati, le
vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi
psichici,";
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto e’
preso in considerazione con carattere di priorita’ il superiore
interesse del minore.";
n) all’articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: "decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le seguenti: "ed
in conformita’ degli obblighi internazionali ratificati
dall’Italia,";
o) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: "status di protezione sussidiaria"
sono sostituite dalle seguenti: "status di protezione
internazionale";
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall’articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.";
p) all’articolo 23, comma 2, le parole: "con validita’ triennale"
sono sostituite dalle seguenti: "con validita’ quinquennale";
q) all’articolo 25, comma 1, le parole: "per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di
aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi
resi dai centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.";
r) all’articolo 26, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
"3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei
diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono
il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in
assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e’ stato
ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire
detta certificazione.";
s) all’articolo 27, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la
programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
nonche’ per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di
formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario
da realizzarsi nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.";
t) all’articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte" sono
inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito del riconoscimento
della protezione ove non avviate in precedenza,";
u) all’articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nell’attuazione delle misure e dei servizi di cui all’articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all’articolo 5
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all’articolo 42
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche
delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili,
ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio
determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a
rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena
integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure
volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso
il Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione con l’obiettivo di ottimizzare i sistemi di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale
secondo gli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
predispone, altresi’, ogni due anni, salva la necessita’ di un
termine piu’ breve, un Piano nazionale che individua le linee di
intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento
socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria
e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione
nonche’ al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima
dei destinatari delle misure di integrazione nonche’ specifiche
misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei
predisposta dall’autorita’ responsabile. Il predetto Tavolo e’
composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, dell’Ufficio
del Ministro per l’integrazione, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, delle Regioni, dell’Unione delle province d’Italia
(UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e’
integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla
presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato
alle pari opportunita’, un rappresentante dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle
materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o
altri soggetti interessati.
3-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le
Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione alle sedute del Tavolo non da’ luogo alla
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita’ o
rimborsi spese comunque denominati.
3-ter. L’accesso ai benefici relativi all’alloggio previsti
dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e’ consentito ai titolari dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria, in condizioni di parita’ con i cittadini
italiani.".
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
1. All’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per il ricongiungimento di
due o piu’ familiari dei titolari dello status di protezione
sussidiaria" sono soppresse.
Art. 3
Disposizione finale
1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, e’
da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta.
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei
Alfano, Ministro dell’interno
Bonino, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze
Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Kyenge, Ministro per l’integrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.