DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, gli articoli 1 e 5, nonche’ l’allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
Approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la
tratta di persone;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi generali

1. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione
individuale della vittima, della specifica situazione delle persone
vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i
disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici,
le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli
obblighi e le responsabilita’ dello Stato e degli individui, ai sensi
del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale
umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in
particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14
febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al
principio di non respingimento.

Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 600:
1) al primo comma, dopo le parole: «all’accattonaggio o
comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti
parole: «al compimento di attivita’ illecite» e dopo la parola
«sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi
al prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una
situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilita’,»;
b) l’articolo 601 e’ sostituito dal seguente:
«E’ punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque
recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al
di fuori di esso, trasporta, cede l’autorita’ sulla persona, ospita
una o piu’ persone che si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu’
persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita’ o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita’, di inferiorita’
fisica, psichica o di necessita’, o mediante promessa o dazione di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita’,
al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attivita’
illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo
di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle
modalita’ di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste
nei confronti di persona minore di eta’».

Art. 3

Modifica al codice di procedura penale

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, e’ apportata la seguente modifica:
all’articolo 398, dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente
comma:
«5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate
all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di
particolare vulnerabilita’, desunta anche dal tipo di reato per cui
si procede».

Art. 4

Minori non accompagnati vittime di tratta

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere
adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l’eventuale accesso
alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi
in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta’ della vittima e
l’eta’ non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto
del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione
dell’eta’ dei minori non accompagnati vittime di tratta anche
attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione
dell’eta’, condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate che tengano conto anche delle specificita’ relative
all’origine etnica e culturale del minore, nonche’, se del caso,
all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle
autorita’ diplomatiche. Nelle more della determinazione dell’eta’ e
dell’identificazione, al fine dell’accesso immediato all’assistenza,
al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e’ considerata
minore. Per la medesima finalita’ la minore eta’ dello straniero e’,
altresi’, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare
svolta non consenta di stabilire con certezza l’eta’ dello stesso.

Art. 5

Obblighi di formazione

1. All’interno dei percorsi di formazione realizzati dalle
Amministrazioni competenti nell’ambito della propria autonomia
organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle
questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici
ufficiali interessati.

Art. 6

Diritto di indennizzo delle vittime di tratta

1. All’articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e’ anche destinato
all’indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.
2-ter. L’indennizzo e’ corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita’
finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle
vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di
insufficienza delle disponibilita’ finanziarie annuali del Fondo, le
richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico
del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto
alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell’indennizzo e’ presentata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non
definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato,
nonostante abbia esperito l’azione civile e le procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e’ ignoto l’autore del reato, la domanda di
cui al comma 2-quater e’ presentata entro un anno dal deposito del
provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell’articolo 415 del
codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, cui e’ allegata in copia autentica una delle sentenze di cui
al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante
l’infruttuoso esperimento dell’azione civile e delle procedure
esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia
intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo’ agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di
ottenere l’accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all’indennizzo non puo’ essere esercitato da
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero,
alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a
procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e’ surrogata,
fino all’ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a
valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso
il soggetto condannato al risarcimento del danno.».

Art. 7

Meccanismo equivalente

1. Il Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nell’ambito delle competenze ad esso
devolute, e’ l’organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo
agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta
degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche’ di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani,
avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere
anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in
collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le
organizzazioni della societa’ civile attive nel settore;
c) presentare al coordinatore anti-tratta dell’Unione Europea una
relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base
dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.

Art. 8

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis
del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma
1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n.
228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui
al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e’
definito il programma di emersione, assistenza e di protezione
sociale di cui al presente comma e le relative modalita’ di
attuazione e finanziamento.».

Art. 9

Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro
la tratta degli esseri umani»

1. All’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento
per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del
grave sfruttamento degli esseri umani, nonche’ azioni finalizzate
alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e
all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze,
sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione
dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, e’ adottato il Piano
nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e’ adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Testo non Art. 10

Disposizioni di rinvio

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle
vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo
individuano misure di coordinamento tra le attivita’ istituzionali di
rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite
adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine
alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonche’, ove ne
ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilita’ di ottenere
la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.
3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi’, gli atti
al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso
dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il
richiedente e’ stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e
601 del codice penale.».

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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