Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5243 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra C. R. allo scopo di "restaurare il proprio giardino con il recinto", inoltrava al Comune di San Marco in Lamis una D.I.A. per l’effettuazione di siffatte opere.

Con ordinanza n.41 del 26 maggio 2010 integrata dall’ordinanza n.46 del 9 giugno 2010 il Comune ordinava la sospensione dell’efficacia della D.I A e la rimozione della nuova recinzione atteso che l’intervento necessitava del preventivo parere condominiale, interessando parti di un immobile non di proprietà esclusiva.

L’interessata impugnava tali ordinanze (e gli atti ad esse propedeutici) innanzi al Tar per la Puglia che con sentenza n.586/2011 dichiarava inammissibile il proposto gravame "per mancata notifica del ricorso stesso all’amministratore del condominio dell’immobile concernente l’intervento oggetto della DIA per cui è causa".

Insorge avverso tale sentenza, la sig.ra C. che a sostegno del prodotto appello deduce la erroneità del decisum di primo grado in quanto, a suo dire, né l’Amministrazione comunale né il Tar, avrebbero interesse ad esaminare se la recinzione sia condominiale o di proprietà esclusiva ed in ogni caso il condominio non assumerebbe la veste di controinteressato.

Il Comune di San Marco in Lamis costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato e, come tale, va respinto.

In primo luogo ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado, quanto alla statuizione di carattere processuale ivi assunta, sia condivisibile.

La questione fondamentale sottesa alla vicenda all’esame attiene alla natura condominiale o meno del bene interessato all’intervento edilizio de quo, lì dove parte appellante si limita ad affermare la sua qualità di proprietaria esclusiva del bene stesso, senza che però tale circostanza di fatto e di diritto sia provata.

Anzi, in alcuni punti del gravame si fa cenno, anche se in via ipotetica, ad una "proprietà pro quota della recinzione" e ad "un diritto del condominio a contrastare il restauro della vecchia recinzione"; ma se così è, appare evidente come l’amministrazione condominiale costituisce un soggetto che in quanto contitolare del bene oggetto d’intervento vanta un interesse sostanziale alla conservazione di quel bene e perciò stesso riveste una posizione processuale di segno contrario a quella assunta dalla C. nel momento in cui la medesima si è apprestata a contestare la determinazione con cui il Comune ritiene quell’intervento non assentibile.

La posizione del condominio come parte controinteressata, come tale necessaria destinataria della notificazione del gravame giurisdizionale, ai sensi dell’art.21 della legge n.1034/1971, viene oltremodo in rilievo se si considera che la ragione per la quale il Comune inibisce i lavori risiede (circostanza portata a conoscenza della interessata) proprio nella mancanza di un preventivo parere del condominio, sicchè la ricorrente era ben stata messa in condizione di individuare appunto nel condominio la parte "avversaria " da evocare in giudizio,

Dunque la non corretta instaurazione del contraddittorio processuale in primo grado non poteva non comportare, come fondatamente rilevato dal Tar, la dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso.

Al di là dei pur rilevanti profili di inammissibilità, il ricorso di primo grado si appalesa anche infondato per le stesse ragioni, viste sotto l’aspetto sostanziale, che hanno prodotto la pronuncia di improponibilità dell’impugnativa.

Invero, l’assenza della titolarità o della disponibilità totale del bene di che trattasi (con la mancata acquisizione dell’autorizzazione condominiale) impedisce la configurabilità, in capo alla richiedente l’autorizzazione sia pure tacita delle opere de quibus, di una causa legittimante il titolo abilitativo stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n.1654) e ciò comporta altresì la sussistenza del potere inibitorio in capo all’Amministrazione, che lo esercita nell’ambito del suo potere di controllo e di vigilanza in materia di DIA..

In forza delle considerazioni che precedono, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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