Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 23/9/10 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 12/6/09 del Tribunale di Locri che, in esito a giudizio abbreviato, con la diminuzione del rito condannava C.B. alla pena di mesi due di arresto per il reato (in (OMISSIS)) di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS, per non avere portato con sè la carta precettiva. La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (che cioè l’obbligo di portare con sè la carta precettiva non discendeva dalla legge ma solo dall’eventuale prescrizione contenuta del decreto dispositivo della misura, mentre nel caso se ne faceva menzione solo nel verbale di sottoposizione alla stessa), riteneva che l’obbligo discendesse dalla legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c.,) in tutti i casi, come il presente, di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: il giudice aveva dato un’interpretazione in malam partem del combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9 (se indubbiamente la consultazione della carta precettiva consentiva alle forze dell’ordine l’immediata conoscenza degli obblighi cui era sottoposto il prevenuto, il non averla con sè da parte del sorvegliato speciale non integrava tuttavia la violazione di alcun suo specifico obbligo).
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per il ricorrente.
Il ricorso, infondato, va rigettato.
Premessa la circostanza incontestata che l’imputato è sottoposto alla sorveglianza speciale della Ps con obbligo di soggiorno, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (oltre alle due citate nella sentenza impugnata, n. 42874 del 2009 e n. 46223 del 2008, v. anche Cass., 1^, sent. n. 10714 del 7/1/10, rv. 246513, Mastrangelo) "non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale della Ps, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 citata legge – il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui al citato art. 5, u.c., in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata". A contrario la contravvenzione in parola (e non quella di cui all’art. 650 c.p.) è integrata dalla mancata esibizione della carta precettiva da parte, come nel caso, del sorvegliato speciale di Ps con obbligo di soggiorno.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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