Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Alla società F. A. veniva affidata la realizzazione e la gestione di una discarica finalizzata a servire i comuni facenti parte del bacino Br/2, con l’attribuzione di una tariffa di L. 85.054 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, poi rideterminata in Euro 47,48.
Successivamente, in conseguenza della situazione di emergenza rifiuti, il Commissario delegato disponeva che anche i rifiuti del bacino Br/i fossero conferiti in tale impianto, il che determinava un notevole aumento del conferimento alla discarica, che passava dalle originarie 54.750 T/a. a circa 160.000 – 180.000 T/a.
A seguito della richiesta della F. di revisione delle tariffe per il loro adeguamento all’Istat, il presidente dell’ATO Br/2, con nota del 12/1/07, chiedeva alla concessionaria, ai sensi del decreto del C.D. n. 296/02, una serie di dati e informazioni relative alle varie voci componenti la tariffa, concernenti i Ce (costi di esercizio), i Ca (costi di ammortamento) ed i Cc (costi di chiusura e post- gestione).
La concessionaria comunicava di essere impossibilitata a fornire i dati richiesti a causa di una verifica fiscale da parte della Agenzia delle Entrate.
Con delibera 8 febbraio 2007 l’ATO Br/2 decideva, allora, di fissare " provvisoriamente e fino all’acquisizione di dati a consuntivo", la tariffa di conferimento in Euro 32,03 T. in conseguenza della rideterminazione della voce Ce da Euro 16,83 a Euro 14,50, avendo l’impianto raggiunto una volumetria tale da rientrare tra quelli di " prima fascia" e della rideterminazione della voce Ca, (corrispondente ad una diminuzione di Euro 14, 72), in conseguenza dell’azzeramento della quota di ammortamento, originariamente prevista in sette anni, essendo stata, questa, già interamente recuperata dal concessionario nel triennio 2004- 2006, a causa del notevole maggior conferimento dei rifiuti.
Il Tar respingeva il ricorso proposto avverso tale delibera.
La decisione veniva appellata dalla F. A. e questa Sezione, con decisione n. 7253/2010, respingeva il gravame.
Avverso la predetta decisione la F. A. ha proposto l’odierno ricorso, chiedendone la revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1, n. 4,del c. p c.
Si è costituito il Comune di Ostuni intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è altresì costituita l’Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani del bacino BR/r, chiedendo parimenti la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’instante assume che la decisione di confermare la riduzione della quota relativa al costo di esercizio (Ce) sarebbe viziata, in quanto il Giudice d’appello non si sarebbe avveduto delle risultanze di due documenti acquisiti nel corso del giudizio d’appello e dai quali risulterebbe, in termini di certezza, il mancato superamento della volumetria di 500.000 mc.
Si fa riferimento, in primo luogo, alla nota del Commissario Delegato n. 863/CD del 9 marzo 2006, nella quale si afferma che la variante del 2004 ha comportato una "ottimizzazione della volumetria complessiva della discarica, passata da 380.000 a 475.000 mc"; in secondo luogo, alla relazione a firma dell’Ing. De Leonardis, allegata al provvedimento impugnato, nella quale vi sarebbe il riconoscimento di una volumetria inferiore a 500.000 mc.
1.1 La censura è priva di fondamento.
Ed invero, il Collegio giudicante ha fondato la decisione di ritenere la discarica di prima fascia, su dei dati oggettivi diversi rispetto alle risultanze invocate dalla ricorrente, idonei a sorreggere autonomamente la decisione stessa, e cioè:
– l’esame della planimetria relativa al rimodellamento del primo e del secondo lotto
dell’impianto;
– il quantitativo di rifiuti conferito alla data di rideterminazione della tariffa (un quantitativo di
rifiuti nel triennio 20042006 pari a 526.290 t);
– l’indice di compattazione pari a 0,9, corrispondente a quello indicato in sede progettuale da
controparte e giudicato, "congruo… secondo criteri di comune esperienza".
La qual cosa dimostra il raggiungimento, secondo il Collegio medesimo, di una volumetria complessiva superiore a 500 mc, e quindi la prova dell’appartenenza dell’impianto a quelli di prima fascia.
A ciò aggiungasi che, nella parte in fatto la gravata decisione, nel descrivere i motivi di appello proposti dalla F. A., riporta espressamente il motivo con il quale quest’ultima, contestando la decisione del TAR, assumeva che per individuare l’appartenenza dell’impianto alla prima o alla seconda fascia "occorreva fare riferimento non alla volumetria effettiva della discarica ma a quella utile in relazione a quella autorizzata".
Sennonché il Collegio giudicante, confermando sul punto la decisione del primo Giudice e disattendendo la censura della F. A., ha ritenuto che si dovesse attribuire prevalenza al dato relativo alla volumetria effettiva della discarica e non a quello relativo alla volumetria teorica autorizzata.
Restano pertanto irrilevanti i richiami a documenti che fornirebbero il dato relativo alla volumetria teorica autorizzata, una volta che il Collegio ha ritenuto, compiendo una attività valutativa insindacabile in questa sede, di dare prevalenza esclusiva al dato della volumetria effettiva.
2. Con il secondo motivo di revocazione – che inciderebbe anch’esso sulla determinazione della voce della tariffa Ce (costo di esercizio) – la ricorrente assume che il Collegio non si sarebbe avveduto della produzione di un documento da parte della F. A., vale a dire la relazione tecnica di parte a firma dell’Ing. Binetti del settembre 2009.
La prova dell’omessa percezione del documento deriverebbe dall’affermazione, contenuta in
sentenza, secondo cui "non risulta documentalmente dimostrata l’affermazione secondo cui, in contrasto con i principi generali della scienza economica, i costi di gestione sarebbero aumentati con l’aumento delle tonnellate conferite".
2.1 La censura, al pari della precedente, è priva di fondamento.
Dalla lettura degli scritti difensivi risulta, infatti, come quei documenti siano stati oggetto di contraddittorio tra le parti e siano stati percepiti e valutati dal Collegio giudicante.
Sennonché quest’ultimo, con valutazione certamente non sindacabile in questa sede, ha ritenuto la relazione di parte a firma dell’ Ing. Binetti (e le allegate fatture a campione peraltro per la gran parte provenienti dagli stessi soci della F. Ambiente) inidonea a superare un principio generale della scienza economica: il principio delle economie di scala.
3. Per le medesime ragioni di cui sopra, si appalesa privo di fondamento anche il terzo motivo di revocazione, con il quale si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’azzeramento della quota della tariffa relativa al Ca (costo di ammortamento dell’impianto) sul presupposto della carenza di specifiche produzioni documentali.
Il Collegio giudicante, infatti, ha ritenuto legittimo l’azzeramento della voce Ca non solo per la rilevata carenza documentale, ma per ulteriori ragioni e valutazioni rimaste in oppugnate.
Si legge invero nel relativo capo della decisione che:
"Sono infondate anche le censure proposte avverso l’azzeramento della quota remunerativa dei costi di ammortamento, considerato che con la precedente determinazione tariffaria era stato calcolato il conferimento di un quantitativo di 380.000 T. di rifiuti in sette anni.
Né possono avere rilievo, in questa sede, i costi che l’appellante afferma di aver sostenuto con riferimento all’adeguamento della discarica, alle dinamiche inflattive e alle maggiori lavorazioni necessarie per il terzo lotto atteso che, a prescindere da quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine alle notevoli maggiori somme incassate nel triennio 20042006 (euro 7.746.988 in luogo di euro 5.593.600 previste nel settennio), si tratta di somme da determinare successivamente (all’esito del collaudo della variante in corso di realizzazione) o con riferimento a specifiche produzioni documentali che non sono state esibite, malgrado le specifiche richieste dell’amministrazione".
Il Collegio giudicante, quindi, ha ritenuto che le voci di costo evidenziate dell’appellante non potessero assumere specifico rilievo, in quanto relative al costo di costruzione del secondo lotto, non ancora collaudato, quindi da determinarsi successivamente.
4. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.