Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-09-2011, n. 5184 Istruzione privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il T.A.R. ha correttamente statuito che non possano prevedersi con strumento regolamentare requisiti ulteriori, oltre quelli di legge, per il conseguimento ed il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;

– che, in armonia con detta affermazione di principio, il T.A.R. ha disposto in via consequenziale l’annullamento dell’ art. 1, comma sesto, lett. f, del d.m. n. 267 del 2007, nella parte in cui impone, agli effetti predetti, la formazione di classi con un minimo di otto alunni;

– che l’annullamento di detta disposizione determina l’illegittimità in via caducante di ogni altra previsione, dettata dal d.m. n. 83 del 2008 (linee guida), volta a condizionare il mantenimento della parità scolastica al numero di alunni per classe, trattandosi di disciplina che trova il suo presupposto nella norma di regolamento oggetto di annullamento;

– che, in relazione a quanto precede, il T.A.R. ha correttamente annullato il provvedimento di revoca della parità scolastica motivato, con carattere di automatismo, sul numero degli alunni per classe ed in base, quindi, a disposizioni regolamentari espunte dall’ordinamento;

– che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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