Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio gli istanti R. F. e S. G. chiedono la revocazione, ex art. 395 nn. 3) e 4) Cod. proc. civ., della decisione n. 3396/2005 del 27 giugno 2005 di questa Sezione, di rigetto dell’appello proposto dai medesimi avverso la sentenza n. 1013/2002 dell’8 marzo 2002 del Tribunale amministrativo per il Veneto. Con tale sentenza il Tribunale amministrativo regionale, definitivamente pronunciando su tre distinti ricorsi (in seguito riuniti) proposti dai signori F. R., G. S. e A. R. (al quale sono poi subentrati gli eredi S., A. e L. R.) avverso (i) la delibera del Consiglio comunale di Lazise n. 106 del 17 dicembre 1991, con la quale era stato reso esecutivo il piano particolareggiato della zona A con recepimento delle modifiche chieste dalla Regione (ricorso n. 872 del 1992), (ii) il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali in data 5 agosto 1994, di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Provincia di Verona l’8 giugno 1994 e finalizzate alla sanatoria di opere oggetto di condono edilizio (ricorso n. 88 del 1995), di proprietà dei ricorrenti, e (iii) il provvedimento comunale n. 574/47, notificato il 3 febbraio 1997, riguardante il diniego di condono edilizio, nonché la conseguente ordinanza di demolizione n. 1120/1997 (ricorso n. 1252 del 1997), dichiarava improcedibile il primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva i restanti due, in quanto ritenuti infondati nel merito (a suffragio dei ricorsi erano state dedotte le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili).
2. Con la decisione n. 3396/2005, impugnata per revocazione, questa Sezione statuiva quanto segue:
(i) confermava la declaratoria d’improcedibilità del primo ricorso n. 872 del 1992, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune di Lazise desistito dal proseguire nel procedimento di adozione del piano particolareggiato;
(ii) respingeva il secondo motivo – con il quale gli appellanti avevano lamentato che il Tribunale amministrativo regionale non avrebbe dato alcun rilievo a un documento (scheda di denuncia di variazione catastale) depositato agli atti di causa, da cui sarebbe emersa l’avvenuta edificazione nel 1932 di un fabbricato rurale sul fondo oggetto degli interventi ritenuti abusivi, indicati nel diniego di concessione in sanatoria e nella conseguente ordinanza di demolizione, sicché l’impugnata sentenza erroneamente avrebbe datato gli abusi al 1953, ad epoca successiva al regolamento comunale edilizio del 1939, pervenendo all’errata conclusione che le opere eseguite avrebbero dovuto ottenere la preventiva autorizzazione -, rilevando che alla luce della documentazione versata in giudizio dovesse ritenersi corretta, ai fini della valutazione dell’epoca dell’abuso, l’attribuzione di rilevanza essenziale alle dichiarazioni contenute nell’istanza di condono edilizio del 25 settembre 1986, in cui era stato indicato il 1953 come anno di ultimazione delle opere in questione, nonché alla confermativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22 gennaio 1987, e dunque condividendo l’inferenza probatoria dei primi giudici, secondo cui le costruzioni in questione, oggetto di sanatoria, erano state realizzate nel centro abitato del Comune di Lazise successivamente alla adozione del primo regolamento edilizio ("Regolamento d’Igiene e sanità", parte II, del 23 settembre 1939) e all’entrata in vigore della legge urbanistica ( l. n. 1150 del 1942), con la conseguenza che la loro edificazione doveva essere preceduta da apposite autorizzazioni edilizie, nella specie invece mancanti;
(iii) respingeva il terzo motivo – con il quale gli appellanti contestavano la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, nella parte in cui aveva considerato la tempestività del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta ambientale -, escludendo che il provvedimento, con cui il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare, ai sensi dell’art. 82, comma 9, d.P.R.. n. 616 del 1977, come modificato dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio), l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497, costituisse atto recettizio, con la conseguente mancata subordinazione della sua efficacia alla notifica all’interessato, e rilevando la tempestiva adozione dell’atto entro il termine di legge di sessanta giorni dalla relativa comunicazione ad opera dell’autorità comunale;
(iv) respingeva il quarto motivo – con il quale gli appellanti avevano censurato la mancata valutazione, nell’impugnata sentenza, del contratto di vendita in data 30 dicembre 1930, intervenuto tra il Comune di Lazise in qualità di alienante e i fratelli R. in qualità di acquirenti con riguardo a un terreno perché fosse edificato con funzioni produttive -, ritenendo irrilevante la circostanza inerente la sussistenza di accordi intercorsi in ordine alla destinazione urbanistica dell’area in questione, atteso che il potere autonomo del Ministero non poteva essere condizionato da accordi di natura privatistica precedentemente intervenuti tra le parti interessate;
(v) respingeva il quinto motivo dell’appello – con il quale gli appellanti avevano censurato la valutazione di legittimità del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta ambientale, sebbene lo stesso fosse affetto da difetto di motivazione e d’istruttoria e il Ministero illegittimamente avesse adottato un unico decreto di annullamento per entrambe le autorizzazioni ambientali (relative rispettivamente al progetto di condono e al progetto di riordino ambientale) -, escludendo i dedotti vizi di eccesso di potere per carenza motivazionale e per sviamento;
(vi) respingeva il sesto motivo d’appello – con il quale gli appellanti avevano censurato il superamento dei limiti di controllo del Ministero, il quale avrebbe motivato il proprio atto di annullamento attraverso una nuova valutazione del merito del progetto edilizio in questione -, affermando la correttezza della valutazione dei primi giudici, secondo cui l’annullamento predetto era stato adottato in relazione al riscontrato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e quindi senza che sia stata effettuata al riguardo alcuna valutazione di merito;
(vii) respingeva il settimo motivo d’appello – con il quale gli appellanti avevano eccepito l’inesistenza del vincolo, essendo situate le costruzioni di cui trattasi nella zona A del Comune di Lazise, nonché la mancanza di motivazione circa le norme violate -, ritenendo che il Tribunale amministrativo regionale avesse correttamente evidenziato che il vincolo predetto riguardava l’ambito dell’intero centro storico comunale e risaliva ad un d.m. del 7 luglio 1956 che aveva dichiarato l’area di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939;
(viii) respingeva l’ottavo motivo d’appello – con il quale gli appellanti avevano lamentato l’erroneo rigetto dell’eccezione d’incompetenza, in capo all’assessore asseritamente sprovvisto di delega, ad adottare il provvedimento comunale di demolizione -, rilevando che in atti ci fosse la prova dell’atto di delega;
(ix) respingeva, infine, anche gli ultimi due motivi d’appello – con i quali gli appellanti avevano censurato l’erronea declaratoria di legittimità del diniego di sanatoria, in quanto in conseguenza dell’annullamento ambientale la Provincia di Verona avrebbe dovuto riesaminare i progetti al fine di rilasciare nuove autorizzazioni ambientali, nonché l’erronea reiezione dell’eccezione di tardività della ordinanza di demolizione -, escludendo che la normativa del settore prevedesse una nuova adozione (di propria iniziativa e senza richiesta alcuna da parte degli interessati) di provvedimenti finalizzati al rilascio di un’autorizzazione edilizia, previo riesame dei progetti presentati, da parte delle competenti autorità locali titolari della subdelega regionale in materia di beni ambientali, dopo l’intervenuto annullamento del nulla osta ambientale, e rilevando che il potere comunale di sanzionare abusi edilizi non fosse soggetto a prescrizione, restando solo subordinato ad una adeguata motivazione con riguardo alla sussistenza di un pubblico interesse all’eliminazione dell’opera abusiva, nella specie non contestata nel merito.
(x) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra tutte le parti.
3. Il ricorso per revocazione, proposto dagli appellanti soccombenti avverso suddetta pronuncia d’appello, si basa sui seguenti motivi:
a) il rinvenimento, in epoca successiva alla citata decisione, di documenti decisivi ex art. 395 n. 3) Cod. proc. civ. non prodotti in precedenza per forza maggiore e per fatto dell’avversario, segnatamente la scoperta, in data 25 settembre 2006, presso l’archivio di Stato di Verona, dell’atto giudiziario datato 7 luglio 1950 del Tribunale di Verona, costituito da un progetto divisionale redatto in attuazione di sentenza di convalida del sequestro giudiziario (eseguito il 9 aprile 1947) e di divisione degli immobili oggetto della gravata ordinanza comunale di demolizione, nonché dell’elaborato peritale redatto nell’ambito di tale giudizio di divisione, da cui emergerebbe l’esatta consistenza del complesso immobiliare all’epoca di proprietà di R. L. e la sua preesistenza all’anno 1937, quando il Comune di Lazise era sprovvisto di regolamento edilizio, con conseguente mancata necessità di correlativo provvedimento autorizzatorio;
b) l’erroneità della decisione d’appello causata dal dolo dell’interveniente ad opponendum R. G. e dell’arch. Arturo Parolini, responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Lazise, il quale – nell’interesse del primo – nella relazione istruttoria ordinata dal Tribunale amministrativo regionale nel corso del giudizio di primo grado avrebbe omesso di produrre sia la denuncia di variazione catastale del 5 febbraio 1932, sia il progetto allegato alla licenza edilizia per la costruzione di una tettoia, rilasciata nel 1953, da cui si sarebbe potuto evincere lo stato di fatto del compendio immobiliare in oggetto, preesistente al 1952, nonché di evidenziare che l’intera area di proprietà dei fratelli R. era già edificata fin dai primi anni 30, con conseguente impossibilità di qualificare come abusivi gli edifici in questione;
c) l’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ. consistente nel travisamento, nel giudizio d’appello definito con la decisione n. 3396/2005, del progetto allegato alla licenza edilizia per la costruzione di una tettoia, rilasciata nel 1953, prodotto in grado d’appello – in primo grado il documento sarebbe, invece, stato occultato dal tecnico comunale (v. sopra sub b) -, da cui risulterebbe la preesistenza dei capannoni al 1952, mentre l’impugnata decisione di questa Sezione aveva affermato che i capannoni erano stati costruiti solo nel 1953, senza titolo abilitativo.
I ricorrenti chiedevano dunque, previa revocazione della decisione n. 3396/2005 di questa Sezione, in riforma della sentenza n. 1013/2002 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, l’accoglimento dei ricorsi in primo grado.
4. Costituendosi in giudizio, le controparti (Comune di Lazise, Regione Veneto, Ministero per i beni e le attività culturali, R. G.) contestavano la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’impugnazione per revocazione e dei dedotti vizi revocatori.
5. All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. La proposta impugnazione per revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
6.1. All’accoglimento del motivo revocatorio sub 3.a) osta il dirimente rilievo, secondo cui ai fini dell’impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3) Cod. proc. civ. non è configurabile l’ipotesi della forza maggiore che determina l’impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo – il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione -, qualora si tratti di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte dunque avrebbe potuto acquisire la disponibilità, in quanto in tal caso la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte (v. in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. Civ. 2 febbraio 2004, n. 1814).
Infatti, nel caso di specie i documenti costituiti da un progetto divisionale datato 7 luglio 1950 a firma del consulente tecnico d’ufficio ing. Alessandro Polettini, nonché da un elaborato peritale del consulente tecnico d’ufficio rag. Ugo Fasoli, redatti in attuazione di sentenza di convalida di sequestro giudiziario e di divisione emanata il 20 maggio 1948 dal Tribunale di Verona (v. doc. 3 e 3bis del fascicolo di parte degli odierni ricorrenti), per espressa ammissione dei ricorrenti in revocazione sono stati dagli stessi rinvenuti il 25 settembre 2006 presso l’archivio di Stato di Verona (v. data di rilascio attestata dal direttore dell’archivio di Stato), ossia presso un ufficio pubblico accessibile a chiunque, senza che i ricorrenti medesimi avessero allegato elementi di fatto concreti, specifici e circostanziati, idonei a comprovare l’impossibilità oggettiva della scoperta di detti documenti nel corso del giudizio di merito protrattosi per oltre un decennio, concluso in primo grado con la sentenza n. 1013/2002 dell’8 marzo 2002 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e in secondo grado con la qui impugnata decisione n. 3396/2005 di questa Sezione.
6.2. L’inconsistenza del motivo revocatorio sub 3.b) emerge in modo palese dalla circostanza che i due documenti in esame (la denuncia di variazione catastale del 5 febbraio 1932 e il progetto allegato alla licenza edilizia rilasciata nel 1953), sebbene oggetto di un asserito tentativo di occultamento da parte dell’interveniente ad opponendum e del tecnico comunale, erano stati prodotti dagli odierni ricorrenti nell’ambito dello stesso giudizio di merito – il primo documento nel giudizio di primo grado e il secondo nel giudizio d’appello -, sicché tali documenti, nonostante le omissioni dolose imputate dagli odierni ricorrenti all’interveniente ad opponendum e al tecnico comunale, erano comunque entrati a far parte del materiale istruttorio del giudizio di merito, con conseguente inefficienza causale del denunziato comportamento omissivo doloso sull’esito del giudizio.
6.3. Privo di pregio è, altresì, il motivo revocatorio sub 3.c).
Giova premettere, in linea di diritto, che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ. – secondo cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, ricorre "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" -, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio. In particolare, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista – obiettivamente e immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione) l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Occorre in ogni caso, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di giudizio e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto e/o in diritto, delle risultanze processuali (su tali principi v., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati). Deve, poi, trattarsi di errore di fatto concretamente rilevabile con immediatezza ex actis, che sia legato da un nesso di causalità necessaria di carattere logicogiuridico con la pronuncia asseritamente inficiata da tale vizio, nel senso che, eliminato quest’ultimo, cade il presupposto su cui si fonda la decisione.
Applicando le evidenziate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve escludersi che siano integrati i requisiti dell’errore revocatorio, in quanto:
– nel giudizio definito con l’impugnata decisione n. 3396/2005 la questione d’individuazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive colpite dalla gravata ordinanza di demolizione costituiva punto controverso, sul quale si è ampiamente dispiegato il contraddittorio delle parti, sicché già sotto il profilo in esame è da escludere la configurabilità di un errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4) Cod. proc. civ.;
– il giudice d’appello, sulla base di una valutazione globale e sistematica del materiale istruttorio, è pervenuto alla conclusione della correttezza della statuizione del Tribunale amministrativo regionale, ritenendo che quest’ultimo, ai fini della valutazione dell’epoca dell’abuso, a ragione avesse dato rilievo essenziale alle dichiarazioni esistenti nell’istanza di condono edilizio del 25 settembre 1986, in cui era stato indicato il 1953 come anno di ultimazione delle opere in questione, nonché alla confermativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 22 gennaio 1987, aggiungendo che la circostanza "che le costruzioni di cui trattasi siano state ultimate nel 1953 è riconosciuto anche da un erede di chi ha costruito abusivamente che ha prodotto al riguardo apposite fatture", onde trarne l’inferenza in fatto e in diritto, per le ragioni inizialmente esposte non sindacabile in sede revocatoria, "che, dunque, le costruzioni in questione, oggetto di sanatoria, sono state realizzate nel centro abitato del Comune di Lazise successivamente alla adozione del primo regolamento edilizio ("Regolamento d’Igiene e sanità", parte II, del 23.9.1939) e all’entrata in vigore della legge urbanistica (n.1150/1942), sicché la loro edificazione doveva essere preceduta da apposite autorizzazioni edilizie, nella specie invece mancanti, come riconosciuto appunto nella sentenza in epigrafe" (v. così, testualmente, l’impugnata decisione).
6.4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’impugnazione per revocazione deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione.
7. In applicazione del criterio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di causa nella misura liquidata in parte dispositive, mentre in considerazione della natura dei rapporti intercorrenti tra le parti private si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa interamente compensate nell’ambito del relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile; condanna i ricorrenti in revocazione, in solido tra di loro, a rifondere alle Amministrazioni resistenti (Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Veneto e Comune di Lazise) le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna delle stesse, nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; dichiara le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate fra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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