Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.N.O. ricorre, sulla base di due motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 15 febbraio 2008 che, accogliendo la domanda, proposta con ricorso del 23 ottobre 2007, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti alla Corte dei conti il 15 novembre 2000 e concluso con sentenza del 16 luglio 2007, ha liquidato la somma di Euro 2.500,00, avendo ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di due anni e avendo accertato un ritardo di circa cinque anni.
Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso, con il quale si censura la liquidazione dell’equa riparazione e delle spese processuali; è fondato.
Infatti la corte territoriale ha liquidato l’equa riparazione in Euro 500,00 per anno sulla base dell’esiguità della posta in gioco e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, ma tali circostanze, che ben possono essere tenute presenti nella concreta applicazione dei parametri di liquidazione risultanti dalla Corte EDU, non sono idonei a giustificare una riduzione di tali parametri al di sotto del limite della ragionevolezza (cass. sez. unite n. 1339/2004). La liquidazione operata dalla corte territoriale è al di sotto di tali limiti e, come è stato affermato nella citata sentenza delle sezioni unite, viola le norme CEDU così come interpretate dalla Corte europea.
Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito liquidando per i primi tre anni di ritardo la somma di Euro 750,00 annui e Euro 1.000,00 per gli ulteriori due anni e, pertanto, la somma complessiva di Euro 4.000,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 4.000,00 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito ed Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese del giudizio di cassazione debbono distrarsi in favore dell’avv. Ranieri Roda che si è dichiarato antistatario.
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