Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 17-08-2011, n. 32183 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Latina emetteva provvedimento di sequestro preventivo in data 15/12/2009 di una grotta in materiale tufaceo posta in zona sottoposta a vincolo paesistico, perchè l’indagato T.F. era accusato di avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, un ampliamento della superficie (di mq 0,63 pari ad una volumetria di me 1,22) mediante spicconatura con martello pneumatico. Il GIP riteneva sussistente il fumus del reato ipotizzato ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) ed il pericolo che le conseguenze di esso potessero essere aggravate con la prosecuzione dei lavori di spicconatura.

Proposta impugnazione al Tribunale del Riesame di Latina, questo dichiarava inammissibile l’istanza perchè tardiva. A seguito del ricorso per cassazione avanzato successivamente, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione riteneva invece tempestiva l’impugnazione rivolta al Tribunale, per cui annullava l’ordinanza del Giudice di merito con rinvio al medesimo Tribunale per consentire lo svolgimento di altro giudizio.

2. Il Tribunale del Riesame di Latina, in sede di rinvio con provvedimento in data 27/12/2010, respingeva l’originaria richiesta di riesame e confermava il decreto di sequestro preventivo.

Osservava che non era ravvisatale alcuna violazione del contraddittorio, come sostenuto dall’istante, per non avere l’autorità giudiziaria consentito l’accesso del consulente dell’Indagato nell’Immobile sequestrato: difatti, l’interessato, avendo eseguito i lavori abusivi, era ben a conoscenza delle opere effettuate anche tenendo conto dei rilievi fotografici compiuti dagli operanti al momento del sequestro.

D’altro canto, l’ipotesi accusatola formulata risultava allo stato ravvisabile alla luce degli elementi probatori acquisiti in sede di sopralluogo e tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità aveva qualificato come reato anche l’esecuzione abusiva di opere realizzate nel sottosuolo di zone sottoposte a vincolo e,quindi, non immediatamente visibili all’esterno.

Riteneva chiaramente sussistente il pericolo dell’aggravamento dei reato nel caso di libera disponibilità del bene lasciata all’indagato.

3. T.F. proponeva ricorso per cassazione.

Ribadiva che ingiustificatamente non gli era stato consentito di approfondire, tramite il proprio consulente, lo stato dei luoghi oggetto del sequestro.

Si doleva per la violazione del generale principio di congruenza e di corrispondenza tra l’ordinanza del Tribunale del Riesame e gli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare da parte del P.M. e del GIP. Al riguardo, evidenziava che il Tribunale del Riesame aveva escluso che al T. fosse stato contestato il reato di lottizzazione abusiva, mentre, ad avviso di detto Organo, il reato ipotizzato, in relazione al sequestro preventivo operato, concerneva un intervento edilizio eseguito in zona sottoposta a vincolo paesistico in assenza di permesso ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c), comma 2, parte). Per contro, i provvedimenti adottati dal P.M. e dal GIP facevano riferimento proprio all’esecuzione di lottizzazione non autorizzata.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il difensore del ricorrente rinunciava al mandato difensivo con atto del 31/05/2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che la doglianza concernente la mancata autorizzazione ad accedere all’immobile dopo l’esecuzione del provvedimento cautelare reale si palesa priva di rilevanza. Difatti, l’indagato avrebbe potuto richiedere l’espletamento di rituale incidente probatorio, ai sensi dell’art. 392 c.p.p., al fine di procedere allo svolgimento di perizia ovvero alla ricognizione dell’Immobile.

In ordine alla seconda censura, va detto, come già correttamente dedotto dal Tribunale del Riesame, che le contestazioni rivolte all’indagato riguardano sin dall’origine in modo coerente la violazione dei vincoli relativi ad aree di interesse paesistico, mediante la realizzazione di opere non autorizzate.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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