Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32172 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza del giorno 16/7/2010 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da T.R., M., P., G. e Ta.Ro., tutti quali eredi di A.M. già sottoposta agli arresti domiciliari quale indagata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e assolta con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo che aveva riformato la sentenza di condanna pronunziata in primo grado.

Gli eredi più sopra identificati hanno proposto a mezzo di diversi difensori, ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Essi denunziano: mancanza o contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave quale causa dell’ingiusta detenzione con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e).

All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Si deve premettere che secondo regola testuale di legge ( art. 314 c.p.p., comma 1, ultima parte) e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la assoluzione da una imputazione non determina automaticamente il sorgere del diritto a equa riparazione il cui stesso sorgere è condizionato dall’assenza di dolo o colpa grave dell’allora indagato nel dare causa alla misura cautelare poi risultata ingiusta.

Si deve subito dopo evidenziare che il provvedimento impugnato, ancorchè non condiviso dai ricorrenti, è affidato ad una motivazione che analizza i fatti oggetto di controversia, le questioni poste dalla proposizione della domanda di indennizzo per ingiusta carcerazione, ed esplicita le ragioni di rigetto della istanza. Dunque la motivazione non è in alcun modo apparente, omessa o mancante.

Diversamente da quanto affermato in ricorso, la Corte di Appello ha individuato i fatti concreti che integrano l’ipotesi di colpa grave, consistente nella specifica e concreta condotta di aver consegnato in almeno due occasioni su incarico della figlia Ro., almeno due partite di stupefacenti a terze persone. Il provvedimento ha accertato motivatamente la consapevolezza dell’azione che non coincide con la consapevolezza di appartenere ad una associazione a delinquere esclusa dalla sentenza di assoluzione così non incorrendo in contraddizione alcuna. Le conclusioni raggiunte dalla ordinanza impugnata non sono contraddittorie nè per vizio interno posto che gli argomenti utilizzati coerentemente convergono a giustificare la statuizione adottata, nè per vizio esterno posto che i fatti valutati non sono smentiti da circostanze contrarie che siano risultate ritualmente acquisite al processo. Il ragionamento giustificativo proprio dell’ordinanza non contiene violazioni di specifiche regole logiche proprie della logica sillogistica giudiziaria e la circostanza che la ricorrente non condivida i risultati di quel ragionamento giustificativo non determina automaticamente la esistenza di suoi vizi logici. La motivazione ha dato corretta attuazione ai principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia per questo giudizio di cassazione e liquidate in Euro 750,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia e liquida le stesse in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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