Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza resa in esito all’udienza del giorno 4/2/2010 la Corte di Appello di Potenza ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da V.L..
Il V., a mezzo di suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p., ex art. 606 comma 1, lett. b) nonchè vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte di Potenza individuato la colpa grave del V., ostativa del diritto a riparazione, negli indizi già indicati dal Gip quale fondamento della ordinanza di custodia senza neppure considerare che la stabilita inutilizzabilità degli atti di indagine (cristallizzata nella sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Matera doveva escludere che su quagli atti inutilizzabili si cercasse la colpa ostativa del sorgere del diritto azionato.
All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
V.L. è stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera dai reati a lui addebitati previsti dagli artt. 81 cpv. e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Si deve premettere che secondo regola testuale di legge ( art. 314 c.p.p., comma 1, ultima parte) e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la assoluzione da una imputazione non determina automaticamente il sorgere del diritto a equa riparazione il cui stesso sorgere è condizionato dall’assenza di dolo o colpa grave dell’allora indagato nel dare causa alla misura cautelare poi risultata ingiusta.
Diversamente da quanto affermato in ricorso, il provvedimento impugnato non ha individuato la colpa grave del V. solo sulla base di materiale probatorio definitivamente qualificato come inutilizzabile ma anche e decisivamente nella frequentazione di soggetti pluripregiudicati, che creò l’apparenza della situazione antigiuridica per la quale fu adottata la misura cautelare.
Le conclusioni raggiunte dalla ordinanza impugnata non sono contraddittorie nè per vizio interno posto che gli argomenti utilizzati coerentemente convergono a giustificare la statuizione adottata, nè per vizio esterno posto che i fatti valutati non sono smentiti da circostanze contrarie che siano risultate ritualmente acquisite al processo sicchè resta generica e insufficiente l’affermazione di ricorso , priva di qualsiasi supporto testuale, secondo la quale le risultanze relative alla frequentazione di pregiudicati è stata ampiamente smentita durante la fase dibattimentale. Il ragionamento giustificativo proprio dell’ordinanza non contiene violazioni di specifiche regole logiche proprie della logica sillogistica giudiziaria e la circostanza che il ricorrente non condivida i risultati di quel ragionamento giustificativo non determina automaticamente la esistenza di suoi vizi logici.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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