T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 1225 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente R.G. impugna il provvedimento in epigrafe meglio indicato, con il quale il Comune di Badolato gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.663,47, oltre interessi, a titolo di oneri di urbanizzazione, calcolati per la quota di terreno di sua proprietà, per la realizzazione d’ufficio delle opere di urbanizzazione nascenti dalla convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985.

Il ricorrente, premesso che il Comune di Badolato stipulava una convenzione di lottizzazione con una società e che questa restava inadempiente relativamente agli obblighi assunti con la convenzione medesima relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si duole del fatto che il Comune, a distanza di oltre venticinque anni, dopo aver realizzato d’ufficio le opere, richieda il rimborso delle spese sostenute, in quanto il ricorrente medesimo sarebbe diventato proprietario di uno degli immobili realizzati a seguito della stipulata convenzione. A tal fine censura il provvedimento impugnato denunciando:

1. carenza di legittimazione passiva.

Il ricorrente afferma che il Comune avrebbe dovuto rivalersi nei confronti della società che aveva sottoscritto la convenzione di lottizzazione e non nei confronti degli acquirenti degli immobili realizzati, che nulla avrebbero a che fare con l’impegno originariamente assunto da terzi.

2. intervenuta prescrizione.

Il ricorrente sostiene che lo stesso Comune afferma che i lavori sono stati eseguiti in data antecedente al 1997, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto, non essendo intervenuta alcuna interruzione del termine prescrizionale. Anche gli interessi sarebbero prescritti con riferimento al periodo antecedente al quinquennio dalla prima messa in mora.

Il ricorrente formula, altresì, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Resiste in giudizio il Comune di Badolato, il quale replica puntualmente alle tesi di parte ricorrente e conclude per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e proponendo, altresì, domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c.

Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorrente hanno chiesto la riunione al merito dell’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 19.5.2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 25 del 16.6.2010, con il quale il Comune di Badolato gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.663,47, oltre interessi, in relazione alla quota di terreno in sua proprietà, a titolo di spese per gli oneri di urbanizzazione, previsti dalla convenzione di lottizzazione del 18 aprile 1985, stipulata tra Comune di Badolato e società "Petina srl’ e realizzati d’ufficio dal Comune di Badolato, in luogo della ditta lottizzante "Petina srl’.

Con il primo profilo di gravame si deduce la carenza di legittimazione passiva, in quanto il Comune avrebbe dovuto agire nei confronti della società "Petina srl’, parte della convenzione, e contro gli acquirenti degli immobili realizzati, che nulla avrebbero a che fare con l’originario impegno assunto con detta convenzione.

La censura è infondata.

Va premesso che l’obbligo di "facere", previsto nella convenzione a carico della parte lottizzante, consistente nella realizzazione delle opere e nella conseguente cessione delle aree, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, n. 2 e comma 7°, della legge 6.8.1967 n. 765, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e di obbligazione "ambulatoria" o "propter rem" dal lato passivo, gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari lottizzanti (ex plurimis: Cass. civile Sez. III, 17.6.1996, n. 5541; Cass. Sez. 1° 20.12.1994 n. 10947; Cass. Civ., Sez. II, 26.11.1988 n. 6382; Consiglio di Stato, Sez. V 13.8.2003 n. 1157), per cui, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l’avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest’ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 17.11.1997 n. 1471).

In sintesi, la natura "reale" dell’obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e poi i loro aventi causa (conf.: Cass. Civ. Sez. II, 27.8.2002 n. 12571).

Con la convenzione di lottizzazione stipulata tra la "Petina srl’ ed il Comune di Badolato in data 18 aprile 1985, la parte lottizzante si è impegnata ad osservare tutte le pattuizioni e le clausole portate dalla convenzione nonché "ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti a qualsiasi titolo, tutte le clausole contenute nella presente convenzione" (art. 4), ivi compresa anche la quantificazione, già espressamente indicata, degli importi proquota relativi alle opere, con riferimento ai singoli lotti (art. 6, ultimo comma).

La medesima convenzione, a conferma di quanto sopra, precisava: "La lottizzante, procedendo alla vendita dei singoli lotti trasmetterà agli acquirenti tutti gli oneri nascenti dalla convenzione qui stipulata. La lottizzante e gli acquirenti, ognuno per la propria quota, assumono singolarmente, con esclusione della solidarietà, la responsabilità verso il Comune per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione medesima" (art.8).

Risulta, quindi, sul piano civilistico, che il ricorrente ha volontariamente assunto a proprio carico gli obblighi derivanti dalla ridetta convenzione di lottizzazione stipulata tra la "Petina srl’ ed il Comune di Badolato in data 18 aprile 1985.

Conseguentemente, considerato che con gli atti negoziali di compravendita ricadono sui ricorrenti gli effetti connessi alla natura "ambulatoria" o "propter rem" dell’obbligazione per cui è causa, non si può non concludere che per l’infondatezza della doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva.

Giova, inoltre, aggiungere che il Comune resistente, con nota di data 3.9.1997, premesso l’intendimento di portare a soluzione il problema -evidentemente già noto – relativo alla ultimazione delle opere di urbanizzazione in discussione solo in parte eseguite dalla soc. Petina srl, comunicava al ricorrente l’adozione della deliberazione di Giunta n. 284 del 26.7.1997, con la quale era stato deciso di approntare i conteggi relativi alle somme che i proprietari dei singoli lotti avrebbero dovuto pagare in proporzione alla volumetria massima consentita. In sostanza, l’Ufficio Tecnico del Comune ha adeguato i suddetti costi che già erano stati indicati in convenzione con riferimento ai singoli lotti.

Non risulta che la citata deliberazione di Giunta n. 284/1997 sia stata impugnata né contestata dal ricorrente.

A tutto quanto sopra esposto consegue che il provvedimento censurato costituisce un effetto legale automatico del ritardato adempimento di un’obbligazione negoziale già assunta, sicché deve riconoscersi, all’atto di esercizio della relativa pretesa punitiva, la natura di attività dovuta a contenuto vincolato.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso si eccepisce l’intervenuta prescrizione del preteso credito e degli interessi.

La convenzione de qua non precisa il termine entro il quale la parte lottizzante avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di cessione delle aree, ma deve pure considerarsi che tale obbligo avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune, a termini dell’art. 2935 c.c., soltanto a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità "spontanea" delle opere in essa previste.

In altri termini, posto che il privato ha dieci anni di tempo per l’esecuzione delle opere previste in convenzione, soltanto dalla scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite ed il Comune abbia titolo per richiedere la cessione delle aree (TAR Brescia, n. 1126/2001 e n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, sez.II, n. 2773/2007).

In sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere pure l’ordinario termine di prescrizione.

Seguendo lo stesso percorso argomentativo, decorsi dieci anni (ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 c.c.), da tale termine iniziale (quello di scadenza della convenzione), il diritto dovrebbe dichiararsi prescritto.

Calando i precitati principi nel caso in esame, se ne deduce che la convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985, è venuta a scadere alla data del 18 aprile 1995, che segna il "dies ad quem" per l’esecuzione delle opere previste in convenzione da parte del privato "sua sponte" e, nel contempo, il "dies a quo" per verificare se le opere siano state o meno eseguite e per la richiesta di cessione delle aree da parte del Comune, oltre che, ovviamente, per la decorrenza dell’ulteriore termine decennale di prescrizione dei diritti del Comune, che, quindi, in assenza di alcuni fatti interruttivi, sarebbe venuta a compimento il 18 aprile 2005.

Orbene, nella specie, risulta che il Comune di Badolato, decorsi i dieci anni previsti dal piano di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti (18 aprile 1995), ha formalmente chiesto al ricorrente il pagamento della somma per cui è causa con la ricordata nota del 3.9.1997, n. di prot. n. 4303, che non risulta essere stata formalmente contestata.

Inoltre, risulta che il Comune di Badolato ha notificato al ricorrente, in data 10.10.1998, il decreto ingiuntivo n. 48 della Pretura di Catanzaro – Sezione Distaccata di Badolato, per l’importo qui contestato, successivamente revocato per difetto di giurisdizione.

Successivamente, con lettera A/R del 4.4.2008 prot. n. 2109, il Comune di Badolato ha richiesto ancora una volta al ricorrente il detto pagamento, senza ricevere formale contestazione.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sia la prima richiesta di pagamento di cui alla lettera A/R del 3.9.1997, sia la notifica effettuata il 10.10.1998 del citato decreto ingiuntivo della Pretura di Catanzaro – Sezione Distaccata di Badolato, abbiano avuto effetto interruttivo, per ben due volte, della prescrizione del credito vantato dal Comune, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., contenendo, in entrambi i casi ed a prescindere dall’esito finale del procedimento monitorio, l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire di una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 9.3.2006, n. 5104).

Pertanto, si deve ritenere che, nella specie, la prescrizione del credito si poteva verificare, quantomeno, nei dieci anni successivi al "dies a quo" del 10.10.1998 di notifica del citato decreto ingiuntivo, e ciò senza tener conto della successiva fase processuale conclusa con la revoca del decreto per difetto di giurisdizione. Conseguentemente, alla data della ricordata lettera A/R del 4.4.2008, con cui il Comune di Badolato ha effettuato un’ulteriore richiesta, siffatto termine prescrizionale non era ancora decorso (in quanto andava a scadere non prima della data del 10.10.2008) e, inoltre, l’effetto interruttivo prodotto da tale ultima richiesta del 2008, ha determinato la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.

Pertanto, considerato che il presente ricorso risulta notificato alla data del 15.10.2010, si deve concludere che, nella specie, nessuna prescrizione del credito (o degli interessi del medesimo) azionato dal Comune si è verificata.

In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

Va, infine, respinta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c, proposta dal Comune di Badolato, in quanto la norma invocata richiede, perché la fattispecie di responsabilità ivi contemplata possa essere ritenuta sussistente, che emerga una mala fede o una colpa grave di tipo processuale, relativa cioè all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio, situazione che non si ritiene ravvisabile nel caso in esame.

La circostanza che, nella specie, si tratta di ricorsi seriali consiglia di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza nella somma, complessivamente e forfettariamente, determinata in euro 2000 (duemila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 2000 (euro duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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