Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 11-08-2011) 18-08-2011, n. 32327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui in data 14.12.2010, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Prato ha applicato a B. A. (alias B.A., B.A., in stato di detenzione) e D.A. (con vari alias, anch’egli in stato di detenzione) la medesima pena di un anno otto mesi di reclusione ed Euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (per acquisto e detenzione a fine di spaccio di gr. 10 di cocaina, recidiva infraquinquennale, il primo;

per cessione della stessa sostanza, recidiva specifica reiterata infraquinquennale, il secondo; per tutti e due ritenuta l’attenuante del quinto comma; fatto del 12.11.2010), disponendo anche l’espulsione degli imputati dallo Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 86 stesso D.P.R., ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Con ricorso personale, D. deduce:

– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di condanna, perchè il Giudice avrebbe argomentato il diniego dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., con il mero richiamo all’esito delle risultanze probatorie;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 445 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, in relazione all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, non applicabile nel caso di patteggiamento a pena detentiva, come nella fattispecie, inferiore ai due anni anche se congiunta a pena pecuniaria.

2.2 Nell’interesse del B., il difensore avv. Costanza Malerba deduce violazione di legge e mancanza della motivazione, in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2.3 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto generici.

3.1 Il primo motivo del ricorso di D. è inammissibile.

Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost., (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Nè il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 c.p.p., comma 1, (Sez.6, sent.

15700 del 25.3-14.4.2009).

Il secondo motivo è fondato.

All’imputato è stata applicata la pena finale di un anno otto mesi di reclusione ed Euro 3000 di multa. Si tratta di pena che, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, non consente l’applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 c.p., (Sez.6, sent. 21834 del 21.5-4.6.2010, in motivazione), dovendosi avere riguardo alla pena in concreto irrogata e non a quella precedente la diminuzione per il rito, posto che proprio alla pena irrogata fa riferimento l’art. 445 c.p.p., comma 1.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto, all’eliminazione della misura di sicurezza potendo provvedere questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. L. 3.2 L’unico motivo di ricorso di B. è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo il Giudice motivato espressamente le ragioni della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (terzo paragrafo della sentenza).

Tuttavia, l’accoglimento del secondo motivo di D., che attiene a violazione del principio di legalità su un punto della decisione comune ai due imputati, giova anche a questo ricorrente, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, e art. 620 c.p.p., lett. D: pure nei suoi confronti va pertanto egualmente annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’avvenuta applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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