Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.U. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli il 13.12.2010) col quale (in buona sostanza) se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma quadriennale da lui precedentemente contratta. (E lo si è, conseguentemente, posto in congedo illimitato).
Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 12.7.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Al riguardo; premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto della perdita – da parte dell’interessato – della richiesta idoneità fisica, si rileva come le risultanze degli accertamenti clinici effettuati ("in prime cure") dall’Amministrazione intimata non abbiano trovato riscontro in occasione dell’accurata visita di revisione disposta – in sede istruttoria – da questo giudice: dove si è ritenuto di ricondurre i fatti (sporadici) che avevano portato all’attribuzione del coefficiente (ostativo, ai fini di cui è causa) "AV NR/4" ad episodi lipotimici di natura vasovagale, dovuti – presumibilmente – allo "stress" psicofisico e alla alimentazione irregolare.
E tanto basta, al Collegio, per ritenere – a sua volta – fondato (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso in esame.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida, per l’ordinario, in complessivi 1500 euro e – per la parte che attiene al compenso proprio del soggetto verificatore (vista la documentazione all’uopo trasmessa dal Centro di Reclutamento della G.d.F.) – in euro (lordi) 330,53. (Non comprensivi di quanto dovuto allo specialista neurologo intervenuto alle operazioni peritali: per la liquidazione delle cui spettanze, il Collegio delega il relatore; che provvederà – con decreto: e su documentata istanza dell’avente titolo – ai sensi dell’art.66, IV comma, del d.lg. n.104/2010).
Ordina che la presente sentenza (che, a cura della Segreteria, dovrà esser trasmessa – per quanto di competenza – anche al Comando Generale della G.d.F.) sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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