Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 18-08-2011, n. 32331 Imputato irreperibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24.11.2009 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Padova che, in data 2.10.2008, aveva condannato M.V. detto V. alla pena di anni 6 e mesi 6 di recl. ed Euro 2.000,00 di multa per concorso in estorsione continuata.

Il M. con l’atto di appello si era lamentato della mancata concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza ed aveva chiesto una pena contenuta nei minimi e l’applicazione dell’indulto.

La Corte territoriale confermava la sentenza non rinvenendo ragioni per discostarsi dal trattamento sanzionatorio inflitto dai giudici di prime cure.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato. Deve evidenziarsi che il presente ricorso veniva presentato a seguito di rimessione in termini disposta dal giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato la non esecutività della sentenza della Corte d’Appello per difetto di notificazione dell’estratto contumaciale per omissione di nuove ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità.

Il ricorrente deduce:

1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omessa o comunque irritualmente eseguita la citazione a giudizio dell’imputato sia in 1 che in 2 grado. Lamenta il ricorrente che le notifiche sia in 1 che in 2 grado furono effettuate con il rito degli irreperibili senza che gli organi di polizia giudiziaria investiti del compito di ricercare l’imputato avessero esperito il tentativo di contattarlo telefonicamente e ciò pur risultando un numero telefonico mobile dell’indagato dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) datato 1.10.2006 e dal verbale di denuncia resa ai Carabinieri in data 2.10.2006 e pur risultando l’indagato oggetto di intercettazione telefonica.

2. nullità della notifica all’imputato per la citazione in appello.

Contesta il ricorrente le modalità delle ricerche.

3. nullità della sentenza per mancanza o carenza della motivazione Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente l’omessa citazione nei giudizi di primo e secondo grado per nullità del decreto di irreperibilità per mancata utilizzazione ai fini delle ricerche delle utenze cellulari indicate dal M. nel Referto di Pronto Soccorso datato 2.10.2006 e nel verbale di denuncia dallo stesso reso ai Carabinieri di Verona sempre il 2.10.2006, nonchè delle utenze cellulari nella disponibilità dell’imputato e oggetto di intercettazione nel processo. Richiama per sostenere la propria tesi la sentenza di questa Corte (Sez. 1 n. 5476/2010 Rv. 245914) che – pronunciando su ricorso avverso decreto della Corte d’Appello che aveva respinto il gravame proposto avverso provvedimento del Tribunale che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S – aveva affermato che "per la ritualità del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 c.p.p., le ricerche ivi previste al fine di reperire il destinatario della notificazione processuale (imputato ovvero indagato ovvero possibile destinatario di provvedimento giudiziale a carico) devono svolgersi utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente, in assenza di indulgenti formalismi atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati con l’informazione processuale in esame. Con la conseguenza che, qualora l’autorità amministrativa investita delle ricerche sia in possesso del numero cellulare del ricercato e provveda alle ricerche senza utilizzare detto strumento di immediato contatto con la persona ricercata, si concretizza una negligente omissione idonea a rendere illegittime le operazioni ad essa autorità delegate, e ad inficiare, di conseguenza, irrimediabilmente il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale successivo a tale decreto connesso".

Il ricorrente è stato citato in giudizio in primo e secondo grado con le forme degli irreperibili a seguito di decreto di irreperibilità emessi dal GIP, dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado e dalla Corte d’Appello, sempre a seguito di ricerche delegate alla Questura di Padova e di Verona. Dai verbali di vane ricerche, allegati agli atti, risulta che il M., nato in (OMISSIS), secondo sue diverse dichiarazioni, non era reperibile nei territori di competenza della Questura di Padova e di Verona nonostante nel verbale di denuncia del 2.10.2006, relativo a diverso procedimento, ma acquisito in atti, l’imputato avesse detto ai Carabinieri di Verona, ai quali aveva denunciato un’aggressione ad opera di ignoti dalla quale aveva riportato lesioni da arma bianca, di essere domiciliato in Italia a (OMISSIS). Le Questure indicate avevano ricercato il M. al (OMISSIS) di via (OMISSIS), ma non lo avevano trovato così come non lo avevano reperito nei luoghi solitamente frequentati da persone extracomunitarie pregiudicate. Avevano effettuato, sempre al fine di reperirlo, ulteriori ricerche presso i loro archivi e presso la Banca Dati Interforze, il tutto con esito negativo.

Lamenta il ricorrente il mancato utilizzo dell’utenza cellulare lasciata dal M. in sede di denuncia e delle eventuali ulteriori utenze cellulari in uso allo stesso, considerato che le pronunce di condanna erano fondate sull’acquisizione di intercettazioni telefoniche in cui il M. risultava soggetto chiamato da utenze sottoposte ad ascolto, ancora il mancato rintraccio del ricorrente in Verona via Belobono 41 Cadidavid, indirizzo indicato nel referto ospedaliere del Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), datato 1.10.2006. Ciò detto deve osservarsi che la disciplina vigente in tema di decreto di irreperibilità è sicuramente più rigorosa di quella prevista dal codice del 1930 proprio in tema di ricerche prodromiche all’instaurazione del rito, al fine di evitare che il procedimento penale abbia corso all’insaputa dell’interessato. L’imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codice, l’art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell’imputato "particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonchè presso l’amministrazione carceraria centrale". Si tratta di luoghi in cui è più verosimile possano essere eseguite utili notizie. E non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l’avverbio "particolarmente", poichè è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l’indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati.

Nè è privo di rilievo, ai fini della identificazione del carattere della scelta legislativa e del suo essere protesa a realizzare una situazione di conoscenza del procedimento, il fatto che l’art. 160 introduca limiti temporali alla efficacia del decreto di irreperibilità, stabilendo che ad ogni mutamento di fase le ricerche devono essere rinnovate e che solo nel caso di esito ancora negativo deve essere emesso un nuovo decreto.

Nel caso in esame il M. è stato ricercato non solo nel luogo dell’ultima residenza anagrafica da lui indicata in Italia, seppure in diverso procedimento, e cioè (OMISSIS), ma anche nei luoghi, a conoscenza delle forze dell’ordine, come solitamente frequentati da persone extracomunitarie pregiudicate. E’ lo stesso M. ad indicare via (OMISSIS) come sua ultima residenza in Italia. Nel verbale di denuncia, richiamato dalla difesa e redatto il giorno successivo al ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), il ricorrente dichiarava infatti di essere giunto in Italia da circa un anno e mezzo, di avere provveduto a richiedere regolare permesso di soggiorno presso la Questura di Verona e di essere domiciliato, da qualche giorno, in VERONA via (OMISSIS) Pal. A Piano 5 presso l’abitazione di V.I..

Con tale dichiarazione il M. ha pertanto escluso di abitare ancora nel luogo indicato nel referto dell’ospedale. Quanto indicato dimostra che le ricerche sono state svolte utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente al fine di acquisire notizie utili per poter procedere alla notifica nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p.. La circostanza che il ricorrente aveva fornito in sede di denuncia anche un’utenza cellulare e che altra utenza cellulare aveva lasciato all’Azienda Ospedaliera, dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni, nessuna rilevanza assume a parere di questo Collegio, con riguardo alla correttezza delle ricerche al fine del rintraccio del prevenuto. Come già indicato le ricerche sono finalizzate ad acquisire notizie al fine di poter procedere alla notifica all’imputato non detenuto nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., che pone come regola base la consegna a mani proprie del destinatario. Se ciò non è possibile l’art. 157 individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell’imputato oppure, anche se tale modalità non è perseguibile si procede alla notificazione mediante deposito alla casa comunale.

L’utenza cellulare, in quanto utenza mobile, è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo. L’utilizzo di tale utenza non assicura il contatto con la persona ricercata, in particolare quando la stessa, come nel caso di specie non ha avuto alcun contatto con l’autorità procedente. Ma anche nel caso in cui si realizzi un effettivo contatto con la persona ricercata la stessa non può che essere invitata presso gli Uffici dell’Autorità procedente per ricevere la notificazione dell’atto. Evidenti esigenze di ordine garantistico hanno infatti indotto il legislatore ad escludere l’imputato dal novero dei soggetti che possono essere avvisati o convocati a mezzo telefono anche nei casi di urgenza. Non può neanche darsi corso alla procedura prevista dall’art. 161, che, prevede che la dichiarazione e l’elezione di domicilio deve essere compiuta non appena l’interessato venga a trovarsi in presenza dell’autorità giudiziaria o abbia a ricevere un atto da questa nella qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini.

Diversa è invece la conoscenza di un’utenza fissa che consente il collegamento con un luogo determinato e permette di allargare la ricerca anche in tale luogo con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l’attuale dimora del ricercato. L’avverbio "particolarmente" di cui all’art. 159 c.p.p., nella lettura data dalla Relazione al Codice e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399/98 ha lo scopo di non rendere esaustiva, e quindi limitativa, l’indicazione dei luoghi ove ricercare l’imputato ma non anche quello di allargare la ricerca con mezzi che non consentono non solo l’esatta individuazione del destinatario, ma anche alcun collegamento con luoghi specifici dove poter allargare le ricerche.

Nessuna negligente omissione può pertanto ravvisarsi nel comportamento degli organi delegati alla ricerca nel non prendere contatto con un’utenza mobile indicata in atti come utilizzata dall’imputato. Opinando diversamente si perverrebbe alle estreme conseguenze volute dal ricorrente che ha affermato la necessità di contattare tutte le utenze mobili, risultate utilizzate dal M., durante l’attività captativa svolta nel processo.

Deve aggiungersi che in tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto, perchè rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (Cass., 9.10.97, Pres., Malinconico, rel. Perrone, mass. 208621). Corollario di siffatto principio è che la completezza delle indagini va determinata con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di irreperibilità.Ciò detto si osserva che il permesso di soggiorno (datato 6.10.2009), allegato dalla difesa, è successivo al decreto di irreperibilità emesso dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia che porta la data dell’11.9.2009 e che dallo stesso emerge che il M. ha fatto ingresso in Italia il 16.9.2009.

I decreti di irreperibilità in argomento sono stati pertanto emessi in osservanza delle disposizioni di legge. I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile.

Il giudice di appello si è correttamente limitato a recepire, ai fini del trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza di primo grado, considerato che l’appellante aveva genericamente richiesto un diverso giudizio di bilanciamento e minimi aumenti per la continuazione. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella impugnata è ammissibile allorchè le censure formulate contro la sentenza di primo grado siano, come nel caso in esame, genericamente formulate e non contengono elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice, non essendo il giudice di appello tenuto a riesaminare una questione genericamente formulata dall’appellante nei motivi di gravame" (Cass. sez. 5 7728/93; Cass. sez. 5 4415/99). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che non vi erano ragioni per discostarsi dal trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice che riteneva coerente con la gravità delle condotte, la violenza delle stesse e la diffusa insidiosità delle medesime.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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