Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza deliberata il 23 giugno 2010 e depositata il giorno successivo ha respinto la domanda di G.J. di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord. Pen., in relazione all’espiazione della pena di anni uno, mesi tre e giorni ventotto di reclusione di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 1 dicembre 2009 dalla Procura della Repubblica di Monza sulla base dei seguenti rilievi: commissione di un delitto della stessa indole (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale) di quelli oggetto di condanna, successivamente all’emissione del decreto di sospensione dell’esecuzione, in data 1 dicembre 2009, ex art. 656 c.p.p., comma 5; attuale stato di custodia cautelare dell’istante e sua condanna in appello, per delitto della stessa indole commesso il 5 gennaio 2009, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, non ancora irrevocabile; perdurante pericolosità sociale del G., già gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e attualità della sua custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che la misura alternativa richiesta "non potrebbe essere in concreto eseguibile". 2. Avverso la predetta ordinanza, il G. ricorre personalmente a questa Corte, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’errore in cui è incorso il Tribunale laddove afferma che il condannato, dopo la sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5, disposta il 1 dicembre 2009, avrebbe commesso un reato della stessa indole di quelli già oggetto del titolo da eseguire ovvero la violazione prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, in data 5 gennaio 2009, evidentemente precedente e non successiva a quella del dicembre dello stesso anno.
2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione della sua ritenuta pericolosità sociale solo perchè colpito da misura di prevenzione risalente a diversi anni addietro, disconoscendo il Tribunale la positiva evoluzione della sua personalità negli anni più recenti, contraddistinti dall’assunzione di un impegno lavorativo e dall’assenza di gravi reati.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’errore giuridico in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere incompatibili, in concreto, la custodia cautelare in carcere cui il G. è tuttora sottoposto e la richiesta misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato per vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata.
La valutazione di pericolosità sociale del G. è principalmente fondata sull’errata affermazione che lo stesso, dopo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, a suo carico, il 1 dicembre 2009 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, avrebbe commesso un altro delitto della stessa indole ovvero la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale in data 5 gennaio 2009, mentre, con ogni evidenza la commissione di quest’ultimo reato, peraltro non ancora accertato con sentenza irrevocabile, ha preceduto e non seguito la sospensione dell’esecuzione della pena unificata di anni 1, mesi 3 e giorni 28 di reclusione e mesi 3 di arresto.
Parimenti inidonea a giustificare la ritenuta pericolosità sociale del G. è la rilevata incompatibilità, in sede esecutiva, tra la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in corso di applicazione nei confronti del ricorrente, e l’invocata misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sè preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiate (Sez. 1, n. 21377 del 01/04/2003, dep. 15/05/2003, Zaza S., Rv.
224520; Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, dep. 18/12/2008, Velia, Rv.
242058; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, dep. 27/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015).
Meramente apparente, infine, è la residua motivazione in punto di pericolosità sociale affidata esclusivamente all’asserzione che il "condannato è stato gravato da misura di prevenzione delia sorveglianza speciale", senza ulteriori specificazioni, attinenti in particolare al tempo di applicazione della misura di prevenzione, a sostegno dell’attualità della ritenuta pericolosità.
Dal rilevato vizio della motivazione, che, con riguardo ai tre profili censurati, si presenta contraddittoria e carente, discende, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
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