Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 19-08-2011, n. 32560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.S.A. ricorre avverso l’ordinanza sopra indicata che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del Gip di Lodi in data 7.12.2010 che ha applicato la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di concorso in ricettazione continuata di tabacchi del peso di kg. 412 e del valore di circa Euro 70.000 – 80.000 ( artt. 81, 110 e 648 c.p., capo F della imputazione). Il difensore deduce manifesta illogicità della decisione per non avere il Tribunale considerato che il F. è un dipendente del cognato I.D. I., esercente la tabaccheria in cui furono rinvenuti i tabacchi, e che è persona estranea al gruppo criminale associato al quale è stata addebitata la partecipazione dello I.. Deduce inoltre non sussistere esigenze cautelari che il giudice della libertà ha rappresentato con un richiamo alle argomentazioni espresse nell’ordinanza impositiva della misura.

I motivi di gravame, peraltro espressi senza specifici riferimenti alla concreta fattispecie, sono manifestamente infondati e si risolvono in una differente valutazione delle esigenze cautelari debitamente considerate dal giudice di merito con riferimento al pericolo di reiterazione di analoghi delitti conseguente alla pluralità e frequenza dei fatti criminosi accertati a carico dell’indagato. Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone).

Nel caso concreto il tribunale ha debitamente considerato che l’indagato collabora con il cognato sin dall’anno 2002 (la presenza dei tabacchi di illecita provenienza nell’esercizio commerciale e nel box non poteva non essere conosciuta) e si è presentato nell’appartamento dei rapinatori, appena rientrati da un ultimo colpo, al fine di acquistare i tabacchi, come confermato dallo I.. I dati oggettivi sono stati quindi debitamente considerati anche come prova dell’elemento soggettivo del delitto di cui in incolpazione. Lo stesso Tribunale ha quindi non illogicamente ritenuto a carico dell’indagato un intenso pericolo di reiterazione nel reato per le modalità dei fatti caratterizzati da pluralità e frequenza ed aventi ad oggetto quantitativi rilevanti di tabacchi in un contesto professionale di criminalità.

Alla declaratoria di inammissibilità, pronunciata a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, segue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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