DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio
2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 – Legge di delegazione europea,
ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea
dell’energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego
pacifico dell’energia nucleare e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita’ europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia, ed in particolare
l’articolo 29, relativo all’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza
nucleare;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento
dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 21, comma 20-bis, che
ha disposto, in via transitoria, l’attribuzione all’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle
funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la
sicurezza nucleare;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
l’attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la
disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante
l’attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso in data 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e
dell’interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia si
definisce «autorita’ di regolamentazione competente» il soggetto di
cui all’articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le
funzioni e i compiti di autorita’ nazionale in materia di sicurezza
nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente. 

Art. 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. All’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto
comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente
alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi
all’interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero
della salute». 

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita’ civili.».
2. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un
impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di un
impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare»,
sono inserite le seguenti: «o di un’attivita’ o di un impianto
connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi,».
3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura
il cui scopo principale e’ lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita’
attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento,
trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti
radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei
rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare
irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo
di un reattore; il combustibile esaurito puo’ essere considerato una
risorsa utilizzabile da ritrattare o puo’ essere destinato allo
smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita’
concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo
smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di
fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito:
qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la
gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un’operazione intesi ad
estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini
di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o
di rifiuti radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli
successivamente.».
4. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: «i) rifiuti
radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida
o solida, ancorche’ contenuta in apparecchiature o dispositivi in
genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e’ previsto
o preso in considerazione dall’autorita’ di regolamentazione
competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia
accettata dall’autorita’ di regolamentazione competente e che sia
regolamentata come rifiuto radioattivo dall’autorita’ di
regolamentazione competente;»;
b) la lettera n) e’ sostituita dalla seguente: «n) smaltimento:
la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito,
secondo modalita’ idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione
di recuperarli successivamente;».
5. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le parole: «presidente dell’ANPA stessa», sono
sostituite dalle seguenti: «direttore dell’autorita’ di
regolamentazione competente».
6. Dopo l’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di
combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello
smaltimento). – 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la
produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei
rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio
nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori
del territorio nazionale a condizione che, all’epoca della
spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia
vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato
in quest’ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla
Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2006/117/Euratom.
2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello
sviluppo economico sentita l’autorita’ di regolamentazione
competente, informa la Commissione circa il contenuto dell’accordo di
cui al comma 1 precedente e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la
Comunita’ in materia di gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi o e’ parte della convenzione congiunta sulla
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi ("convenzione congiunta");
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di
un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l’impianto di
smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia’ in
esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai
requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei
rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o
fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di
ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono
forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili.».
7. L’articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di
impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento
nell’ambiente). – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di dichiarazione di compatibilita’ ambientale, e fuori dai
casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o
comunque la costituzione, e l’esercizio delle installazioni per il
deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro
smaltimento nell’ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da
altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l’autorita’
di regolamentazione competente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, della salute, dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta dell’autorita’ di regolamentazione competente,
sono stabiliti i livelli di radioattivita’ o di concentrazione ed i
tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, nonche’ le disposizioni procedurali per il rilascio del
nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo’ essere prevista, in relazione a tali tipologie, la
possibilita’ di articolare in fasi distinte, compresa quella di
disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonche’ di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e
l’esercizio.».
8. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ emanato entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.
9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo VII-bis e’ sostituita dalla seguente:
«Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
b) al comma 1 dell’articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari»,
sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2,
lettera a), dell’articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono
inserite le seguenti: «o dell’attivita’ di gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito»;
c) al comma 1 dell’articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo
dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
d) al comma 1 dell’articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla
sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»;
e) dopo il comma 3 dell’articolo 58-quinquies sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni,
sulla base dei dati forniti dall’Autorita’ di regolamentazione
competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione
europea una relazione sull’attuazione della direttiva
2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla
Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge
16 dicembre 2005, n. 282.
3-ter. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’autorita’
di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni
valutazioni del quadro nazionale, dell’attivita’ dell’autorita’ di
regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui
all’articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua
attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares
internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati
standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito
e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares
sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e
devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano
con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un
dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di
rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli
interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere
l’impianto sicuro a lungo termine;
f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in
cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad
essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita’ competenti.
Tale periodo e’ funzione del carico radiologico, espresso sia in
termini di concentrazione di attivita’ che di tempi di dimezzamento
dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti
di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media
attivita’, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune
centinaia di anni.».
2. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. L’esercente del Parco Tecnologico, che puo’ avvalersi
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca,
presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini
dell’approvazione, un programma per attivita’ di ricerca e sviluppo
nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui
all’articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche’ la
corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma
nazionale.».
3. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente : «e-bis)
Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati
dall’autorita’ di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce
le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai
fini dell’accettazione al Deposito nazionale.».
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e’ inserito il seguente: «1-bis. Prima della
pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A.
trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata
dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
procedure seguite per l’elaborazione della medesima Carta,
all’autorita’ di regolamentazione competente che provvede alla
validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza
degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L’autorita’ di
regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione
in merito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni
comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche’, recepiti
gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli
adempimenti previsti al medesimo comma 3.».
5. Al comma 10 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti:
«15 mesi».
6. Dopo l’articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, e’ inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Autorizzazione per la chiusura dell’impianto di
smaltimento di rifiuti radioattivi). – 1. L’esecuzione delle
operazioni connesse alla chiusura dell’impianto di smaltimento di
rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale e’ soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell’interno, del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o
provincia autonoma interessata e l’autorita’ di regolamentazione
competente, su istanza del titolare della licenza. Detta
autorizzazione e’ rilasciata, ove necessario, per singole fasi
intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e
l’autorita’ di regolamentazione competente, e’ stabilita la procedura
per il rilascio dell’autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.
3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il
titolare dell’autorizzazione trasmette all’autorita’ di
regolamentazione competente uno o piu’ rapporti atti a documentare le
operazioni eseguite e lo stato dell’impianto e del sito.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le amministrazioni interessate e l’autorita’ di
regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le
eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo
istituzionale.». 

Art. 5

Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’autorita’ di regolamentazione competente, adottano con decreto
interministeriale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche
in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro
proprieta’ e delle specifiche tipologie. 

Tes Art. 6

Autorita’ di regolamentazione competente

1. L’autorita’ di regolamentazione competente in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione e’ l’Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. L’ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita’ nazionale per
la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai
processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la
vigilanza delle installazioni nucleari non piu’ in esercizio e in
disattivazioni,
dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita’ connesse
alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva
delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita’
d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto
delle materie radioattive emanando altresi’ le certificazioni
previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie
radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai
ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo
nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita’
di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta
alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita’ di
controllo della radioattivita’ ambientale previste dalla normativa
vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie.
L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito
delle attivita’ svolte dalle organizzazioni internazionali e
dall’Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione
ai processi internazionali e comunitari di valutazione della
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita’ di
gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in
altri paesi.
3. Sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che durano in
carica sette anni, non rinnovabili.
4. Il direttore dell’ISIN e’ nominato entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra’ essere
effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a
maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell’ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo
della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi
dell’ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche
di riferimento per l’elaborazione degli atti e dei pareri di
spettanza dell’ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del
comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi
dell’ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell’ambito
di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche
e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza
nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale
sulle attivita’ svolte dall’ISIN e sullo stato della sicurezza
nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e’ scelto tra persone di indiscussa moralita’ e
indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e
professionalita’ ed elevata qualificazione e competenza nei settori
della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela
dell’ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa
contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici
mesi dalla cessazione dell’incarico, il Direttore non puo’
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, ne’ con le relative associazioni. La
violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una
annualita’ dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore
e all’associazione che abbiano violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore
ad euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo
inerente all’attivita’ illecitamente condotta ai sensi del presente
comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
6. La Consulta e’ costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni
di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra
persone di indiscussa moralita’ e indipendenza, di comprovata e
documentata esperienza e professionalita’ ed elevata qualificazione e
competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di
progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o
incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere
effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a
maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere
obbligatorio:
a) sui piani di attivita’, sugli atti programmatici e sugli
obiettivi operativi nonche’ sulle tariffe da applicare agli
operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni
dell’ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall’ISIN.
7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della
Consulta e’ determinato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del
presente articolo.
8. L’ISIN e’ dotato di risorse di personale di provata competenza
tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel
limite massimo di 60 unita’. Le risorse sono costituite dall’organico
del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da
altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non
proveniente da ISPRA e’ collocato all’ISIN in posizione di comando e
conservera’ il trattamento giuridico ed economico in godimento presso
l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in
posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Non puo’ essere nominato direttore, ne’ componente della
Consulta ne’ puo’ far parte dell’ISIN colui che esercita,
direttamente o indirettamente, attivita’ professionale o di
consulenza, e’ amministratore o dipendente di soggetti privati
operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita’ e
inconferibilita’ degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
dall’incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9,
accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il
personale dell’ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce
causa di decadenza dall’incarico.
11. L’ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa
ed e’ responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione
sul territorio nazionale.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell’ISIN,
l’ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che
assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita’
regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di
operativita’ in base ai seguenti principi e requisiti:
a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello
svolgimento delle attivita’ ad essa demandate;
b) adozione del regime di separazione funzionale e
amministrativa;
c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del
personale e delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi con
modalita’ separate rispetto all’ISPRA.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN puo’ avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, dell’ISPRA e delle Agenzie
provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente a fini di
supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i
principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella
promozione o nella gestione di attivita’ in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del
presente articolo, il direttore dell’ISIN trasmette al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro
dello sviluppo economico, affinche’ possano formulare entro 30 giorni
le proprie osservazioni, il regolamento che definisce
l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti, per l’avvio della
sua ordinaria attivita’, dalle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, gia’ destinate all’avvio delle attivita’ di cui
all’articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse
finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell’ISPRA, e dalle risorse derivanti dai
diritti che l’ISIN stesso e’ autorizzato ad applicare e introitare di
cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia’
disponibili a legislazione vigente, di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono
quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo
economico all’ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’ISIN
costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti
contabili dell’ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA,
svolge sull’ISIN i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
17. Per l’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti ed alle
funzioni dell’ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al
versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi. L’ISIN
stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti
ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e
dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del
direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le
modalita’ di versamento dei diritti sono approvate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
18. L’ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e
aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio
personale attribuendo altresi’ a quest’ultimo la possibilita’ di
seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per
contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all’articolo 7
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
19. Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive, l’ISIN si
avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell’articolo 10,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell’ISIN si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Programma nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata
e l’autorita’ di regolamentazione competente, e’ definito il
programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i
tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla
giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione
allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti
nell’articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale e’ sottoposto alla valutazione per
l’eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita l’autorita’ di regolamentazione
competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e
tecnici, nonche’ delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti
tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale
valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale
e’ aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma
1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l’autorita’ di regolamentazione competente, trasmettono alla
Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua
approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e
informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie
occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai
processi decisionali concernenti la gestione del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione
sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma
nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le
proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga
debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma
nazionale. 

Art. 8

Contenuto del programma nazionale

1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) le tappe piu’ significative e chiari limiti temporali per
l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del
programma nazionale;
c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi e stime delle quantita’ future, comprese quelle
provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente
l’ubicazione e la quantita’ dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti
radioattivi;
d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione
fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;
e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di
un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti
opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la
conoscenza riguardo all’impianto nel lungo periodo;
f) le attivita’ di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie
al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi;
g) la responsabilita’ per l’attuazione del programma nazionale e
gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi
compiuti per l’attuazione;
h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle
premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono
includere un profilo temporale;
i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui
all’articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese
terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, compreso l’uso di impianti di smaltimento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14
dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorita’ di
regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento e’ trasferito all’ISIN a far
data dall’approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l’energia nucleare
(CNEN), all’ENEA – DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia
per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n.
1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei
relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e
nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre
disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e’ da
intendersi rivolto all’ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) l’articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c) l’articolo 3 e l’articolo 34-bis, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
d) l’articolo 2 del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185;
e) l’articolo 1, commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368.
2. All’allegato A del comma 20 dell’articolo del 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all’Agenzia per
la sicurezza nucleare e’ soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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