…convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che ha stabilito che l’Associazione bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa’
Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il
1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento, tenuto conto della necessita’ di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonche’ di promuovere l’efficienza
economica nel rispetto delle regole di concorrenza;
Visto l’articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto
che entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui
al citato comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca
d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma
9;
Visto, altresi’, che l’articolo 12, comma 10, del citato decreto ha
stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle
misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e
l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
Visto l’articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa il
limite temporale di durata dell’applicazione dell’articolo 34, comma
7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione
del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta
della «gratuita’ dei pagamenti con carte presso gli impianti di
distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla
pubblicazione del presente decreto;
Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell’Autorita’ Garante
della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole
sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;
Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del
20 febbraio 2013 di Banca d’Italia con cui esprime parere favorevole
al decreto in oggetto;
Considerato che, con l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e’ stato introdotto, a decorrere dal primo
gennaio 2014, l’obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con
carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l’attivita’ di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi;
Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di
legge;
Considerato che l’uso del contante comporta per la collettivita’
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita’ delle operazioni e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e
antiriciclaggio;
Considerato che l’uso del contante comporta costi anche per gli
esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento
di rischio di essere vittime di reati;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza dell’8 maggio 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al
titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato
all’accettazione della medesima carta;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e
procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti
attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) commissione d’interscambio: la commissione (interchange fee)
eventualmente corrisposta dall’acquirer all’emittente della carta per
l’utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;
d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant)
abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso
canali telematici;
e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non
superiore a trenta euro;
f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che
sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualita’ di
intermediario per l’accettazione, da parte degli esercenti, di carte
di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi
finanziari;
g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con
tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente
l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie,
in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di
pagamento effettuate presso esercenti per l’acquisto di beni o
servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni
di prelievo di contante.
Art. 3
Modalita’ di applicazione delle commissioni
1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da
applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento – di debito,
di credito, prepagate – anche in relazione ai diversi circuiti di
riferimento nonche’ a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche
funzionali delle carte medesime.
2. Gli acquirer differenziano l’importo delle commissioni applicate
agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto
dell’articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di
scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso
ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente
convenzionati.
Art. 4
Pubblicita’ delle commissioni d’interscambio
1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia
rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa,
trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito
internet, le eventuali commissioni d’interscambio applicate alle
operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con
adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle
autorita’ europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
La medesima informazione viene resa all’esercente dagli acquirer, al
momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza
periodica almeno annuale.
Art. 5
Confrontabilita’ delle commissioni
1. Gli acquirer redigono l’informativa precontrattuale prevista ai
sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all’esercente
di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di
confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse
tipologie di operazioni di pagamento, in conformita’ con quanto
previsto all’articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel
foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta,
altresi’, le informazioni di cui all’articolo 4.
Art. 6
Revisione delle commissioni
1. Tenuto conto dell’obiettivo di riduzione delle commissioni
applicate dal soggetto convenzionatore all’esercente, nel contratto
di convenzionamento e’ inserita una clausola di revisione periodica,
almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al
valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente,
nonche’ alla revisione delle eventuali commissioni d’interscambio.
Art. 7
Pagamenti di importo ridotto
1. Al fine di promuovere l’utilizzo di strumenti alternativi al
contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto
commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di
operazioni effettuate, con qualunque modalita’, tramite terminali
evoluti di accettazione multipla.
2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli
obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 febbraio 2014
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 844
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