Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 1.3.2011 il Tribunale del Riesame di Brescia confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bergamo che in data 20.1.2011 aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di C.A. per i reati di rapina aggravata e lesioni personali in danno di B.K. e detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 606, lett. e), con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si duole della non attualità delle predette esigenze.
La doglianza è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato, rispondendo a tutte le censure sollevate dalla difesa, la sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione sociale, tutelabili solo con la detenzione in carcere, sottolineando come la gravità del fatto e la spregiudicatezza degli indagati nella realizzazione dell’agguato alla parte offesa abbiano reso evanescente il dato, meramente formale, dell’incensuratezza del prevenuto. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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