T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 7401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è Ufficiale, con il grado di "Generale di Brigata", del Corpo della Guardia di Finanza.

In data 7.11.2007, allorquando era in servizio quale Capo di stato maggiore presso il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale di Napoli, gli veniva notificata la scheda valutativa che lo concerne, relativa al periodo corrente dal 30.9.2006 al 22.2.2007, redatta dal Comandante Generale Roberto Speciale.

Avverso il citato documento, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale con proprio Decreto (PR del 15.4.2009) lo accoglieva annullando la scheda in questione su conforme parere (n.3384/2008) della III^ Sezione del Consiglio di Stato, avendo ritenuto fondate le censure relative alla immotivata mutazione in pejus della precedente valutazione (sulle sue qualità fisiche, morali e di carattere).

Senonchè, in sede di riformulazione della valutazione (in asserita esecuzione del decreto presidenziale menzionato), il Comandante Generale (Gen. Roberto Speciale) formulava un giudizio complessivo deteriore rispetto a quello annullato con il ricorso straordinario, nonché rispetto al giudizio da lui stesso precedentemente redatto, relativo al periodo corrente dal 30.9.2005 al 29.9.2006 (periodo immediatamente precedente a quello in valutazione).

Con il ricorso in esame l’interessato impugna la predetta scheda di valutazione, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni..

Lamenta, al riguardo:

violazione e falsa applicazione del DPR n.429/1967, del DM 1.8.1974 (recante Istruzioni sui documenti caratteristici), delle Circolari nn.218000 del 14.61996 e 330000/1290/1 del 16.9.1996, nonché dell’art.3 della L.n.241/1990, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, deducendo che la modifica in pejus non appare giustificata da alcuna circostanza, né comunque congruamente motivata;

eccesso di potere per illogicità, e contraddittorietà, deducendo che dalla succinta motivazione emerge un contrasto fra premessa e conclusione;

violazione e falsa applicazione delle Circolari del Corpo, deducendo che la valutazione è stata espressa oltre il termine perentorio previsto.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha controdedotto ai motivi del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, udite le conclusioni dei Difensori indicati nell’apposito verbale d’udienza, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con i primi due mezzi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del DPR n.429/1967, del DM 1.8.1974 (recante Istruzioni sui documenti caratteristici), delle Circolari nn.218000 del 14.61996 e 330000/1290/1 del 16.9.1996, nonché dell’art.3 della L.n.241/1990, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, deducendo:

che la modifica in pejus non appare giustificata da alcuna circostanza, né comunque congruamente motivata; e che dalla succinta motivazione emerge un contrasto fra premessa e conclusione;

che, in ogni caso, la valutazione impugnata continua ad esprimere una flessione di giudizio, risultando in essa omessa – non ostante il disposto del decreto presidenziale (ed il parere del Consiglio di Stato sul quale si fonda) – ogni conferma delle espressioni di lode già contenute nel precedente giudizio (relativo al periodo corrente dal 30.9.2005 al 29.9.2006)

L’articolata doglianza merita accoglimento.

1.1. Nel periodo oggetto della valutazione (corrente dal 30.9.2006 al 22.2.2007) il ricorrente è stato chiamato a svolgere funzioni vicarie di "Comandante Interregionale" (a causa di una grave patologia contratta dal Comandante), impegno gravoso comportante attività aggiuntive e di grande responsabilità, che ha svolto ottenendo risultati di assoluto pregio ed un encomio solenne.

Dalle allegazioni prodotte non emerge alcunché di negativo circa il rendimento del ricorrente nel periodo in questione, sicchè la flessione nel giudizio (aggravata dal "ritiro" delle precedenti espressioni di lode) non appare giustificata da alcun fatto obiettivo e concreto.

Essa appare, poi, ancor più inspiegabile se si consideri che l’Ufficiale ha dovuto svolgere funzioni ed attività aggiuntive rispetto a quelle d’istituto e che lo ha fatto ottenendo risultati di eccellenza, il che costituisce un ulteriore titolo di merito.

D’altro canto il compilatore del giudizio non ha fornito – neanche allusivamente, concisamente o "per relationem" – alcuna motivazione, né ha allegato o indicato alcun concreto ed obiettivo elemento di fatto (o episodio) atto a giustificare l’affermazione secondo cui le doti di "trasparenza e di dedizione" del ricorrente avrebbero subìto una flessione.

E ciò non ostante nel parere reso dal Consiglio di Stato (a supporto del Decreto presidenziale di annullamento della precedente scheda valutativa) fosse stato espressamente chiarito e sottolienato:

– che nel caso di svolgimento di elevatissime e delicate funzioni, l’improvvisa flessione di giudizio (e cioè la mutazione in pejus di un precedente giudizio) impone, per mantenersi legittima, un "particolare onere di motivazione";

– e che "appare necessario corroborare la nuova valutazione con idoneo apparato motivazionale da cui emergano le ragioni (exempli gratia, carenza nelle doti, flessione nel rendimento, minor apprezzamento serbato al servizio reso etc.) del nuovo giudizio".

Il Consiglio di Stato aveva accolto la censura del ricorrente volta a contestare, tra l’altro, l’immotivato "ritiro", nella scheda valutativa impugnata, delle espressioni di massima lode contenute nella precedente scheda; ritiro che costituiva l’indice più evidente di una flessione di giudizio non sufficientemente motivata.

Ne consegue che in sede di compilazione della nuova scheda valutativa (e di attuazione del Decreto presidenziale e del parere del Consiglio di Stato sul quale esso si fonda), il compilatore avrebbe dovuto reinserire le espressioni di lode; ovvero – in alternativa – motivare puntualmente in ordine alle specifiche e concrete ragioni (di fatto) su cui fondare una nuova e meno lusinghiera valutazione, omissiva delle precedenti espressioni "della più ampia ed incondizionata lode".

Ma ciò non è stato, con la conseguenza che la nuova scheda presenta ancora – ed a maggior ragione – i vizi motivazionali che avevano spinto il Consiglio di Stato ad esprimere il parere positivo sull’accoglimento del ricorso al Capo dello Stato.

1.2. L’affermazione valutativa di disvalore contenuta nella scheda impugnata appare, inoltre, intrinsecamente contraddittoria.

Essa risulta in stridente contrasto:

sia con la premessa argomentativa, secondo cui risulta "confermato" il pieno possesso, da parte del ricorrente, "di qualità e doti personali complessive eminenti";

sia con la conclusione del paradigma valutativo, laddove si afferma che – comunque – la asserita mutazione caratteriale in pejus "non ha inciso in maniera sostanziale sul livello di rendimento fornito, mantenutosi elevatissimo".

Ed invero, se il precedente giudizio meritava di essere "confermato" e se il ricorrente ha "mantenuto" elevatissimo il livello di rendimento – come ammesso dallo stesso compilatore – non si vede per quale ragione (giuridicamente rilevante e dunque non metagiuridica) sia stata inserita una valutazione, dal valore dichiaratamente (id est: "confessoriamente") ininfluente, basata su sensazioni interne (o su sentimenti soggettivi) anziché su fatti obiettivi e concreti.

E poiché tale valutazione offende lede e pregiudica – immotivatamente e contraddittoriamente – il ricorrente, lasciando una ingiustificata traccia negativa nel suo curriculum vitae, la scheda va annullata anche per questa ragione.

2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento della scheda valutativa, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare in conformità ai principii enunciati nel precedente capo (e nel parere n.3384/2008 della III^ Sezione del Consiglio di Stato, sulla cui scorta è stato adottato il DPR n.1069 del 15.4.2009, con cui è stata annullata la precedente valutazione).

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi Euro.2000,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla la scheda valutativa impugnata, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti da adottare in conformità ai principii affermati e richiamati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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