Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 19-08-2011, n. 32508 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dibattimentale emessa all’udienza del 4 ottobre 2010 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, nel procedimento a carico di O.L., ha rilevato l’omessa traduzione degli atti di polizia giudiziaria nella lingua nazionale dell’imputato alloglotta e disposto, conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la loro traduzione e la rinnovazione dell’avvio del procedimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, denunciando l’abnormità dell’ordinanza e la violazione del combinato disposto degli artt. 143 e 415 bis c.p.p..

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 25957 in data 26 marzo 2009, hanno affrontato il problema dei rapporti fra il giudice e il pubblico ministero in rapporto al fenomeno della regressione, quando ritenuta anomala, del processo ad una fase precedente.

Nella motivazione di quel deliberato l’organo supremo di nomofilachia ha rilevato non essere conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità fino ad utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili. Ed il limite logico per evitare un eccessivo ricorso alla categoria della abnormità è rappresentato, innanzi tutto, dai c.d. vizi innocui, che si riscontrano nei casi in cui vi è una irrilevanza sopravvenuta dell’anomalia, dovuta ad un successivo provvedimento o ad una situazione processuale che ne ha fatto venir meno la rilevanza: sono ipotesi in cui il giudice ha esercitato un potere che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione, le cui conseguenze siano tuttavia rimediabili con attività propulsive legittime.

In tale ottica hanno considerato, ancora, le Sezioni Unite che l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;

negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Non è, dunque, caratterizzante della abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, in quanto l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al Pubblico Ministero di invocare il sindacato della Corte di Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti provvedimenti di quel tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

Conclusivamente, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito" anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato; mentre non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme.

In applicazione del suesposto principio osserva la Corte che, nel caso in esame, non sussiste alcun impedimento per il P.M. all’esecuzione della disposta traduzione degli atti e alla successiva rinnovazione del decreto di citazione diretta a giudizio; onde il provvedimento adottato dal Tribunale non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poichè il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del procedimento.

Esclusa l’abnormità del provvedimento, ne deriva la non autonoma impugnabilità. Rimane, conseguentemente, travolta e assorbita ogni censura diretta a contrastare il deliberato sotto il profilo della violazione di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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