Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
CA.Vi., C.F., C.G., M.C., P.B., tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 5.5.2010 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, ha così deciso:
"Visto l’art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Pistoia in data 19.11.2008, appellata da CA.Vi., C.A., C.F., C.G., M.C., P.B..
Assolve……ridetermina come segue le pene infinte agli imputati:
C.F. anni nove di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa;
C.G. anni sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;
P.B. anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;
M.C. anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; CA.Vi. anni sei di reclusione ….. condanna tutti gli odierni imputati in solido, escluso C.A. alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per il grado delle parti civili costituite che liquida, per ciascuna, in Euro 600,00 oltre iva cap e spese generali per legge. Conferma nel resto la impugnata sentenza".
Premesso che gli imputati sono stati condannati per una serie di delitti di rapina aggravata e reati satelliti (furti, lesioni personali, violazione della L. n. 895 del 1967, art. 4) e il solo CA. in particolare anche del delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p., a seguito di procedimento svolto con il rito abbreviato, i ricorrenti, hanno formulato le seguenti doglianze:
p.1.) CA.Vi.. p.1.1) denuncia la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c, e art. 179 c.p.p., perchè la Corte territoriale emettendo il decreto di citazione per il giudizio di appello, non ha notificato l’avviso della udienza al difensore di fiducia all’avv.to di fiducia Fausto MALUCCHI. p.2.) C.F.. p.2.1.) Con un primo ricorso, proposto personalmente, l’imputato denuncia il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale non ha escluso la penale responsabilità con riferimento alla rapina di cui al capo I), prestando fede esclusivamente alle dichiarazioni del collaboratore CA.. p.2.2.) Con un secondo ricorso, proposto tramite il difensore, l’imputato denuncia la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e di tutte le ordinanze dibattimentali, perchè la Corte territoriale ha utilizzato in modo illegittimo le schede riassuntive dei tabulati telefonici relativi al traffico telefonico intercorso tra gli imputati, redatte dalla Polizia Giudiziaria nella propria attività di indagine, non essendo stata depositata la documentazione originale, da ritenersi quindi inutilizzabile. p.3.) CU.Gi.. p.3.1.) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale, prestando fede alle dichiarazioni rese dal CA.Vi., coimputato, chiamante in correità, ha omesso di considerare la materiale impossibilità del ricorrente di essere concorrente nella rapina presso il supermercato DICO capo I della imputazione, per essere, nello stesso momento in un altro luogo (bar) insieme al fratello F. e ad un amico S.V..
L’imputato deduce inoltre che la circostanza, minando la credibilità del dichiarante CA.Vi., ne determina una inattendibilità anche con riferimento a tutti gli altri fatti descritti nei relativi capi di imputazione. p.4.) M.C.. p.4.1.) violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., con conseguente carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione ai fatti di cui ai capi "U" (delitto di tentata rapina commessa in Viareggio ai danni di P.G.) ed "X" (delitto di rapina compiuto in Lucca ai danni di ME.ST.), perchè la prova si fonderebbe sulle dichiarazioni rese da CA.Vi., senza l’indicazione di riscontri individualizzanti, così come prescritto dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4; lamenta inoltre la difesa, che la Corte territoriale non avrebbe valutato la credibilità del dichiarante in relazione alla personalità, alle condizioni economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi e alle ragioni che hanno spinto alla confessione e alla accusa a carico dei coautori e complici. La difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i seguenti spunti critici: a) "l’attitudine del Ca. a ritagliarsi un ruolo minore della consumazione delle rapine, "costretto" a compierle sotto la minaccia del Ma. e del M. di rivelare alla moglie due di lui distinte relazioni extraconiugali"; b) "la genericità del narrato del Ca. in ordine alle modalità dell’ausilio del M."; c) "alcune incompatibilità inconciliabili con le dichiarazioni di altri coimputati in ordine alle modalità di compimento della rapina in danno del Me."; d) Tessersi il Ca. ritagliato il ruolo di semplice autista nel tentativo di rapina ai danni della Pe.Gi."; e) "l’avere negato, contrariamente alle specifiche dichiarazioni dei testi Pa. e N., di avere consumato una truffa assicurativa insieme al M., il quale, per tale motivo ebbe a cercarlo per via telefonica". p.4.2.) La difesa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che il Ca. ha reso dichiarazioni a cagione di un grave risentimento nei confronti del M., come attestato dal testimone Pa.. p.4.3.) la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio giudizio sulla credibilità del Ca., facendo richiamo alle risultanze dei c.d. "tabulati telefonici" che non sono presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero e sono stati surrogati da schede riassuntive della Polizia Giudiziaria, nonchè sulla base delle dichiarazioni autoaccusatone che il prevenuto avrebbe reso avanti al Pubblico Ministero. In particolare la difesa denuncia la erroneità della decisione della Corte territoriale nell’avere ritenuto che la questione relativa all’acquisizione dei tabulati telefonici, siccome preclusa dall’acquiescenza delle parti all’originaria carenza ed in funzione del rito prescelto, senza avere posto condizioni per una integrazione probatoria. A fronte di specifiche censure circa il contenuto delle risultanze delle schede redatte dalla polizia giudiziaria, la difesa critica la decisione della Corte territoriale nell’avere proceduto per "ipotesi" senza procedere ad una specifica valutazione del numero delle telefonate intercorse fra le parti, la loro compatibilità temporale relazionata al momento della commissione dei singoli illeciti e senza verificare.
Denuncia inoltre la mancata verifica della legittimità della utilizzazione della prova consistente nei "tabulati telefonici" (rectius delle schede riassuntive di quei tabulati) senza avere svolto il previo accertamento (attraverso la relativa acquisizione dei relativi decreti) della legittimità dei provvedimenti di acquisizione emessi dal Pubblico Ministero. A tal proposito la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe utilizzato le schede riassuntive redatte dalla polizia giudiziaria ai fini di procedere al riscontro esterno delle dichiarazioni rese dal Ca. discostandosi dai principi di diritto affermati nella sentenza Cass. Sez. 1^, 24.6.2009 n. 29383. p.4.4.) la difesa lamenta il vizio di contraddittorietà e carenza della motivazione nel punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non accordare all’imputato le attenuanti generiche, senza tenere conto che lo imputato è incensurato, dedito a regolare attività lavorativa, avendo tenuto un corretto comportamento processuale e della marginalità del ruolo rivestito nell’ambito della commissione degli illeciti ascritti. p.4.5.) la difesa denuncia il vizio di erronea applicazione della legge penale in riferimento al capo "U" della rubrica, perchè le modalità di svolgimento del fatto non integrano il delitto di tentativo di rapina, essendo del tutto mancante lo estremo della minaccia. p.5.) P.B.. p.5.1.) la difesa lamenta ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 415 bis c.p.p., art. 416 c.p.p., comma 2, e art. 191 c.p.p., perchè la Corte territoriale per affermare la penale responsabilità dell’imputato ha preso in considerazione le annotazioni contenenti gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sul traffico telefonico riferibile agli imputati, i cui "tabulati telefonici", acquisiti nel corso delle indagini non sono stati depositati dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 416 c.p.p.. La difesa sostiene che alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici, perchè non depositati, devono conseguire la inutilizzabilità degli ulteriori e diversi atti di indagine che a quei tabulati facciano riferimento. p.5.2.) la difesa denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 192 c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dal CA. in merito alla rapina commessa ai danni di un distributore di benzina di (OMISSIS) (capi Y e Z), siccome contrastanti con le risultanze degli accertamenti condotti attraverso i tabulati telefonici, in base ai quali risulterebbero numerose chiamate telefoniche fra il CA. e il P. nei momenti antecedenti la commissione del reato, mentre il primo avrebbe affermato di avere viaggiato sullo stesso veicolo del P., con la conseguenza che inutile sarebbe stato lo scambio di telefonate fra i due.
Per quanto attiene, invece il diverso delitto di rapina in danno di F.G. (capo "bb") la difesa denuncia la mancanza di riscontri di conversazioni telefoniche fra il CA. e il P., in ciò in pieno contrasto con quanto dichiarato dallo stesso CA.. Conclude quindi la difesa nel senso della provata inattendibilità del CA. e della mancanza di riscontri alle sue affermazioni.
Esaminando i singoli motivi di ricorso, il collegio osserva quanto segue:
CA.Vi..
La censura formulata dalla difesa (p.1) è fondata e va accolta. Il controllo degli atti accessibili in sede di legittimità attesa la natura processuale della questione posta v. Cass. Sez. 4^ 28.9.2004 in Ced Cass. Rv 230568 permette di verificare che il decreto di citazione 8.6.2009, avanti alla Corte d’appello è stato notificato all’imputato il giorno 22.6.2009, e agli avvocati Angelo SOCCIO e Erika DUGINI (indicati nel decreto di citazione quali difensori di fiducia) rispettivamente dei giorni 22.6.2009 e 18.6.2009, siccome.
Il decreto non è stato notificato all’avv.to MALUCCHI, che è stato nominato difensore di fiducia dall’imputato, con atto manoscritto del 7.1.2009, allegato all’istanza 27.3.2009, con la quale, il prevenuto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, aveva richiesto alla Corte d’Appello l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
L’istanza (nella quale viene dato atto che l’avv.to MALUCCHI è difensore di fiducia del prevenuto e alla quale è allegata la dichiarazione di nomina) è stata depositata l’1.4.2009, come attestato dal Cancelliere del Tribunale.
La nomina dell’avv.to Malucchi appare pertanto regolare, contenendo anche la dichiarazione di revoca di ogni altro difensore precedente.
Da quanto sopra, si può affermare che alla data dell’8.6.2009, nel momento della emissione del decreto di citazione, la Corte d’Appello era stata messa a conoscenza del fatto che l’imputato aveva designato quale unico difensore di fiducia l’avv.to Malucchi, con contestuale revoca degli avvocati Soccio e Dugini; pertanto l’avviso dell’udienza per il giudizio di appello, doveva essere notificato proprio all’avv.to Malucchi e non già agli avvocati Soccio e Dugini.
La omissione riferibile alla Corte d’Appello integra la violazione del diritto di difesa dello imputato riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.; il motivo va quindi accolto e la sentenza per la parte che riguarda la posizione dell’imputato deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio.
C.F..
Il primo motivo di ricorso (p.2.1) è comune a quello proposto sub p.3.1. dall’imputato C.G. con la conseguenza che, per economia, essi vanno trattati congiuntamente, essendo sovrapponibili gli argomenti.
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, perchè, senza prospettare specifiche censure alla motivazione, i ricorrenti ripropongono, in termini di puro fatto, in questa sede, la questione della valenza probatoria dell’alibi in relazione all’episodio della rapina al supermercato DICO di (OMISSIS) di cui al capo i) dell’ imputazione. In particolare entrambi i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe considerato l’aspetto della materiale impossibilità dei prevenuti di essere, contemporaneamente, presso il supermercato DICO nel momento della commissione della rapina e presso un bar in compagnia di un loro comune conoscente ( S.S.) che, escusso come testimone, ha confermato quanto dichiarato dagli imputati.
La doglianza, formulata in termini generici, è attinente ad aspetti di merito della vicenda, senza che siano prospettate censure specifiche ancorate al contenuto della motivazione con la quale la Corte territoriale (v. pag. 15 della sentenza), contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha confutato l’esaustività della tesi difensiva, formulando un giudizio di merito correlato a valutazioni inerenti: a) alla breve distanza intercorrente tra il luogo dell’incontro dell’imputato con lo S. e quello in cui si trova il supermercato DICO ove si è svolta la rapina così ritenendo la piena compatibilità della commissione della rapina al supermercato e l’incontro con lo S.; b) ai tempi di commissione della rapina pienamente compatibili con le circostanze di fatto riferite dal testimone S.. Si tratta nella specie, di valutazione di merito non manifestamente illogica del giudice dell’appello, in ordine alla quale i ricorrenti non hanno prospettato specifici vizi riconducibili all’art. 616 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il secondo motivo di ricorso (p.2.2) è comune a quello proposto anche dagli imputati M. (p.4.3.) e P. (p.5.1.) con la conseguenza che per economia espositiva tutte le suddette doglianze devono essere trattate congiuntamente, con la seguente premessa storico – processuale.
Dalla disamina della delle sentenze di primo e secondo grado (fra loro conformi, sì che ne è possibile una lettura congiunta; v.
Cass. Sez. 3^ n. 10163/2002) si rileva che la prova della responsabilità vicenda processuale è costituita fra l’altro, dalle dichiarazioni rese dal coimputato CA.Vi. e dagli accertamenti condotti sui "tabulati telefonici" relativi alle utenze telefoniche in uso agli imputati, analizzati dalla Polizia giudiziaria nelle proprie annotazioni riversate negli atti del processo.
E’ pacifico, sulla base del tenore delle motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, che i suddetti "tabulati telefonici", ex art. 416 c.p.p., comma 2, non sono stati depositati dall’Ufficio del Pubblico Ministero, unitamente a tutti gli altri atti di indagine.
All’esito della udienza preliminare, gli imputati hanno formulato l’istanza (accolta) che si procedesse con il c.d. "rito abbreviato", senza peraltro subordinarla a qualsivoglia richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione ex art. 438 c.p.p., comma 5.
Nel corso del giudizio di primo grado (difesa P. in particolare – v. pag. 2 della sentenza del Tribunale) e, con la impugnazione in grado di appello, le difese degli imputati M. e P., mettendo in evidenza, la mancanza in atti del processo dei "tabulati telefonici", hanno sostenuto che le annotazioni di polizia, nelle quali si fa riferimento agli accertamenti compiuti sulla base degli stessi "tabulati" telefonici, sarebbero inutilizzabili, perchè riferentesi ad documenti che non sono stati depositati. Il Tribunale e la Corte d’Appello, con motivazioni fra loro conformi, hanno respinto la tesi delle difese rilevando in particolare che: a) la mancata presenza in forma cartacea dei tabulati non integra un caso di inutilizzabilità patologica (v. p. 3 della sentenza del Tribunale e p. 22 di quella dell’Appello), come tale incidente sulla validità del giudizio di merito qualora per esempio si fosse trattato di acquisizione illegittima ab origine dei tabulati; b) il giudizio è stato fondato sulle annotazioni di polizia giudiziaria giudicate legittimamente presenti in atti e quindi pienamente utilizzabili (v. pp. 22 e 23 della sentenza di appello); c) la difesa non ha formulato richieste di integrazione probatoria ex art. 438 c.p.p..
La difesa C.F., ribadisce in termini generici che la Corte territoriale non aderendo alla richiesta (formulata da tutte le parti Procuratore Generale compreso) acquisire i tabulati telefonici, avrebbe illegittimamente utilizzato le schede riassuntivi redatte dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito della propria attività di indagine. A sua volta la difesa M. denuncia in termini generici l’erroneità della decisione della Corte territoriale di non procedere alla acquisizione dei tabulati telefonici denunciando la incongruenza di taluni dei dati riportati nelle schede redatte dalla polizia giudiziaria, la erroneità delle valutazioni degli stessi, l’omesso controllo della legittimità delle acquisizioni dei tabulati.
La difesa P., riprendendo quanto già sostenuto nelle precedenti fasi del giudizio, censura la opzione interpretativa della Corte d’Appello, perchè con essa si svuota di effetti la regola dettata dall’art. 416 c.p.p.; la stessa difesa solleva quindi perplessità in ordine all’assunto per il quale la Corte territoriale avrebbe implicitamente affermato che "…all’autonomia fra la prova, il tabulato e l’informativa, corrisponda l’autonomia fra la prova stessa e la sua analisi ad opera degli inquirenti…". La difesa sostiene infine che: "…per un verso si ammetterebbe che la prova inutilizzabile possa transitare alla cognizione del giudicante attraverso un veicolo diverso da quello proprio, per altro verso si sconterebbe un drastico ridimensionamento dell’aggettività della prova". Va preliminarmente rilevato che la doglianza è stata proposta da tutte le difese in termini assai prossimi alla sanzione di inammissibilità, perchè (con la indicazione di quanto valga ad identificarli nel fascicolo processuale) gli atti sospettati di "inutilizzabilità"non sono individuati in modo preciso ma attraverso il generico richiamo alle "annotazioni" o alle "schede" redatte dalla polizia giudiziaria nelle quali si indicano gli accertamenti svolti sulla base dei dati contenuti nei tabulati telefonici.
Va aggiunto che nessuno dei ricorrenti ha fornito un’esauriente indicazione degli effetti processuali derivanti dall’eventuale accoglimento della tesi difensiva, posto che in termini invero generici si sostiene che la dichiarazione di inutilizzabilità in questione, determinerebbe la mancanza della prova di riscontro alle dichiarazioni rese dal "collaboratore" Ca., senza peraltro fornire alcuna indicazione in ordine alla unicità di detto "riscontro" rispetto al restante materiale probatorio pur presente in atti. Passando ad una valutazione del merito della doglianza, va osservato che la questione sollevata dalla difese M. e P. e C.F., se pure con prospettazioni diverse (in relazione alla incidenza sulle singole posizione dei ricorrenti), può essere formulata nei seguenti termini: se il giudice del merito, nel corso del giudizio abbreviato, possa utilizzare un atto (nel caso una relazione di polizia giudiziaria) che a sua volta, o in modo diretto, o indiretto, faccia riferimento ad un ulteriore e diverso atto probatorio (nel caso di specie un tabulato telefonico) non presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, perchè da questi non tempestivamente depositato con la richiesta di emissione del decreto di citazione in giudizio.
In termini diversi, la questione può essere riguardata sotto il profilo degli effetti, nel senso che, oggetto di decisione devoluto a questo collegio, è se nel giudizio abbreviato, la "inutilizzabilità" di una prova, perchè contenuta in un atto non depositato ex art. 416 c.p.p., si propaga anche agli ulteriori atti di indagine, regolarmente depositati, che a quella prova facciano riferimento.
La questione ha rilevanza concreta ai fini del presente giudizio, perchè alla sua soluzione è correlata la rilevanza di ulteriori temi di ricorso.
La questione posta dalle difese è infondata, essendo corretta la soluzione giuridica adottata dal Tribunale dalla Corte d’Appello.
Premesso che nel caso in esame si versa in ambito di giudizio abbreviato, vanno in primo luogo individuate due circostanze oggettive: a) il Pubblico Ministero non ha depositato fra gli atti del processo i "tabulati" acquisiti nel corso delle indagini preliminari riguardanti utenze telefoniche in uso agli imputati; b) le difese degli imputati richiedendo lo svolgimento del processo con il rito abbreviato, non hanno subordinato lo stesso ad alcun tipo di integrazione probatoria. Le conseguenze derivanti dai suddetti fatti processuali sono le seguenti:
I "tabulati telefonici" ex se non sono suscettibili di utilizzazione del processo, nel senso che la loro assenza non ne consente comunque alcun utilizzo sul piano fattuale, nè si contesta essere avvenuto il contrario in relazione a detti "tabulati. La scelta degli imputati di accedere al processo con il rito abbreviato comporta, in via generale, la utilizzabilità, ai fini del giudizio, di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, salvo che, per taluno di essi, non ricorra un’ipotesi di inutilizzabilità "patologica", perchè riguardante atti assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi procedimentali e nei sub procedimenti incidentali cautelari v. Cass. Sez. 5^ n. 43542/2004.
Da queste due considerazioni si può inferire che sono sicuramente utilizzabili le relazioni o annotazioni di polizia giudiziaria e i relativi allegati, nelle quali sono illustrati gli accertamenti effettuati sulla scorta di quei "tabulati telefonici" che sono rimasti al di fuori del fascicolo processuale. Infatti, le annotazioni descrivono investigazioni attinenti a f circostanze di fatto legittimamente acquisite nel corso delle indagini, quali i dati tecnici 1 (data, ora, numero chiamante, numero chiamato, durata della telefonata, cella interessata) riguardanti l’uso di utenze telefoniche riferite agli imputati medesimi. Si tratta 4 di atti di indagine regolarmente depositati e messi a disposizione delle difese, che fanno riferimento a legittima attività investigativa non suscettibili della sanzione di inutilizzabilità che, ex art. 191 c.p.p., va ricollegata al solo caso di prove acquisite in violazione dei divieti della legge.
La disposizione va infatti interpretata nel senso che l’inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano v. Cass. Sez. 2^ n. 15877/2008; in secondo luogo, il vizio di utilizzabilità di una prova, divergendo in ciò dalla disciplina delle nullità, non riverbera i suoi effetti su ulteriori atti probatori del processo.
Dalle regole richiamate consegue che il mancato deposito dei "tabulati telefonici" (acquisiti dall’ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, secondo la disciplina dell’art. 416 c.p.p., determina l’inutilizzabilità degli stessi, ex se considerati, mentre sono perfettamente utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria che in tutto o in parte fanno riferimento al contenuto nei tabulati di cui sopra. Unico aspetto di rilievo permane in riferimento alla regolarità dell’acquisizione del dato informativo inerente al traffico telefonico. Infatti, solo l’illegittima acquisizione del suddetto elemento probatorio può determinare l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., dell’atto processuale che ad esso faccia riferimento, proprio perchè, in tal caso sarebbe viziata ab origine la primigenia fonte probatoria, cioè l’acquisizione del traffico telefonico. La soluzione alla quale si perviene non lede il diritto di difesa degli imputati. Infatti, nel rito processuale prescelto (abbreviato), la difesa avrebbe potuto richiedere ex art. 438 c.p.p., comma 5, la integrazione del dato probatorio assente. Il motivo va quindi rigettato.
La reiezione della tesi difensiva della inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria, implica la valutazione delle doglianze implicite attinenti al fatto che la Corte territoriale non avrebbe accolto la richiesta, formulata da tutte le parti di acquisire comunque i tabulati telefonici. Anche questo aspetto del motivo di ricorso deve essere rigettato. In primo luogo va osservato che le difese, chiedendo di accedere al rito abbreviato, non hanno formulato istanze di integrazione probatoria ex art. 438 c.p.p., comma 5, con la conseguenza che il giudice, ritenendo il giudizio definibile allo stato degli atti, ex art. 440 c.p.p., ha ammesso la celebrazione del processo con il rito richiesto, nè il giudice, utilizzando i poteri previsti dall’art. 441 c.p.p., comma 5, ha ritenuto di procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie ritenute necessarie ai fini della decisione. Parimenti ha fatto la Corte d’Appello, la quale, come si desume dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto non necessaria la acquisizione dei tabulati telefonici. Trattasi in tal caso di valutazione di puro merito in ordine alla quale la Corte territoriale ha dato adeguata giustificazione.
Va infine osservato che la difesa M., nel proprio ricorso ha sollevato la questione che la Corte territoriale non ha proceduto ex officio alla verifica della legittimità della acquisizione dei tabulati telefonici e dei riferimenti al contenuto degli stessi. Si tratta di doglianza generica nel contenuto posto che non sono neppure indicate, sotto il profilo di una valutazione dell’interesse ex art. 568 c.p.p., comma 4, le utenze delle quali, in relazione alla posizione processuale del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso il controllo circa la legittima acquisizione delle informazioni del traffico telefonico. A tal proposito, dalla disamina del contenuto dell’atto di appello presentato dalla difesa M., si evince che questa ha avuto piena conoscenza del contenuto dei tabulati telefonici, perchè utilizzati ai fini della emissione del provvedimento di custodia cautelare personale, e nell’atto di impugnazione non ha sollecitato alla Corte territoriale, neppure in termini generici, alcuna verifica sulla legittimità delle acquisizioni dei tabulati in parola.
Per le suddette ragioni i motivi di ricorso p.2.2 di C. F., p.4.3. di M. e p.5.1. di P. vanno rigettati con i conseguenti riflessi di cui infra. Completando la disamina del secondo motivo di ricorso di C.F., attesa la piena utilizzabilità delle schede e delle annotazioni della polizia giudiziaria riguardanti il traffico intercorso sulle utenze telefoniche a disposizione degli imputati, va affermata la infondatezza del motivo, permanendo in atti l’elemento probatorio ritenuto dai giudici di merito, mezzo di riscontro esterno alle dichiarazioni rese dal CA.. Pertanto il ricorso di C.F. va rigettato con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
C.G..
Il motivo di ricorso proposto personalmente dall’imputato è stato esaminato nell’ambito della illustrazione del primo motivo ricorso del C.F., facendosi così rinvio al paragrafo che precede.
Il ricorso del C.G. va quindi rigettato per le suddette motivazioni, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
M.C..
Va premesso che lo imputato è accusato in relazione ai fatti descritti ai capi "U" ed "X" della rubrica e lamenta di essere accusato solo in base alle dichiarazioni rese dal CA. V.. La difesa,con il primo e il secondo motivo, fra loro strettamente connessi, censura la fonte della prova, perchè le dichiarazioni del CA. non sarebbero state oggetto di specifico riscontro e perchè lo stesso chiamante in correità sarebbe mosso da malanimo nei confronti dell’odierno ricorrente. In particolare la difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i seguenti spunti critici: a) "l’attitudine del Ca. a ritagliarsi un ruolo minore della consumazione delle rapine, "costretto" a compierle sotto la minaccia del Ma. e del M. di rivelare alla moglie due di lui distinte relazioni extraconiugali"; b) "la genericità del narrato del Ca. in ordine alle modalità dell’ausilio del M."; c) "alcune incompatibilità inconciliabili con le dichiarazioni di altri coimputati in ordine alle modalità di compimento della rapina in danno del Me."; d) l’essersi il Ca. ritagliato il ruolo di semplice autista nel tentativo di rapina ai danni della Pe.Gi."; e) "l’avere negato, contrariamente alle specifiche dichiarazioni dei testi Pa. e N., di avere consumato una truffa assicurativa insieme al M., il quale, per tale motivo ebbe a cercarlo per via telefonica".
Le doglianze non possono essere accolte. Va infatti osservato che la Corte d’Appello (pagg. 16 e ss della sentenza impugnata) ha preso in considerazione complessivamente tutte le doglianze indicate dalla difesa, esaminando in primis il ruolo del M. alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese, e di quelle del CA. e dell’elemento di riscontro rappresentato dal traffico telefonico, valutato anche sotto il profilo della sua eventuale minore"intensità", cosi come segnalato dalla difesa, ma ritenuto, quantitativamente pur sempre apprezzabile ai fini del dato processuale desunto. La Corte d’Appello ha quindi esaminato il diverso ruolo ricoperto dal CA. e dal M., alla luce della critica formulata dalla difesa, pervenendo alla conclusione che il CA. non si è ritagliato un ruolo di minore rilievo rispetto a quello del M., essendo diversa, in concreto, la natura del concorso dei due nella commissione delle rapine. La Corte d’Appello ha inoltre preso in considerazione e valutato le dichiarazioni del teste PA. riguardanti i rapporti personali intercorrenti fra il CA. e il M.. Nella specie, i giudizi espressi dalla Corte d’Appello nella decisione, attengono ad aspetti di merito che risultano essere adeguatamente motivati e come tali incensurabili in sede di legittimità. La difesa, richiamando, nella sostanza, quanto già sostenuto con i motivi di appello, non ha formulato critiche specifiche alla motivazione della decisione impugnata enucleatali nell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma ha formulato considerazione generiche attinenti a valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata che deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado (vv. di quest’ultima pp. 52-55 e 72). I motivi devono quindi essere rigettati.
Circa il terzo motivo di ricorso, va osservato che per la parte riguardante la utilizzabilità delle schede allegate annotazioni di polizia giudiziaria, si rimanda a quanto già riferito nel capo riguardante la posizione del C.F., dovendosi per contro sottolineare che l’apprezzamento dell’intensità del traffico telefonico intercorso tra le utenze del CA. e del M., come desunto dalla Corte d’Appello, è dato probatorio che, apprezzato nel merito unitamente alla dichiarazioni rese dal CA. e alle non credute giustificazioni fornite dall’imputato circa le causali delle telefonate rilevate. Con il quarto motivo (p.4.4.) la difesa lamenta che la Corte territoriale con motivazione carente non avrebbe accordato allo imputato (incensurato e dedito a regolare attività lavorativa) le attenuanti generiche. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, si rileva che la Corte territoriale sul punto ha reso succinta ed esauriente motivazione dalla quale si desume che quanto richiesto dalla difesa non è stato accordato essendo stata giudicata "grave" la condotta dell’imputato. La motivazione è adeguata e la doglianza infondata;
infatti per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, è sufficiente che questi prenda in considerazione, come nel caso in esame, anche uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., Cass. pen., sez. 4^, 15.2.2007, Usala, purchè ne dia conto. La difesa, con l’ultimo motivo (p.4.5.) denuncia il vizio di erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui al capo "V" della rubrica, perchè nel fatto non si riscontra l’estremo della minaccia, non potendo essere considerata tale la frase "dammi la borsa" sussurrata all’orecchio della vittima.
La Corte d’Appello, respingendo gli argomenti difensivi, ha ritenuto detta frase sufficiente ad integrare l’estremo della minaccia. Anche in questo caso, quello della Corte d’Appello è una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, perchè non è manifestamente illogico ravvisare una minaccia, idonea, con il concorso degli ulteriori elementi oggettivi, ad integrare il delitto di rapina, quando l’espressione, apparentemente inoffensiva, "dammi la borsa" sia profferita in un contesto fattuale (situazione ambientale, numero delle persone, circostanze particolari quale ad es. il possesso di rilevanti somme di denaro da parte della vittima, modalità con la quale è pronunciata la frase) prodromico ad un atto di violenza la cui eventuale esecuzione rimane sottointesa e intuibile dalla vittima, sulla base di comuni regole di esperienza.
Per tutte le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.B..
Il primo motivo di ricorso (5.1.) è già stato esaminato unitamente a quelli analoghi proposti da C.F. e M.C., e va rigettato per le motivazioni di cui sopra.
Il secondo motivo di ricorso introduce doglianze di merito in ordine alla valutazione delle prove delle quali, attraverso la denuncia di un apparente vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità, viene proposta, del materiale probatorio, una lettura alternativa rispetto a quella data dalla Corte d’Appello che esprime un giudizio conforme alle valutazioni espresse dal Tribunale. Dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince la circostanza (ovviamente illogica) che il P. e il CA. si siano scambiati delle telefonate (secondo le evidenze emergenti dai tabulati telefonici) nel mentre si trovavano a viaggiare sullo stesso veicolo (stando alle dichiarazioni del CA.). Nella decisione di primo grado (pag. 55) da ritenersi parte integrante di quella d’appello, viene riportato il passo delle dichiarazioni di CA. dalle quali si evince che per commettere la rapina in danno del distributore AGIP del BERTOCCHINI gli imputati hanno usato una sola autovettura, Audi S.W. sottratta in Pescia; dalla stessa decisione (pag. 56) si rileva che è stato riscontrata (attraverso i rilievi effettuati delle celle telefoniche) la presenza dei due imputati nella medesima zona prossima al luogo della rapina e che fra i due imputati vi è stato un scambio di telefonate fino a circa dieci minuti prima della esecuzione della rapina. Non è pertanto illogica la considerazione della Corte d’Appello in ordine alla breve durata del periodo in cui il CA. e il P. sono stati sullo stesso veicolo, siccome sottointeso che i due imputati siano arrivati nel luogo dei fatti con mezzi fra loro diversi. Sotto questo profilo il motivo va rigettato. D’altro canto la censura mossa dalla difesa ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non può essere presa in considerazione se riguardata sotto la diversa ottica della contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri atti del processo, perchè questi ultimi non sono stati individuati e non sono stati specificati i punti dai quali possa essere rilevato il vizio denunciato.
Per quanto attiene al reato (seconda parte del secondo motivo di ricorso) in danno di F.G. (capo "bb"), la difesa del P. denuncia la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del CA., consistenti in conversazioni telefoniche con il P.. Dalla mancanza del riscontro la difesa quindi denuncia la inattendibilità del CA.. Anche questa doglianza va rigettata, riguardando fra l’altro aspetti di merito in ordine alla valutazione del materiale probatorio.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dalla motivazione della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello emerge (v. pag. 56/57 della sentenza di primo grado e pag. 24 della decisione di appello) che fino alle ore 1,48 del 19.3.2007 gli imputati hanno avuto un costante scambio di telefonate (dodici nel giro di un’ora); la assenza di ulteriori telefonate fra gli imputati successivamente all’1,48, fino alle 4 del mattino (ora in cui è stato commesso il tentativo di rapina) è stata valutata come prova del fatto che gli imputati sono stati fra loro insieme fino al momento della commissione del reato. La considerazione non è manifestamente illogica e non si pone in contrasto con altri punti della motivazione, è valutazione che attiene al merito e come tale non può essere quindi oggetto di sindacato.
Pertanto il motivo va rigettato e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di C.F., C.G., M. C., P.B. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a CA.Vi. e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio.
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