Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di C.S. propone ricorso avverso l’ordinanza del 17 febbraio 2011, con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello proposto avverso provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento di inefficacia della misura cautelare in atto.
Si evidenzia che nel provvedimento impugnato si valorizza l’intervenuta condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, desumendo da ciò l’intangibilità degli indizi e l’esistenza delle esigenze cautelari.
Ciò premesso si eccepisce inosservanza della legge penale in quanto il diritto alla remissione in libertà dell’imputato si è verificato durante l’istruttoria dibattimentale, quando, nel corso dell’audizione dei testi e dei collaboratori di giustiziaquesti, avevano escluso il suo coinvolgimento nell’attività illecita facente capo al gruppo camorristico cui loro appartenevano.
In tal senso la sentenza di condanna sopraggiunta non esclude del secondo l’esponente, la maturazione del diritto alla scarcerazione, dovendo il Tribunale dei riesame in sede d’appello valutare riportandosi alla condizione sussistente all’epoca della presentazione dell’istanza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Risulta invero evidente l’inconsistenza in diritto dell’assunto difensivo, ove si argomenta su una pretesa maturazione del diritto a riacquisire la libertà in forza di dichiarazioni liberatorie dei testi escussi in dibattimento.
La deduzione si presta a rilievi di rito e di merito; sotto il primo profilo non può che richiamarsi lo stato del procedimento, attualmente giunto alla definizione del giudizio di primo grado, con pronuncia di condanna che esclude che in questa sede possa porsi in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti la misura, essendo già stata superata tale valutazione probabilistica di fase, da un accertamento, sia pure non definitivo, dell’esistenza di prove di responsabilità (giurisprudenza pacifica;
da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, dep. 19/01/2010, imp. Siclari, Rv. 246037).
Nel merito poi è del tutto improponibile la chiave di lettura sulla base della quale, per accertare la sussistenza del diritto alla scarcerazione debba valutarsi lo stato del procedimento all’atto in cui l’istanza venne formulata, e quindi risalendo al momento in cui le prove a favore furono raccolte, nel corso del giudizio di merito.
E’ del tutto evidente che una tale lettura imporrebbe una valutazione parziale e soggettiva delle prove, atomisticamente considerata, che presuppone una valutazione di merito mutevole nel corso del procedimento, che risulta improponibile posto che gli elementi carico ed a favore dell’interessato vanno valutati nella loro globalità.
Tale ovvia esigenza risulta raggiunta proprio nella fase finale del giudizio che, con la pronuncia di condanna ha evidentemente, con motivazione che neppure si contesta, superato la pretesa valenza positiva delle prove indicate dalla difesa, per la sopravvenienza di elementi contrari, dato valutativo che supera, anche in fatto, la fondatezza dell’assunto.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, e determinata nella misura indicata in dispositivo, commisurandola alla evidente pretestuosità del ricorso, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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