T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-09-2011, n. 7468Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la odierna ricorrente adisce la Sezione per il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 dicembre 2010 e conseguente ordine all’Amministrazione di disporre l’esibizione di detta documentazione.

La ricorrente deduce, in diritto, la violazione e/o errata applicazione della legge n. 241/1990 oltre all’eccesso di potere sotto varie forme.

Si costituiva in giudizio il Condominio controinteressato.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita di essere accolto.

Come è noto, l’accesso cd. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., l. n. 241 del 1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili).

Nel caso in esame, la richiesta proposta dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento, posto che la documentazione indicata si riferisce, direttamente o indirettamente, alla corretta esecuzione dei lavori aventi ad oggetto il Condominio controinteressato ed è ostensibile all’interessato, nella misura in cui si trovi tuttora in possesso della Amministrazione; infatti la ricorrente potrebbe trarre dalla acquisizione elementi utili alla sua difesa, nel che sussiste il suo interesse, attuale e concreto, ad entrarne in possesso.

A tale ultimo riguardo non può non osservarsi – ribadendo principi ormai pacifici (cfr., tra le tante, CdS, IV, 14 aprile 2010, n. 2093) che la tutela del diritto di accesso, come previsto dall’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è connessa al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse, espressive di un "principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza"; che tale diritto è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (desumibili dall’art. 97 della Costituzione), che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6), quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità degli apparati pubblici latamente intesi; che tenuto conto della consistenza del principio di trasparenza, l’esigenza di tutela della altrui riservatezza appare in linea di principio tendenzialmente recessiva e non può impedire l’accesso ove essa non sia correlata a dati sensibili in senso stretto; che infatti l’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990 e l’art. 11 del d.p.r.. n. 184 del 2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono espressamente che non possono essere sottratti all’accesso i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455).

Alla stregua delle svolte considerazioni non può quindi dubitarsi che la ricorrente abbia una posizione qualificata ad avere conoscenza della documentazione richiesta.

Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia di tutti gli atti richiesti con istanza del 3 dicembre 2010.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone che l’Amministrazione resistente consenta l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che vengono liquidate in complessive euro 1.500,00 (millecinquecento/00),oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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