Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di P.F. propone ricorso avverso la sentenza del 27 settembre 2010 della Corte di appello di Ancona con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il delitto di calunnia.
Si lamenta con il primo motivo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto la Corte ha respinto l’eccezione difensiva volta rilevare la mancata citazione in giudizio della parte offesa. Si rileva sul punto che l’assegno oggetto della denuncia che si assume falsa era intestato alla società Villa Iris, amministrata da S.R., mentre del tutto erroneamente nell’imputazione è stata indicata quale parte offesa il padre di questa, che aveva materialmente ricevuto l’assegno in sostituzione della figlia. In argomento la sentenza impugnata nulla aveva motivato sulla richiesta, realizzando quindi un vizio sanzionato con la nullità rilevabile d’ufficio.
2. Con il secondo motivo sì eccepisce difetto di motivazione, per avere la Corte desunto la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di calunnia da una breve frase con la quale il P. aveva manifestato la sua consapevolezza che l’assegno non fosse stato smarrito, ma consegnato a S..
Richiamati i complessi rapporti tra le parti, si rileva che l’assegno era stato dato in garanzia, e che, nella giornata del 22 gennaio 2004, egli l’aveva richiesto di restituzione a S. per consegnare un nuovo assegno con scadenza più lontana. Avendo avuto conoscenza che il suo interlocutore assumeva di non averlo più a disposizione, per averlo smarrito, aveva ritenuto di presentare la denuncia, denuncia nella quale il P. non aveva riferito il rapporto sottostante solo per semplificare la ricostruzione dei fatti.
Si ritiene quindi immotivato l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato cui era giunto il giudice di merito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
In particolare l’eccezione di nullità è destituita di fondamento in quanto lo stesso ricorrente si è difeso assumendo di aver consegnato materialmente l’assegno al S., il quale, al di là dell’intestazione del titolo, in quanto suo prenditore era la prima persona identificabile come ricettatore per l’ipotesi di appropriazione sine titulo del mezzo di pagamento, e pertanto parte lesa del delitto di calunnia; in tal senso quindi non sussiste la lamentata nullità, vizio che, in ogni caso il ricorrente non avrebbe titolo per eccepire in quanto carente di interesse (per tutte Sez. 4, Sentenza n. 34784 del 02/03/2007, dep. 14/09/2007, Pensabene, Rv.
237463).
2. Anche il secondo motivo è affetto dal medesimo vizio, in quanto il lamentato difetto di motivazione attiene alla personale lettura dei fatti fornita dall’interessato, in relazione alla quale si sollecita di fatto una nuova determinazione di merito, configgente con le risultanze, che attestano l’indicazione inveritiera da parte del ricorrente, relativa allo smarrimento di un assegno non compilato, rispetto alla quale la ricostruzione in forma aderente alla realtà è stata operata dall’interessato solo nel corso del processo per il reato in esame, circostanza che rende ingiustificabile una pretesa buona fede nella diversa ricostruzione offerta in sede di presentazione della denuncia, che serviva a corroborare la tesi dello smarrimento.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
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