Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente impugna il provvedimento della Motorizzazione civile di Milano con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio ad essa assegnato.
A motivo del ricorso egli adduce che una delle infrazioni che avrebbero determinato l’esaurimento del bonus sarebbe stata da lui impugnata innanzi al Prefetto di Milano che non avrebbe provveduto ad emettere la decisione entro il termine di legge con conseguente formarsi del silenzio accoglimento previsto dall’art. 204 comma 1 bis del codice della strada.
Afferma ancora il Sig. Fabian che il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da formale comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 14 luglio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La contravvenzione elevata dalla polizia locale del Comune di Pieve Emanuele al ricorrente, che ha determinato la decurtazione di cinque punti dalla sua patente, deve ritenersi annullata a seguito del formarsi del silenzio accoglimento del ricorso proposto innanzi al Prefetto di Milano.
Di tale circostanza, del resto, ha preso atto anche l’Anagrafe degli abilitati alla guida, che ha provveduto a riaccreditare al Sig. F. in punti sottratti per effetto del suddetto verbale.
Ad oggi, pertanto, il punteggio della sua patente non risulta esaurito e – stanti gli effetti retroattivi dell’annullamento della contravvenzione – deve considerarsi allo stesso modo anche alla data di adozione del provvedimento impugnato.
L’atto di revisione della patente risulta, quindi, emesso sula base di un falso presupposto e deve essere perciò annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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