T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 1666 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento all’uopo articolando un’unica censura con la quale lamenta la violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, costituisce oggetto specifico della lamentata illegittimità l’asserita mancanza di motivazione in ordine all’attribuzione del punteggio finale al progetto presentato dalla P.C. S.r.l..

Con i primi motivi aggiunti, parte ricorrente articola la censura dell’eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione e contraddittorietà, considerato che, differentemente da quanto previsto dal bando pubblico, la graduatoria non sarebbe stata formata dalla C. S.C.P.A. entro dieci giorni successivi al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte della Banca concessionaria (IRFIS).

Con i secondi motivi aggiunti, parte ricorrente articola ulteriormente i medesimi profili di illegittimità già illustrati, evidenziando come la C. S.c.p.a. si sarebbe limitata a prendere atto della proposta di graduatoria formulata dall’IRFIS senza compiere alcuna autonoma disamina e valutazione sulle risultanze istruttorie.

Nel costituirsi per resistere, la C. S.C.P.A. ha eccepito diversi profili di inammissibilità del mezzo, articolando altresì difese nel merito chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

Con le ordinanze presidenziali in epigrafe indicate sono stati disposti incombenti istruttori.

Ciò posto, passando al preventivo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente, il ricorso risulta inammissibile per le considerazioni che seguono.

Risulta fondata ed assorbente la terza eccezione articolata dalla resistente Amministrazione in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, così come dei successivi motivi aggiunti, ad almeno uno dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione.

Tutti gli altri soggetti utilmente inseriti nella predetta graduatoria, nella quale parte ricorrente non è stata utilmente collocata per insufficienza del punteggio conseguito in sede istruttoria, assumono infatti la posizione sostanziale e processuale di soggetti controinteressati che dovevano essere intimati con il presente gravame.

Ed invero, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di un concorso o selezione pubblica per il conferimento di pubbliche sovvenzioni della quale si chiede l’annullamento, sono tutti controinteressati, posto che il richiesto provvedimento giurisdizionale di annullamento sarebbe potenzialmente destinato ad incidere sulla posizione di ciascuno utilmente inserito nella stessa graduatoria, "con la conseguenza che il gravame proposto avverso la graduatoria non notificato ad alcuno dei controinteressati indicati nell’atto impugnato è inammissibile ai sensi dell’art. 41, c.p.a." (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 dicembre 2010, n. 34850; Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2936).

Alla stregua di quanto precede, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, vanno quindi dichiarati inammissibili.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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