Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 25-08-2011, n. 32858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento di cui in epigrafe, il TdR di Catania ha confermato l’ordinanza emessa a carico di P.A. per il delitto di concorso in tentata estorsione, aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art.7, ai danni di M.O..

Si legge nel provvedimento in questione che il M. fu contattato da tale Pr.Le., il quale, rimproverandogli la sua precedente condotta, che aveva determinato l’arresto di P. A., gli aveva fatto comprendere che avrebbe dovuto ritrattare le sue dichiarazioni e gli aveva chiesto di versare la somma di Euro 20.000 (anche in beni materiali) a titolo di "risarcimento", somma che egli ( Pr.) avrebbe fatto avere alla moglie del detenuto P..

Ricorre per cassazione il difensore del P. e deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, atteso che il TdR si è speso nel dimostrare la attendibilità della PO, per altro non insidiata dalle critiche della difesa dell’indagato, ma nulla ha detto circa il preteso "collegamento" tra i Pr. e il P.. Erra invero il Collegio cautelare in punto di valutazione indiziaria della rilevanza del movente, opinando che la ritenuta assenza di ambiguità sullo stesso consenta di farlo assurgere a dignità di grave indizio, laddove esso è solo elemento catalizzatore di una univoca lettura degli altri eventuali elementi a carico dell’indagato. In realtà, la pretesa individuazione del beneficiario della azione delittuosa non è da sola, sufficiente a integrare a suo carico il necessario quadro di gravità indiziaria, anche perchè nessun elemento sta a dimostrare che il Pr.

L. abbia agito su mandato del P..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.

Il percorso logico del TdR appare essere il seguente: a) M. è attendibile, b) è dunque certo che Pr. lo contattò e gli chiese di "rimediare" al suo precedente comportamento, che aveva causato la detenzione del P., c) la richiesta estorsiva consistette nella pretesa di ricevere, nell’interesse del P., la somma di Euro 20.000 (con impegno di consegnare poi l’importo alla moglie del P.), d) P. non è credibile quando sostiene di conoscere superficialmente Pr., atteso che hanno sofferto un comune periodo di detenzione, e) P. non è credibile quando sostiene di esser estraneo alla vicenda estorsiva in danno del M. in quanto proprio nell’interesse del detenuto la illecita richiesta di "risarcimento" fu avanzata.

Ciò che lamenta (e lamentava) il ricorrente è che non esiste alcun elemento in base al quale ritenere che Pr. effettivamente agisse nell’interesse di P. e non ne spendesse astutamente il nome e la vicenda processuale per intimidire M. ed indurlo all’esborso.

In tale senso (Anche in tal senso) va eltta la critica che il ricorrente formula al ruolo che al movente attribuisce il Collegio cautelare: l’interesse che P. avrebbe a percepire la somma che Pr. richieste a M. non può, di per sè ,dimostrare che effettivamente Pr. fosse un missus del detenuto e non un millantatore di amicizie, legame e solidarietà criminali.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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