Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 25-08-2011, n. 32837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione Q.E. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 aprile 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna in ordine a due ipotesi di furto (ex art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 4, il primo ed ex art. 624 bis c.p., il secondo) commessi il primo aprile 2007.

La Q., alla quale era constata anche la recidiva specifica reiterata, era stata ritenuta responsabile di avere sottratto il portafogli dalla borsa di G.R. che, in un centro commerciale, aveva visto la imputata rovistare nella sua borsa dichiarando ai averla inseguita e fatto le dovute contestazioni. Alla negazione di ogni addebito da parte della prevenuta era seguito il rinvenimento del portafogli in un lavello da cucina in esposizione, portafogli mancante della somma di Euro 100.

Nella stessa giornata era stato segnalato altro furto ai danni di B.M., all’interno di un diverso centro commerciale di (OMISSIS).

Tale persona offesa, alla quale una donna aveva sfilato dal braccio la borsa, aveva poi riconosciuto nella imputata l’autrice del furto.

Deduce la difesa il vizio di motivazione e la violazione di legge.

Il primo furto sarebbe stato addebitato alla ricorrente nonostante talune contraddizioni in cui sarebbe caduta la persona offesa. Questa infatti aveva dichiarato ai Carabinieri di avere visto la prevenuta disfarsi del portafogli mentre in dibattimento aveva sostenuto che il portafogli era stato rintracciato da un addetto alla sorveglianza.

Il secondo furto, poi, sarebbe stato addebitato ancora una volta sulla base di dichiarazioni contraddittorie della persona offesa che avrebbe descritto in maniera diversa il colore dei capelli di colei che le aveva sottratto la borsa ed inoltre aveva riferito di averla incontrata casualmente nella caserma dei Carabinieri mentre in udienza aveva precisato di essere stata convocata per il riconoscimento.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I motivi di ricorso costituiscono la riedizione degli omologhi motivi di appello e pertanto soffrono di una prospettazione ai limiti della inammissibilità per genericità come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte.

La genericità dei motivi si desume infatti dalla circostanza che la difesa ricorrente non tiene in alcun conto la motivazione invece plausibile e completa offerta dalla Corte di appello.

I giudici di secondo grado hanno posto in evidenza come il particolare descrittivo relativo alle modalità di ritrovamento del portafogli trafugato nella prima vicenda rievocata sia del tutto marginale e secondario rispetto al fatto che vi è stata una continuità tra l’avvistamento, da parte della persona offesa, di colei che frugava nella sua borsa, l’immediata percezione della mancanza del portafogli, e l’inseguimento della prevenuta alla quale sono state fatte immediate contestarono Non vi è dunque alcuna lacuna o illogicità nella motivazione della Corte che ha ritenuto provata la riferibilità della condotta di furto consumato, alla Q., immediatamente bloccata e tratta in arresto.

Quanto al secondo episodio, ancora una volta la Corte ha dato atto della verificata attendibilità del racconto e della testimonianza della persona offesa la quale e risultata autrice di una accusa genuina anche quando ha confermato il riconoscimento della imputata, sia pure con modalità informali, del tutto legittime. Le contrarie deduzioni della difesa non costituiscono altro, dunque, che una non apprezzabile sollecitazione, rivolta alla cassazione, a valutare diversamente risultati di prova congruamente e plausibilmente già considerati dal giudice del merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *