Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Cinisello Balsamo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata la illegittimità della cartella di pagamento notificata alla Rialto s.r.l., proprietaria di un ipermercato, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione all’anno 2003. 2. La Rialto s.r.l. resiste con controricorso.

3. Il Comune ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla società controricorrente, è fondata.

A fronte della data del deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 23 luglio 2007, la notificazione del ricorso è stata effettuata il 14 novembre 2008, cioè ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1: tenendo, infatti, conto della duplice sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre 2007; 1 agosto – 15 settembre 2008), il termine, di complessivi giorni 457 (365 + 92) veniva a scadere il 23 ottobre 2008. 2. Le spese a carico del ricorrente sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 7000,00, di cui Euro. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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