Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 25-08-2011, n. 32887

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. M.L., persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso de plano in data 17-11-2010 dal GIP di Messina nei confronti di B.J. A. + 14. denunciandone la nullità per "motivazione inesistente, illogica e apodittica" e per mancata fissazione di udienza camerale, nonostante la opposizione regolarmente presentata.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il GIP, nella motivazione del decreto impugnato, ha dato conto della inammissibilità dell’opposizione, rilevando la mancata indicazione di pertinenti indagini suppletive, essendosi la opponente sostanzialmente limitata a genericamente richiedere l’acquisizione di un fascicolo processuale.

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro cinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *