Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-09-2011, n. 5316 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, con la sentenza n. 2209 del 7 marzo 2007, nella resistenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e della Regione Puglia, con l’intervento ad adiuvandum della Noyvallesina Engineering S.p.A. e ad opponendum della GO.GE.AM., definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto dalla R. T. Società Consortile a responsabilità limitata per l’annullamento in parte qua del decreto n. 145 del 9 dicembre 2005 (con cui il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia aveva adottato l’atto di "aggiornamento, completamento e modifica del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti adottato con decreto Commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato con il decreto Commissariale n. 296/2002") e sui successivi motivi aggiunti, con i quali era stato chiesto l’annullamento del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (di revoca del precedente decreto commissariale n. 269 del 26 novembre 2004, di aggiudicazione della gara per l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso con recupero energetico a servizio del bacino di utenza BA/1 in favore della dante causa di essa ricorrente), dichiarava inammissibile il ricorso principale, respingendo siccome infondati i motivi aggiunti.

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 19 aprile 2008 la predetta Società Consortile R. T. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le censure sollevate nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti, a suo avviso superficialmente esaminate ed erroneamente respinte.

Ha resistito all’appello la Regione Puglia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone perciò il rigetto, illustrando peraltro puntualmente le proprie tesi difensive con una memoria depositata il 2 aprile 2011.

3. Con atto depositato il 17 giugno 2011 la società appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa in questione, atteso che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato con la decisione n. 3380 del 7 luglio 2008, passata in giudicato, resa su ricorso in appello della società Noy Ambiente S.p.A., aveva già ritenuto legittimi sia il Piano Rifiuti, sia la revoca dell’appalto oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

L’appellante ha altresì chiesto la compensazione delle spese di giudizio.

Si sono costituiti in giudizio il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mera forma.

4. All’udienza del 12 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Come emerge dalla esposizione in fatto, con atto depositato il 17 giugno 2011 la società appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa in questione, atteso che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato con la decisione n. 3380 del 7 luglio 2008, passata in giudicato, resa su ricorso in appello della società N. Ambiente S.p.A., aveva già ritenuto legittimi sia il Piano Rifiuti, sia la revoca dell’appalto oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, ciò determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendosi tuttavia compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, come richiesto, senza che sul punto vi sia stata alcuna specifica contestazione da parte delle amministrazioni costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla R. T. Società Consortile a responsabilità limitata avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, con la sentenza n. 2209 del 7 marzo 2007, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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