Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 25-08-2011, n. 32879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Napoli ha applicato ad P.A. la pena (sospesa) di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p..

Con la stessa sentenza ha dichiarato, ex art. 129 c.p.p.,, "non doversi procedere… in ordine al reato contestato al capo 2) per difetto di querela". 2. Contro la decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legga penale con riferimento agli artt. 582 e 585 c.p., rilevando che la sussistenza dell’aggravante del nesso teleologia), ritualmente contestata all’imputato, rendeva il reato di lesioni procedibile d’ufficio.

3. Il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il rilievo del ricorrente e mancando nella sentenza ogni traccia di motivazione per giustificare l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il seguito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *