Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 15 marzo 2005 del locale Tribunale, appellata da K.A.H.H., che l’aveva ritenuto responsabile dei delitti di furto pluriaggravato, ricettazione ed illecita ricezione e deten-zione di carta di pagamento bancomat, commessi fino al 4 giugno 2003.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione.
La Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente sul ricorrere del fine di profitto in relazione ai delitti di ricettazione di moduli per assegno e di una carta bancomat, rubricati sub b) e c), in quanto si sarebbe trattato di cose detenute da tempo delle quali non era pensabile si potesse fare un concreto utilizzo.
Non vi sarebbe adeguata motivazione sulla richiesta del gravame di applicazione, in relazione al furto sub a), dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, o quanto meno sulla considerazione della lievità del danno, ai fini di un giudizio di equivalenza o prevalenza delle concesse attenuanti generiche, di cui è stata confermata la sub valenza rispetto alle aggravanti.
Deduce poi violazione di legge avendo la Corte territoriale riqualificato il fatto sub a), originariamente contestato come violazione degli artt. 624 e 625, aggravato ulteriormente ex art. 61 c.p., nn. 5 ed 11, come violazione dell’art. 624 bis aggravato, poichè la previsione dell’art. 624 bis sarebbe più grave, quanto meno in termini di pena pecuniaria, rispetto a quella oggetto dell’imputazione originaria. Il ricorso deve essere rigettato.
Infondato è il primo motivo in quanto la Corte territoriale ha osservato come le possibilità di riempimento di un modulo in bianco per assegni e di utilizzazione di una carta di pagamento (priva di scadenza) rendessero evidente che la ricezione e la detenzione di quei mezzi di pagamento non potessero che esser qualificate dallo scopo di trame un qualche profitto; e tale motivazione appare del tutto logica, secondo il senso comune, e resistente alle censure del ricorrente che, nel riferirsi al passaggio del tempo dal momento della denuncia di furto o di smarrimento delle p.l., dimentica di indicare quale diversa e lecita finalità l’avesse mosso nel momento a dell’acquisizione del possesso di quei beni, indipendentemente dal successivo loro mancato utilizzo.
Quanto alle doglianze sul ricorrere dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, occorre rilevare che nell’atto di appello era stato fatto un generico riferimento ad una pretesa non gravità del fatto – sostenendosi che un danno che non superava gli Euro 1.180,00 difficilmente si sarebbe potuto considerare di entità allarmante – ma non certamente ad un’ipotesi di speciale tenuità, con ciò emergendo all’evidenza come solo in questa sede, inammissibilmente e, peraltro infondatamente, sia stato dedotto il mancato riconoscimento dell’attenuante in questione.
Peraltro la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio, in relazione al fatto descritto nel capo di imputazione nel quale è ben indicato il danno arrecato con la sottrazione di collane d’oro e di contanti per Euro 700,00, appare del tutto esauriente, anche con riguardo alla commisurazione della pena ed alla valutazione di subvalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, giustificata dalla particolare gravità dei fatti in quanto commessi da persona che era entrata nelle camere d’albergo, approfittando in modo odioso ed infido della propria posizione di custode notturno delle strutture alberghiere e della disponibilità delle relative chiavi.
Infondata anche l’ultima censura, sulla pretesa illegittima modificazione della qualificazione giuridica.
Osserva il collegio che la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto, siccome chiaramente esplicitato nel capo di imputazione ed erroneamente qualificato come violazione dell’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 6, art. 61 c.p., n. 5 (per il quale l’art. 625 c.p., u.c., prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 a 1549 Euro), integrasse più correttamente l’ipotesi di reato prevista dall’art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., nn. 5 ed 11, per il quale l’art. 624 bis c.p., u.c., prevede la medesima pena. Si tratta quindi di mera e più esatta qualificazione giuridica del medesimo fatto-reato in relazione al quale il prevenuto aveva avuto ogni possibilità di difendersi nel dibattimento, consentita ed ininfluente sul trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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